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Giurisprudenza

Corte Ue, paga l’Iva la gestione
fondi su attivi dei regimi pensione

Così si sono sinteticamente espressi gli eurogiudici, chiamati a dirimere una controversia incentrata sulla interpretazione di due articoli della sesta direttiva

fondi pensione
La questione controversa è sorta in un ambito particolare ovvero la gestione, tramite fondi ad hoc, degli attivi dei regimi pensionistici versati da lavoratori dipendenti mediante trattenuta diretta sullo stipendio. La società di gestione del fondo, infatti, ha presentato ricorso in merito al diniego, delle autorità tributarie nazionali, del beneficio dell’esenzione di imposta del servizio di gestione fondi.
 
Il procedimento principale
La società ricorrente è una società che opera nel settore della gestione di un fondo che in particolare riguarda gli attivi dei regimi pensionistici professionali. Tali regimi sono stati istituiti dalla società datrice di lavoro per i propri dipendenti in ottemperanza alle previsioni di legge. Tecnicamente, pertanto, il funzionamento di ogni regime prevede l’erogazione della pensione alla categoria di dipendenti di riferimento. Per maturare tale diritto il dipendente deve versare un contributo che viene direttamente detratto dallo stipendio mensile. A suo volta il datore di lavoro versa contributi il cui importo è commisurato al costo non coperto dalla prestazione pensionistica. Inizialmente, la società di gestione del fondo pensionistico fatturava, applicando l’Iva, alla società committente. Successivamente, a seguito di una pronuncia della stessa Corte di giustizia europea, la società di gestione dei fondi, sostenendo l’applicabilità dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 nonché all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, faceva richiesta di rimborso dell’Iva precedentemente versata. A seguito della decisione di diniego delle autorità nazionali veniva proposto ricorso al giudice nazionale il quale sulla questione controversa faceva rinvio ai giudici della Corte europea per chiarire se le norme sopra richiamate possano essere estese anche ai fatti di cui alla causa principale.
 
Le questioni pregiudiziali
Sebbene nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il dubbio interpretativo viene posto in maniera piuttosto articolata i togati europei hanno ricondotto il fulcro del dibattimento in un'unica questione. In sostanza, occorre stabilire se, e a quali condizioni, sia possibile estendere l’esenzione Iva agli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia, gestiti attraverso fondi d’investimento, in considerazione dell’equiparabilità di suddetti fondi a quelli di cui alla nozione “fondi comuni d’investimento” ex articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva nonché dell’articolo 135, paragrafo 1), lettera g), della direttiva 2006/112.
 
Le osservazioni degli eurogiudici
Le esenzioni oggetto di dibattimento di cui alle disposizioni normative richiamate, come da giurisprudenza costante, sono state introdotte dal legislatore dell’Unione con l’intento di una omogeneizzazione di applicazione della disciplina Iva comunitaria. In tale ottica, la concessione del beneficio di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto alle attività correlate alla gestione di fondi comuni di investimento garantisce la neutralità del sistema comune dell’Iva. Tali misura, infatti, che consente agli investitori in titoli, tramite appositi fondi, di non essere gravati da ulteriori costo quale appunto quello dell’Iva e di mantenere la giusta discrezionalità di scelta tra investimenti fatti direttamente piuttosto che attraverso organismi di investimento collettivo. Se si ragiona esclusivamente secondo il principio di neutralità fiscale, non è possibile tollerare un trattamento diverso, in materia di riscossione dell’Iva, a operatori che, sostanzialmente, compiono le stesse operazioni. Per altro verso quello che i giudici europei hanno ritenuto importante, ai fini della risoluzione delle questioni pregiudiziali, è a quale nozione possano essere ricondotti i fondi di gestione degli attivi pensionistici. A tal proposito, occorre considerare che il rischio sopportato dagli operatori dei fondi di gestione degli attivi pensionistici non è lo stesso di quello a cui sono sottoposti gli operatori degli organismi di investimento collettivo. Di conseguenza ai primi non può essere estesa l’esenzione Iva invece prevista per gli organismi di investimento collettivo.
 
La decisione
A conclusione delle argomentazioni degli stessi eurogiudici, le disposizioni di cui alla fattispecie principale devono essere interpretate nel senso che un fondo per la gestione di attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non può essere considerato alla stregua dei fondi comuni di investimento. Alla luce di questo, contemporaneamente, per quanto riguarda la disciplina fiscale applicabile ai fondi in oggetto, non è applicabile la stessa disciplina Iva prevista per l’attività di gestione degli stessi fondi comuni di investimento. Quanto sopra, pertanto, sta a significare che alla gestione di attivi non è possibile estendere l’esenzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 




Fonte:
Data della sentenza
7 marzo 2013
Numero della causa
Causa C-424/11 
Nome delle parti
  • Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd,
  • National Association of Pension Funds Ltd,
  • Ford Pension Fund Trustees Ltd,
  • Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd,
  • Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd
contro
  • Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
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