Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Corte Ue: ritenuta alla fonte
o sgravi fiscali? Di più non si può

Al centro della controversia, portata alla attenzione degli eurogiudici, è la presunta discriminazione contraria all’articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

corte di giustizia
Una contribuente, dopo aver lavorato per tutta la vita in Svezia si stabiliva in Finlandia, ivi percependo i propri redditi, costituiti da una pensione, da una rendita vitalizia e da un’indennità di malattia, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, come tali, soggetti a ritenuta alla fonte direttamente in Svezia.
La signora, nondimeno, risultava gravata da interessi per un mutuo immobiliare contratto per l'acquisto della casa in Finlandia che la stessa non poteva dedurre, in quanto non presentava dichiarazione, avendo solo redditi tassati alla fonte.
 

Il contenzioso nazionale
La contribuente, pur volendo continuare ad usufruire del regime svedese di tassazione dei redditi alla fonte, in quanto più agevole ed economico, voleva vedersi anche riconosciuta la possibilità di dedurre gli interessi sul mutuo e così proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Stoccolma.
Il giudice di prima istanza respingeva la sua domanda, ritenendola infondata; diversamente, la Corte d'Appello la accoglieva, dando luogo al ricorso proposto dal Fisco svedese dinanzi al giudice del rinvio. L’Amministrazione fiscale, infatti, sosteneva che la deduzione degli interessi per mutuo fosse possibile solo nell’ambito del regime di imposizione ordinario, che i contribuenti non residenti possono scegliere.
La ratio della ritenuta alla fonte, infatti, consiste proprio nell'alleggerire gli oneri a carico del contribuente e nel semplificare la gestione fiscale ed osterebbe, pertanto, alla possibilità di dedurre anche le spese e i costi sostenuti in altri Paesi, onde evitare l'alterazione del meccanismo di semplificazione fiscale sotteso all'istituto in esame.
Il giudice del rinvio, invece, ravvisando una possibile disparità di trattamento invocava un intervento chiarificatore della Corte di giustizia.
 
La questione pregiudiziale
La Corte Suprema formulava, dunque,  la seguente questione pregiudiziale: «se l’articolo 45 TFUE vada interpretato nel senso che esso osta a che la normativa di uno Stato membro accordi a una persona residente in un altro Stato membro – e che ha acquisito integralmente o quasi integralmente il suo reddito nel primo Stato membro – il diritto di scegliere tra due forme completamente diverse di tassazione, in particolare l’imposizione alla fonte con un’aliquota fiscale inferiore, ma senza diritto agli sgravi fiscali applicabili nel sistema ordinario di tassazione del reddito, oppure l’imposizione secondo quest’ultimo sistema, con il godimento di tali sgravi».
 
La decisione
La questione posta dal giudice del rinvio è volta, in sostanza, ad accertare se il fatto che una normativa rifiuti di concedere ai contribuenti non residenti, traenti la maggior parte dei loro redditi dallo Stato di origine e che abbiano optato per l'imposizione alla fonte, le stesse deduzioni personali che sono concesse ai residenti nell’ambito del procedimento ordinario di determinazione della base imponibile, costituisca una discriminazione contraria al diritto europeo.
In generale, osservano i togati comunitari, la situazione dei residenti e quella dei non residenti non sono equiparabili, in quanto il reddito percepito nel territorio statale da un non residente costituisce il più delle volte solo una (piccola) parte del suo reddito complessivo e la sua capacità contributiva deve essere valutata nel luogo in cui egli ha il centro dei suoi interessi personali ed economici, corrispondente alla residenza abituale.
Ciò non vale, però, nel caso in cui il non residente tragga la parte prevalente delle sue risorse imponibili da un’attività svolta nello Stato di origine, per cui quest'ultimo è in grado di considerare la sua situazione personale e familiare, come pare accadere nel caso di specie.
Tuttavia, in concreto, occorre constatare che in Svezia i contribuenti non residenti sono assoggettati, quando optano per la ritenuta alla fonte, ad un onere fiscale più favorevole rispetto a quello che incombe, per redditi comparabili, sui contribuenti residenti. Dunque, la Svezia non solo non discrimina i non residenti, ma nel "semplificar loro la vita" con la ritenuta alla fonte, li tratta generalmente meglio dei residenti a condizione che non usufruiscano di ulteriori benefici. 
Poiché ha beneficiato di un’imposizione più vantaggiosa di quella che le sarebbe stata applicata se avesse optato per il regime di imposizione ordinario, la contribuente non può pretendere, per giunta, il vantaggio fiscale che le sarebbe stato concesso nell’ambito del regime di imposizione ordinario.
Per tale motivo – queste le deduzioni degli eurogiudici - il rifiuto di riconoscere la deduzione degli interessi di mutuo va accettato come "giusta conseguenza" del regime di tassazione alla fonte, poiché quest’ultimo è volto tanto a semplificare la gestione da parte dell’amministrazione quanto ad agevolare il contribuente non residente: il Fisco del Paese d'origine è dispensato dall'analisi della complessiva situazione del contribuente mentre questi è liberato da ogni obbligo di cooperazione, nel senso che non è tenuto a presentare una dichiarazione fiscale e non è obbligato a familiarizzare con il sistema fiscale di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede.
 
Conclusioni
Il rifiuto, nell’ambito dell’imposizione sui redditi, di concedere ai contribuenti non residenti, che traggano la maggior parte dei loro redditi dallo Stato fonte e che abbiano optato per il regime di imposizione alla fonte, le stesse deduzioni personali accordate ai contribuenti residenti nell’ambito del regime di imposizione ordinario non costituisce una discriminazione contraria all’articolo 21 TFUE qualora i contribuenti non residenti non siano assoggettati ad un onere fiscale complessivamente superiore a quello che grava sui contribuenti residenti e sui soggetti loro assimilati, la cui situazione sia paragonabile alla loro.


Data della sentenza
19 novembre 2015  
Numero della causa
C-632/2013
Nome delle parti
Skatteverket
contro
Hilkka Hirvonen
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-ritenuta-alla-fonte-o-sgravi-fiscali-piu-non-si-puo