Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Corte Ue, protezione dati personali e libertà di stampa. Quale rapporto?

È l’interrogativo a cui ha risposto la Corte di Giustizia con la sentenza emanata il 16 dicembre nella causa C-73/07

Una attività che consiste nel rilevare dati sul patrimonio di persone fisiche da documenti pubblici delle autorità tributarie e trattarli a fini di una pubblicazione, pubblicarli in ordine alfabetico e per classi di reddito, sotto forma di elenchi esaustivi classificati per Comuni, diffonderli ulteriormente su cd rom per essere trattati a fini commerciali, trattarli nell'ambito di un servizio di messaggistica con cui gli utenti di un telefono mobile possono, previa comunicazione del nome e della residenza di una persona, ottenere in risposta dati sul patrimonio deve essere considerato trattamento di dati personali? È il quesito a cui è stata chiamata a rispondere la Corte di Giustizia dell'Unione europea e che ha fatto con la sentenza pubblicata il 16 dicembre scorso. Gli eurogiudici, hanno stabilito che "il trattamento di dati personali accessibili presso autorità fiscali per realizzare un servizio di sms che consenta agli utenti di telefoni cellulari di ricevere i dati fiscali di altre persone fisiche può costituire oggetto di una deroga alla protezione dei dati se viene esercitato esclusivamente a scopi giornalistici".

L'oggetto della controversia
La controversia prende le mosse dall'attività svolta da una società che provvede a raccogliere presso l'Amministrazione finanziaria finlandese alcuni dati accessibili al pubblico. L'intento è di procedere alla pubblicazione annuale di questi dati, nella forma di estratto, su un giornale regionale. Le informazioni pubblicate contengono il nome e il cognome di più di un milione di persone fisiche con un reddito superiore a determinati valori. Contestualmente anche informazioni sul reddito da capitale e da lavoro e sull'assoggettamento a imposta del patrimonio. Di tutte queste informazioni viene redatto un elenco alfabetico mentre la classificazione viene effettuata con una suddivisone per singolo Comune e categoria di reddito. La società incaricata di raccogliere i dati e un'altra società, intestata agli stessi proprietari della prima a cui i dati sono stati ceduti nella forma di un cd rom, hanno stipulato un accordo con una società di telefonia mobile che, per conto di questa seconda società, ha realizzato un servizio di messaggistica istantanea. Grazie a questo servizio i privati, proprietari di un telefono cellulare, possono ricevere sul proprio personal le informazioni che sono pubblicate sul quotidiano. I dati personali, invece, su richiesta sono ritirati dal servizio offerto.

La richiesta di ritiro dei dati
L'utilizzo di questi dati ha però provocato la reazione di alcuni cittadini che, in più di una occasione, hanno espresso il proprio dissenso per avere subito violazioni della propria vita privata. Investito della questione, il mediatore incaricato della protezione dei dati ha chiesto al giudice di vietare alle due società la continuazione delle attività connesse al trattamento dei dati personali. La Corte amministrativa suprema finlandese, a cui spetta il compito di pronunziarsi in ultimo grado sulla domanda, ha sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni sull'esatta interpretazione della direttiva comunitaria 95/46/CE relativa alla protezione dei dati. Agli eurogiudici il compito di esaminare il rapporto che intercorre fra la tutela delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, previsto dalla direttiva comunitaria 1995, 95/46/CE e la libertà di stampa e di espressione. Da sottolineare che quando venne emanata la direttiva sulla tutela dei dati (24 ottobre 1995) era stata valutata la possibilità di un conflitto tra questi due diritti fondamentali. Di conseguenza gli Stati membri erano stati incaricati di favorire una conciliazione di entrambi e, in relazione ai media, fare in modo che proprio gli Stati membri provvedessero a introdurre le necessarie deroghe alla tutela dei dati. Ecco allora che sorge l'interrogativo. La disciplina derogatoria è applicabile alla pubblicazione sotto forma di catalogo dei dati fiscali dei cittadini finlandesi, incluse le informazioni concernenti il reddito e il patrimonio, unitamente alla messa a disposizione di tali dati con l'ausilio di un servizio di Sms? Ai giudici il compito di fornire una risposta sulla base della normativa vigente.

La risposta degli eurogiudici
Secondo la Corte le attività delle due società che riguardano dati provenienti da documenti pubblici, secondo la normativa nazionale, rappresentano attività giornalistica se la finalità è divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato. Esse non sono riservate alle imprese operanti nel settore dei media e possono essere connesse a uno scopo di lucro. Ricorda infatti la Corte che le attività delle due società sono un trattamento di dati personali che rientra nella direttiva 95/46/CE, anche se gli archivi delle pubbliche autorità comprendono solo informazioni già pubblicate in quanto tali nei media. Per conciliare la tutela della vita privata e la libertà di espressione, gli Stati membri sono chiamati a prevedere determinate deroghe o limitazioni alla protezione dei dati, e quindi al diritto fondamentale alla vita privata. È consentito procedere a tali deroghe esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, che rientrano nel diritto fondamentale della libertà di espressione e soltanto nei limiti in cui esse risultino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme che disciplinano la libertà di espressione.

La normativa finlandese
Tutela della vita privata, libertà di espressione, accesso del pubblico alle informazioni in possesso delle autorità statali. Sono i diritti riconosciuti agli articoli 10 n. 1 e 12 della Costituzione finlandese. Nella libertà di espressione è compreso il diritto di esprimere, pubblicare e ricevere opinioni e altri messaggi senza alcuna censura preventiva. Eventuali limitazioni concernenti programmi televisivi possono essere adottate per legge e per motivazioni connesse alla tutela dei minori. Inoltre i documenti e le altre registrazioni in possesso delle autorità sono pubbliche a meno che la caratteristica di pubblicità sia stata limitata per motivi indispensabili. La legge sulla pubblicità e la segretezza dei dati fiscali all'articolo 5 n. 1 stabilisce che sono considerati tali e di carattere pubblico il nome del soggetto passivo d'imposta, la data di nascita, il Comune di residenza, il reddito da lavoro imponibile, da capitale e patrimoniale imponibile ai fini dell'imposta statale, il reddito imponibile ai fini dell'imposta comunale, l'imposta sul reddito e sul patrimonio e l'importo totale delle imposte e delle tasse addebitate.

Il trattamento dei dati
La normativa finlandese stabilisce che su richiesta le autorità possono trasmettere queste informazioni per via orale a chiunque ne faccia domanda. A fini di consultazione il documento può essere consegnato, per ottenerne un duplicato o per la comunicazione orale, ovvero potrà esserne ottenuta una copia o un estratto. Per quanto concerne, invece, la cessione delle informazioni che figurano nell'archivio dei dati personali di un'autorità, l'articolo 16, n. 3, della legge generale sulla pubblicità dell'Amministrazione stabilisce che "è possibile ottenere da archivi di dati personali di un'autorità una copia o un estratto contenente dati personali o i relativi dati in formato elettronico, laddove la presente legge non disponga altrimenti, qualora il cessionario sia autorizzato, conformemente alle disposizioni sulla tutela dei dati personali, ad archiviare e trattare codesti dati. I dati personali possono essere ulteriormente ceduti ai fini di una commercializzazione diretta nonché per sondaggi d'opinione o ricerche di mercato solo se così è specialmente previsto o se l'interessato ha dato il suo assenso".

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-protezione-dati-personali-e-liberta-stampa-quale-rapporto