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Giurisprudenza

Corte Ue, per lo sgravio di gruppo
la residenza non fa differenza

Gli eurogiudici chiamati a pronunziarsi su una questione che verte sull’interpretazione degli articoli 43 e 48 del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento

la sede della corte ue
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società con residenza fiscale nel Regno Unito e l’Amministrazione fiscale britannica. Oggetto della controversia l’applicazione della normativa sullo sgravio di gruppo attribuito a determinate società di un consorzio.
 
Il protagonista delle controversia
La società in questione fa parte di un gruppo societario, la cui controllante risiede nei Paesi Bassi. La controllante ha costituito una joint venture con un gruppo sudcoreano. La joint venture ha una controllata olandese, che dispone di una stabile organizzazione nel Regno Unito. La società con residenza fiscale nel Regno Unito ha cercato di imputare sui propri utili una parte delle perdite subite dalla stabile organizzazione nel Regno Unito della controllata olandese per gli esercizi dal 2001 al 2004.
La domanda è stata respinta dalle autorità fiscali britanniche, sulla base del fatto che, stando alla vigente normativa nazionale delle imposte sui redditi e sulle società, le perdite della controllata olandese potevano essere imputate agli utili di quest’ultima nei Paesi Bassi.
La società presentava ricorso all’autorità giurisdizionale competente, che sottoponeva alla Corte Ue, tra l’altro, la seguente questione. Se costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento il fatto che una normativa nazionale sottoponga a una condizione, connessa all’impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di una imposta estera, la possibilità di trasferire a una società residente tramite sgravi di gruppo, le perdite subite dalla stabile organizzazione in tale Stato membro di una società non residente. Mentre il trasferimento delle perdite subite in tale Stato membro da parte di una società residente non è soggetto ad alcuna condizione equivalente.
 
Le valutazioni della Corte     
La libertà di stabilimento prevista dall’articolo 43 del Trattato CE comprende, ai sensi dell’articolo 48 del Trattato, il diritto, per le società che abbiano sede nell’UE, di svolgere la propria attività con una controllata, una succursale o una agenzia. Dato che l’articolo 43 conferisce agli operatori economici la possibilità di conferire la forma giuridica più idonea all’esercizio dell’attività in uno Stato membro, tale libertà non può essere ostacolata dalla presenza di norme fiscali discriminatorie.
 
La normativa britannica
Con riferimento al caso di specie, la normativa inglese subordina al rispetto di determinate condizioni, la possibilità di trasferire ad una società residente, tramite sgravio di gruppo, le perdite subite dalla stabile organizzazione in tale Stato membro. Mentre non viene richiesto il rispetto delle medesime condizioni per l’ipotesi di perdite subite da parte di una società residente. Tale disparità di trattamento renderebbe meno attraente per le società con sede in altri Stati membri, l’esercizio della libertà di stabilimento mediante una stabile organizzazione. Una disparità che si traduce in una limitazione alla libertà di scegliere la forma giuridica più idonea all’esercizio di un’attività in un altro Stato membro.
La Corte, al riguardo, ritiene assimilabili la situazione di una società non residente che possiede esclusivamente una stabile organizzazione nel territorio nazionale e quella di una società residente, nella misura in cui si tratti della possibilità di trasferire, con sgravio di gruppo, perdite subite nel Regno Unito a un’altra società di tale gruppo.
 
Impedire la doppia utilizzazione delle perdite
I giudici comunitari, inoltre, si pronunciano anche in ordine a un’altra questione, connessa alla prima, e sottoposta al loro vaglio dal giudice ‘a quo’. È stato richiesto ai giudici di precisare se una restrizione alla libertà di una società non residente di stabilirsi in altro Stato membro, possa trovare giustificazione in ragioni imperative di interesse generale finalizzate all’obiettivo di impedire la doppia utilizzazione delle perdite.
La Corte disconosce tale possibilità sulla base delle seguenti considerazioni. Nella fattispecie in esame, il rischio che tali perdite siano utilizzate nello Stato membro ospitante, in cui è situata la stabile organizzazione, e che lo siano in egual misura nello Stato membro in cui ha sede la società non residente, non influisce sul potere impositivo dello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione.
A tal proposito, la Corte osserva che le perdite trasferite dalla stabile organizzazione nel Regno Unito della controllata olandese alla società residente stabilite nel Regno Unito, sono a ogni modo riconducibili al potere impositivo del Regno Unito. Tale potere impositivo non è in alcun modo messo in discussione dal fatto che le perdite trasferite possano essere utilizzate anche nei Paesi Bassi.
Pertanto, la Corte precisa che lo Stato membro ospitante nel cui territorio è situata la stabile organizzazione, non può autonomamente invocare il rischio di doppia utilizzazione delle perdite al fine di giustificare la propria normativa.
 
Le conclusioni della Corte       
Secondo i giudici comunitari costituisce  una restrizione alla libertà di una società non residente di stabilirsi in altro Stato membro il fatto che una normativa nazionale sottoponga ad una condizione, connessa all’impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di una imposta estera, la possibilità di trasferire a una società residente, mediante sgravio di gruppo, le perdite subite dalla stabile organizzazione in tale Stato membro dalla società non residente. A differenza del trasferimento delle perdite subite in tale Stato membro da parte di una società residente che, invece, non è soggetto ad alcuna condizione equivalente. 
Inoltre, una restrizione alla libertà di scelta di una società non residente di stabilirsi in altro Stato membro, non può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale finalizzate all’obiettivo di impedire la doppia utilizzazione delle perdite.
 
 
Fonte: procedimento C- 18/11
 
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