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Giurisprudenza

Corte Ue: sì alla rettifica Iva
anche nell’ipotesi di furto

I giudici chiamati a decidere se è compatibile col diritto Ue che una detrazione all’atto di acquisto di beni poi sottratti deve essere necessariamente rettificata

la sede della corte di giustizia
La controversia è insorta tra una società bulgara e l’Amministrazione fiscale nazionale in merito alla rettifica di una detrazione Iva. Alla società, operante nel settore della produzione, acquisto e vendita di prodotti agricoli, di bevande alcoliche e non alcoliche e del commercio di prodotti alimentari, era stata rettificata da parte del Fisco bulgaro la dichiarazione Iva nel gennaio 2007, con conseguente addebito di una maggiore imposta, oltre a sanzioni e interessi.   L’oggetto della controversia La contribuente eccepiva all’Amministrazione fiscale che le merci (prodotti imballati e sigarette), oggetto dell’avviso di maggiore imposta, erano stati sottratti a seguito di un furto, denunciato alla polizia competente, e avvenuto nei locali della società il 3 gennaio 2007. Il servizio riscossione della direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate riteneva tuttavia che, secondo la normativa fiscale nazionale, la società fosse debitrice, per il periodo in cui i beni erano stati sottratti, dell’importo dell’Iva equivalente a quello portato in detrazione a monte. Ne nasceva un contenzioso che vedeva il fisco bulgaro vittorioso in primo grado. La contribuente impugnava, però, la decisione dei giudici di primo grado. Considerato che le merci erano venute meno a seguito di furto, la loro sparizione era avvenuta a seguito di un evento di forza maggiore che non avrebbe potuto prevedere. Di conseguenza non vi sarebbe stato alcun obbligo di rettifica della dichiarazione presentata.    La posizione del giudice nazionale I magistrati bulgari di secondo grado decidevano di sospendere il procedimento e di domandare alla Corte, in primis, in quali casi si debba ritenere che ricorra la fattispecie di furto debitamente provato o giustificato (articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE) e se sia necessario che l’identità dell’autore del reato sia stata accertata e che sia già stato condannato con sentenza passata in giudicato. Infine, alla luce dell’articolo 185, paragrafo 2, se sia compatibile con il diritto Ue che la detrazione operata in occasione dell’acquisto di beni successivamente sottratti debba essere necessariamente rettificata, sebbene lo Stato non si sia avvalso della possibilità di prevedere espressamente la rettifica della detrazione in caso di furto.   Il contesto normativo Per quanto concerne  il diritto dell’Unione, l’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva prevede che, a ciascuna transazione, l’Iva, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio, è esigibile, previa deduzione dell’ammontare dell’Iva che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.  In materia di rettifica della dichiarazione Iva, l’articolo 185 della direttiva prevede che la rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell’IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni. In particolare, in caso di annullamento di acquisti o se siano state ottenute riduzioni di prezzo. In deroga al paragrafo 1, la rettifica non è richiesta per operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, e in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni. Per operazioni totalmente o parzialmente non pagate e, in caso di furto, gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica.  Secondo la normativa bulgara, invece, una persona registrata a fini Iva che si è interamente o parzialmente avvalsa del diritto a detrazione per beni prodotti, acquistati, ottenuti o importati, calcola e diviene debitrice di un’imposta per un importo pari alla detrazione ottenuta, se le merci sono andate distrutte, risultano mancanti, sono state scartate in quanto difettose oppure sia stata modificata la destinazione e la nuova destinazione non conferisce più il diritto alla detrazione. La rettifica alla dichiarazione presentata deve essere effettuata nel periodo d’imposta in cui si sono verificate le corrispondenti circostanze, tramite la redazione di un verbale. Inoltre non si procede alla rettifica nei casi di distruzione, ammanco o scarto dovuti a forza maggiore, anche in caso di distruzione di prodotti soggetti ad accisa e oggetto di controllo amministrativo in conformità alla legge sulle accise e ai depositi fiscali e  distruzione, ammanco o scarto dovuti a guasti o incidenti, per i quali la persona interessata sia in grado di dimostrare che non si sono verificati per sua colpa.     La decisione della Corte La Corte ha ricordato innanzitutto che il sistema delle detrazioni previsto dalla direttiva è finalizzato a sollevare interamente l’imprenditore dall’onere dell’Iva dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il meccanismo della rettifica costituisce parte integrante del sistema di detrazione dell’Iva istituito dalla direttiva. Inoltre, le norme in materia di rettifica mirano ad aumentare la precisione delle detrazioni, così da assicurare la neutralità dell’Iva. In questo le operazioni effettuate nello stadio anteriore continuano a dare luogo al diritto alla detrazione soltanto in quanto esse servono a fornire prestazioni soggette a Iva.  Per quanto riguarda l’obbligo di rettifica della detrazione Iva operata a monte, l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva prevede che la rettifica deve essere operata, in particolare, quando le modifiche degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell’importo della detrazione siano intervenuti successivamente alla dichiarazione Iva. In proposito i giudici europei hanno rilevato che, laddove un bene sottratto non possa più essere utilizzato dal contribuente per operazioni tassate a valle, il furto costituisce una modifica di tal genere e determina, in linea di principio, la rettifica della detrazione dell’Iva operata a monte. Tuttavia, in deroga al principio sancito dall’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva, il paragrafo 2 dell’articolo medesimo prevede, al primo comma, che non occorre procedere a rettifica, in caso di «furto debitamente provato». Per il secondo comma di quest’ultima disposizione, tale deroga riveste carattere facoltativo. Ne consegue, a giudizio della Corte, che gli Stati membri possono legittimamente prevedere la rettifica della detrazione dell’Iva operata a monte in tutti i casi di furto di beni che consentano il diritto alla detrazione dell’imposta e ciò a prescindere dal fatto che le circostanze del furto siano state interamente acclarate o meno.   La prova del furto Inoltre, proseguono i giudici, dato che la Bulgaria si è avvalsa della facoltà concessa dall’articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, l’Amministrazione finanziaria competente nel procedimento principale non era tenuta a determinare se il furto, commesso da un autore né identificato né condannato, fosse «debitamente provato». Infatti, conformemente alla menzionata disposizione, la normativa tributaria nazionale prevede la rettifica della detrazione dell’Iva operata a monte in caso di furto, indipendentemente dalle specifiche caratteristiche del reato. Tanto premesso, rendendo la propria pronuncia pregiudiziale, la Corte di giustizia ha chiarito che si deve rispondere alle questioni pregiudiziali prospettate affermando che l’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni tributarie nazionali, che esigono, all’atto della constatazione dell’assenza di beni soggetti ad IVA, la rettifica della detrazione dell’imposta operata a monte al momento dell’acquisto dei beni medesimi, qualora il contribuente sia stato vittima di un furto dei beni stessi il cui autore non sia stato identificato.  
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