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Giurisprudenza

Corte Ue, si applica l’aliquota Iva
ordinaria agli equini d'allevamento

Al centro della controversia le operazioni di compravendita di animali che non siano destinati ad essere utilizzati per finalità alimentari o nella produzione agricola

il cavallo, disegno di bambini
La questione pregiudiziale, sottoposta al vaglio dei giudici della Corte di Giustizia dell'Unione europea, riguarda l’applicazione di un' aliquota ridotta, dell’imposta sul valore aggiunto, nelle operazioni di compravendita di equini che non siano destinati all’utilizzo alimentare o nella produzione agricola. La Commissione europea nel ricorso presentato, di cui al procedimento C-596/10, contesta alla Francia l’estensione della misura in deroga di un' aliquota ridotta Iva anche alla compravendita di equini, compresi cavalli, non destinati normalmente ad uso alimentare o agricolo.

 
Il ricorso della Commissione
Nell’ottobre 2007 con lettera di diffida la Commissione europea informava l’amministrazione francese che l’applicazione di un' aliquota Iva ridotta a operazioni relative ad animali vivi, equini compresi, non destinati a uso alimentare o agricolo costituisce una violazione delle disposizioni statuite dalla sesta direttiva Iva. In particolare, si tratta delle disposizioni contenute negli articoli 96 e 99 nonché all’allegato III della sesta direttiva Iva. Le autorità francesi, per tutta risposta, riferivano che ritenevano la normativa nazionale conforme ai principi della sesta direttiva Iva. Successivamente nel dicembre 2008, la Commissione notificava, allo Stato francese, un parere motivato nel quale sollecitava l’adozione di misure volte a adeguare la normativa nazionale ai principi comunitari. Ancora una volta la Francia, a difesa della sua posizione, ribadiva la conformità, al diritto dell’Unione, la normativa nazionale che estende l’applicazione della misura di deroga di un' aliquota agevolata Iva agli equini da allevamento. La Commissione europea, non convinta delle motivazioni delle autorità francesi proponeva il presente ricorso ai giudici europei.
 
La questione pregiudiziale
Nel ricorso alla Corte europea, la Commissione, chiede sostanzialmente di risolvere il dubbio interpretativo, circa il rispetto dei principi della sesta direttiva Iva. In particolare la possibilità della permanenza di una normativa nazionale, come quella francese, che consente di applicare una aliquota Iva ridotta, anziché ordinaria, sulle negoziazioni di animali, compresi gli equini, destinati a finalità diversa da quella dell’uso alimentare o per la produzione agricola. In secondo luogo, l’altro aspetto da chiarire è l’estensione dell'aliquota Iva ridotta anche a quelle transazioni, di animali vivi, con operatori che non siano soggetti passivi Iva. 
 
Sulla questione pregiudiziale
Nella disamina della questione pregiudiziale i togati europei ricordano che, trattandosi di una misura derogatoria al regime ordinario dell’Iva, secondo costante giurisprudenza della Corte,  occorre adottare un' interpretazione restrittiva. La portata della norma derogatoria, inoltre, fa riferimento all’applicazione di un' aliquota ridotta agli animali vivi, cavalli compresi, se la loro destinazione è normalmente a uso alimentare o di produzione agricola. Una siffatta scrittura della norma porta a interpretare, continuano i giudici, come l’intento del legislatore sia quello di voler escludere, dalla ridotta aliquota Iva, quella parte di animali vivi la cui destinazione non sia quello proprio della catena alimentare fino al consumo umano o animale. Su tale aspetto, si evince come la Commissione, da una parte, e le autorità francesi dall’altra, non si trovino d’accordo sul concetto di animali vivi a destinazione non alimentare. Ai sensi del III allegato della sesta direttiva Iva, gli Stati membri possono applicare un' aliquota Iva ridotta anche alle negoziazioni di animali vivi, compresi gli equini, nella misura in cui si tratti di forniture o servizi il cui utilizzo è prettamente agricolo. Inoltre, le attività equestri in generale, anche se rientranti negli obiettivi di politica agricola comunitaria, in quanto consentono un miglioramento e lo sviluppo delle zone rurali, non giustificano una non corretta applicazione della sesta direttiva Iva. Quanto al secondo aspetto, la possibilità dell’applicazione dell’Iva ridotta a operatori non soggetti Iva, si può in maniera concisa evidenziare che il diniego dei giudici europei sia basato soprattutto su un fatto. Consentire una tale agevolazione a soggetti che non possono avvalersi del meccanismo di detrazione dell’Iva. Ecco che allora secondo i giudici europei le richieste della Commissione sono da ritenere accolte. 
 
La pronuncia dei togati europei
Gli eurogiudici giungono alla conclusione che dà ragione alle pretese della ricorrente Commissione europea. Non è conforme ai principi stabiliti nella sesta direttiva Iva una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che estende la possibilità di usufruire di un’aliquota Iva ridotta anche alla negoziazione di animali vivi, nello specifico equini, destinati a un uso diverso dalla destinazione alimentare o agricola. E anche l' estensione della riduzione di aliquota Iva a operatori non soggetti passivi Iva è stata giudicata negativamente e i giudici hanno accolto, di conseguenza, la richiesta della parte ricorrente.  
 
 
Fonte: sentenza Corte UE del 8.03.2012 procedimento C-596/10
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