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Giurisprudenza

Corte Ue: tra società madre e figlia,
cessione di carte carburante senza Iva

Sotto la lente dei giudici comunitari la normativa polacca per un caso di diniego al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto in contrasto con la direttiva 2006/112/Ce

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Una società esercitava l’attività di trasportatore di veicoli utilitari di noti costruttori, dallo stabilimento di produzione sino all’indirizzo dei clienti.
Il descritto servizio veniva garantito mediante varie società controllate, aventi le proprie sedi sociali in differenti Stati membri, tra cui la Polonia.
La “madre” organizzava e gestiva la fornitura a tutte le proprie società di carte carburante, emesse da diversi fornitori.
I veicoli trasportati dalla compagine polacca venivano riforniti mediante carte carburante personali, rilasciate ai conducenti.
Per ragioni organizzative e tenuto conto dell’ammontare delle spese, tutte le operazioni effettuate mediante carte carburante venivano centralizzate in Austria dalla società madre, la quale riceveva dai fornitori di carburante le fatture comprovanti, segnatamente, l’acquisto di carburante con Iva.
Successivamente, alla fine di ogni mese, la capogruppo rifatturava alle proprie controllate, tra cui la società polacca, il carburante messo a disposizione ai fini della prestazione del servizio di trasporto dei veicoli, con una maggiorazione del 2 per cento.
Le società controllate venivano autorizzate a compensare le fatture relative all’utilizzazione delle carte carburante con fatture emesse nei confronti della società madre austriaca oppure a pagare tali fatture entro un termine che variava da uno a tre mesi a partire dal loro ricevimento.

Vicenda amministrativa
A seguito di richiesta di rimborso Iva da parte della società in questione, il direttore del secondo ufficio delle imposte di Varsavia-Śródmieście lo rifiutava; tale decisione è stata confermata dal direttore della Camera dei tributi di Varsavia.

Contenzioso polacco
La società ricorreva, quindi, al Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, che respingeva le doglianze della compagine.
La vertenza veniva, in seguito, portata avanti la Corte suprema amministrativa polacca.
 
Questione pregiudiziale
Rilevato un ipotetico contrasto della legge nazionale applicabile nel caso in questione con la direttiva sovranazionale di riferimento, la Corte amministrativa suprema polacca, sospeso il procedimento, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

 

  • se le attività di messa a disposizione di carte carburante, nonché quelle di negoziazione, finanziamento e gestione delle spese di acquisto del carburante mediante dette carte rientrino nella nozione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva, oppure se tali attività complesse debbano essere considerate operazioni a catena, aventi come obiettivo principale la cessione di carburante.

 
Sentenza: principi Iva di riferimento
Gli eurogiudici premettono che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva, sono soggette all’Iva le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso, nel territorio di uno Stato membro, da un soggetto passivo che agisca in quanto tale.
Secondo la giurisprudenza, la nozione di “cessione di beni” non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, ma comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale, effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario.
 
Giurisprudenza europea rilevante
Nel caso di specie, la messa a disposizione, da parte della società “madre”, di carte carburante alle proprie controllate, permetteva a queste ultime di approvvigionarsi di carburante presso delle stazioni di rifornimento. Queste ultime inviavano, poi, direttamente alla prima le fatture comprovanti l’acquisto di carburante con Iva, riguardo alla quale era stata presentata la domanda di rimborso, da parte della società madre, al Fisco polacco.
In sostanza, secondo la Corte, occorre verificare se le società petrolifere abbiano effettivamente trasferito alla controllante o alla controllata polacca il potere di disporre del carburante come un proprietario.
 
Orbene, la giurisprudenza della Corte ha già scrutinato il caso se, nell’ambito di un contratto di leasing di un autoveicolo, sussista una cessione di beni – nella specie, carburante – da parte delle società petrolifere a una società di leasing qualora il locatario in leasing rifornisca il proprio veicolo di carburante in nome e per conto di tale società di leasing, che richieda poi alle Autorità tributarie nazionali il rimborso dell’Iva riscossa su tale carburante.
In sintesi, la Corte ha concluso che l’accordo relativo alla gestione di carburante firmato tra la società di leasing e il locatario in leasing non è un contratto di cessione di un bene nei confronti della società di leasing, bensì costituisce un contratto di finanziamento dell’acquisto di carburante (cfr Cgeu, sentenza del 6 febbraio 2003, resa nella causa C-185/01).
 
No al rimborso dell’Iva
Nel caso polacco, la controllante – osserva la Corte – non ha, sul carburante per il cui acquisto essa richiede il rimborso dell’Iva, un potere di disposizione come se ne fosse proprietaria.
Infatti, tale carburante viene acquistato dalla controllata direttamente presso i fornitori e a propria totale discrezione. Per tale motivo, quest’ultima compagine decide in merito alle modalità di acquisto del carburante, nella misura in cui essa ha la facoltà di scegliere presso quale stazione di servizio, tra quelle dei fornitori indicati dalla società madre, effettuare il rifornimento di carburante e di decidere liberamente la qualità, la quantità, il tipo di carburante, nonché il momento dell’acquisto e il modo di utilizzarlo.
Inoltre, è pacifico che la controllata polacca sopporta la totalità dei costi collegati a tale rifornimento, dal momento che la controllante le rifattura detto carburante. Poi, la società polacca può compensare le fatture relative all’utilizzazione delle carte carburante con fatture emesse nei confronti della società austriaca oppure saldare direttamente le fatture entro un termine variabile da uno a tre mesi a partire dal loro ricevimento.
In definitiva, poiché nella fattispecie controversa non vi è la cessione di un bene, la controllante non può pretendere il rimborso dell’Iva, pagata sulle fatture che le vengono presentate, relativa al rifornimento di carburante effettuato dalla controllata polacca presso delle stazioni di rifornimento.

“Prestazione di servizi” e non “cessione del bene” carburante
Posto che, in conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva Iva, qualsiasi operazione che non costituisca una cessione di beni deve essere considerata come una «prestazione di servizi», l’operazione realizzata nel caso di specie, consistente nella messa a disposizione di carte carburante ai fini segnatamente del rifornimento di carburante dei veicoli di cui la controllata assicura il trasporto, non costituisce una «cessione di beni», ma, appunto, una «prestazione di servizi».
Di conseguenza, osservano i togati comunitari, occorre ulteriormente verificare se una siffatta prestazione di servizi possa essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall’Iva, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112.

La risposta positiva a detto interrogativo, la Corte di giustizia la ricava dall’interpretazione della giurisprudenza, applicata al caso in questione, e dall’evidenza per cui, applicando – nelle modalità già descritte – una maggiorazione del 2% nei confronti della controllante, la società ricorrente percepisce, in sostanza, una remunerazione per la prestazione di servizi fornita alla propria controllata polacca.
Fornisce, in definitiva, un servizio finanziario, inquadrabile nell’ambito della “concessione di credito”, finanziando in anticipo l’acquisto del carburante e agendo alla stregua di un istituto finanziario o creditizio ordinario.
 
Conclusioni
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, la quale consenta a queste ultime il rifornimento di carburante per i veicoli di cui tali società assicurano il trasporto, può essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall’Iva.
 
Fonte:
Data della sentenza
15 maggio 2019
 
Numero della causa
Causa C-235/2018
 
Nome delle parti
Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH
con l’intervento di
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

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