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Giurisprudenza

Corte Ue: sì a prestazioni mediche
esenti Iva, ma ad alcune condizioni

Secondo le conclusioni degli eurogiudici, l’esenzione dal tributo armonizzato prescinde dalla sussistenza o meno del rapporto fiduciario che si viene a creare tra medico e paziente

clinica

La Corte di giustizia ha deciso che le prestazioni del medico specialista in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio, possono rientrare nell’esenzione dall’Iva prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, ove esse non soddisfino l’insieme delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione di cui alla lettera precedente del menzionato articolo.

 

I fatti
Un medico tedesco, specialista in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio, forniva prestazioni mediche a una società che, a sua volta, forniva prestazioni di laboratorio per medici che esercitavano presso studi privati, centri di riabilitazione, uffici di igiene pubblica e ospedali.
Il dottore riceveva dalla società summenzionata una retribuzione mensile fissa per le prestazioni in questione, le quali comprendevano, in particolare, la realizzazione di analisi aventi a oggetto specifiche diagnosi mediche di laboratorio nonché un supporto medico nell’ambito di misure di medicina trasfusionale in particolari situazioni terapeutiche.
Il medico non aveva effettuato dichiarazioni Iva per gli esercizi fiscali interessati, ritenendo che le prestazioni in questione fossero esenti dal tributo.
Il fisco tedesco, invece, riteneva che le stesse prestazioni fossero imponibili, visto che, per la legge nazionale, l’esenzione Iva è subordinata alla condizione che esista un rapporto di fiducia tra il medico e il paziente, mancante nel caso in esame.

Il processo in Germania
La vertenza finiva davanti al tribunale tributario di Berlino‑Brandeburgo, il quale, accogliendo i ricorsi, concordava con la prospettazione della parte privata.
L’ufficio delle imposte competente presentava, quindi, un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

Le questioni pregiudiziali
Prefigurando un possibile contrasto della normativa nazionale con la legislazione sovranazionale, la Corte tributaria federale tedesca, sospeso il procedimento, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

  • se l’esenzione delle prestazioni mediche svolte da parte di un medico specialista in chimica clinica e diagnostica di laboratorio, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ricada sotto l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, o sotto l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva
  • se l’applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva – ove detta disposizione sia applicabile – presupponga un rapporto fiduciario tra il medico e la persona in cura.

La sentenza
La Corte di giustizia premette che, a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva, gli Stati membri esentano l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni a esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti. Quanto all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, esso prevede l’esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato.

Il quadro normativo di riferimento
Ebbene, dato che la prima questione pregiudiziale riguarda prestazioni mediche, ciò implica che tali prestazioni possono essere ricomprese nella nozione di “cure mediche”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, o nella nozione di “prestazioni mediche”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva.
Per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione della lettera b), dell’articolo in argomento, a simili prestazioni, la Corte ha già dichiarato che un laboratorio o un ente individualizzato che compia una funzione analoga possono costituire un istituto “della stessa natura” degli “istituti ospedalieri” e dei “centri medici e diagnostici”.
Ciò posto – proseguono gli eurogiudici – al fine di valutare se determinate prestazioni mediche siano esenti dall’Iva a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva, si deve tener conto di tutti i requisiti previsti da tale disposizione nonché da altre disposizioni pertinenti della stessa direttiva.
Inoltre, l’articolo 133 della medesima direttiva Iva consente agli Stati membri di subordinare la concessione dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera b) a favore di organismi diversi da quelli di diritto pubblico all’osservanza di una o più delle condizioni ivi menzionate.

Le prestazioni mediche di laboratorio
Ciò premesso, le prestazioni mediche che non soddisfino tutti i requisiti stabiliti per beneficiare dell’esenzione Iva prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva non sono automaticamente escluse da quella prevista alla lettera c).
Difatti, dal testo della lettera b), non emerge in alcun modo che tale disposizione sia preposta a limitare la portata dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), il quale riguarda le prestazioni mediche effettuate al di fuori delle strutture di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), nell’esercizio di professioni mediche e paramediche quali definite dagli Stati membri.
In proposito, conclude la Corte sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, nel caso di analisi prescritte da medici generici, il principio di neutralità fiscale non sarebbe rispettato qualora simili prestazioni fossero soggette a un regime Iva diverso a seconda del luogo in cui sono effettuate laddove la loro qualità è equivalente, tenuto conto della formazione dei soggetti che le erogano.

Il rapporto di fiducia medico/paziente
La Corte rileva che, da un’interpretazione letterale dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, deriva che una prestazione deve essere esentata se soddisfa due condizioni, vale a dire, da un lato, se costituisce una prestazione medica e, dall’altro, se è effettuata nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali definite dallo Stato membro interessato.
Dunque, affinché talune prestazioni mediche siano esentate, dal tenore letterale della norma non emerge in alcun modo che le stesse debbano essere fornite nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il medico e la persona in cura.
E – osserva la Corte di Lussemburgo - l’aggiunta di una simile condizione non si giustifica, del resto, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla medesima disposizione di ridurre il costo delle cure sanitarie e di rendere tali cure più accessibili ai singoli, nella misura in cui dette cure presentano un livello di qualità sufficiente, senza che l’esistenza di un rapporto di fiducia tra il paziente e il prestatore di assistenza sanitaria rivesta, al riguardo, un carattere decisivo.
È vero che, in precedenti decisioni, la Corte ha dichiarato che, contrariamente all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva, l’esenzione prevista all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera c), della medesima si applica a prestazioni effettuate al di fuori degli istituti ospedalieri e nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il paziente e il prestatore di assistenza sanitaria, rapporto che normalmente si svolge nello studio privato del prestatore stesso: tuttavia, da quanto precede non può discendere che l’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva si applichi solo alle prestazioni mediche fornite nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il prestatore di assistenza sanitaria e la persona in cura.
Stessa conclusione la Corte di giustizia trae, proseguendo nell’excursus giurisprudenziale: i togati comunitari precisano che l’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva esenta tutte le prestazioni compiute in ambito ospedaliero mentre l’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva mira a esentare le prestazioni mediche fornite al di fuori di un tale ambito, tanto nello studio privato del prestatore quanto nel domicilio del paziente o altrove. Tuttavia, non si fa riferimento, tra le condizioni dell’esenzione, all’esistenza di un rapporto di fiducia tra il paziente e il prestatore di assistenza sanitaria.

Conclusioni
L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che prestazioni mediche come quelle di cui al procedimento principale, fornite da un medico specialista in chimica clinica ed in diagnostica di laboratorio, possono rientrare nell’esenzione dall’Iva prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva ove esse non soddisfino l’insieme delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in questione.
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’Iva da esso prevista non è subordinata alla condizione che la prestazione medica di cui trattasi sia fornita nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il paziente e il prestatore di assistenza sanitaria.


Fonte:
Data della sentenza
18 settembre 2019  

Numero della causa
C-700/2017

Nome delle parti
Finanzamt Kyritz;
contro
Hauptzollamt Frankfurt am Main.

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