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Giurisprudenza

Corte Ue, stessa imposizione
ai Fondi pensione residenti e non

La questione verte sul trattamento fiscale applicato dall’amministrazione fiscale tedesca ai dividendi distribuiti a ex funzionari canadesi

lavagna

Gli eurogiudici giudicano difforme dalla disciplina comunitaria per violazione della libertà di circolazione dei capitali la normativa tedesca, che riserva un differente trattamento fiscale ai dividendi versati ai fondi pensione, prevedendo un trattamento più sfavorevole per quelli versati ai fondi pensione non residenti rispetto a quelli residenti. Sentenza della Corte Ue, causa C 641/17 del 13 novembre 2019
 
La fattispecie e la questione pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla causa in commento verte sull’interpretazione degli articoli da 63 a 65 Tfue ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone un fondo pensione avente a oggetto l’offerta di prestazioni pensionistiche agli ex funzionari di una provincia canadese, all’amministrazione fiscale tedesca, in relazione all’imposizione dei dividendi percepiti dal Fondo.
In Canada, il Fondo risulta esentato dal pagamento di tutte le imposte sui redditi. In un determinato periodo, lo stesso organismo ha detenuto indirettamente quote che rappresentavano il capitale di Spa tedesche, in misura non superiore all’1% del capitale di tali società.
I dividendi percepiti a titolo di tali partecipazioni sono stati assoggettati all’imposta tedesca sui redditi da capitale con aliquota del 15%, nel rispetto dell’apposito accordo fiscale che intercorre tra la Germania e il Canada.
Il Fondo ha quindi reclamato l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale e il rimborso dell’imposta che ha pagato a tale titolo. La sua richiesta è stata respinta dall’amministrazione fiscale tedesca e la questione è, quindi, approdata alla competente autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il fondo ha lamentato di aver subito un trattamento discriminatorio rispetto ai fondi pensione residenti.
 
Il giudice a quo ha pertanto sottoposto al vaglio pregiudiziale degli eurogiudici, tra le altre, la seguente questione con cui chiede, in sostanza, se gli articoli 63 e 65 Tfue debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione residente:

  • da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da tale fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l’imposta sulle società dovuta dal fondo
  • dall’altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell’imposta sulle società, o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da detto risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un’imposta definitiva per tale fondo.

Le valutazioni della Corte Ue
I giudici comunitari ritengono integrata nella fattispecie in esame una restrizione alla libera circolazione di capitali, in quanto tale vietata a mente dell’articolo 63 Tfue, sulla base del seguente iter interpretativo.
In base a un consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria risulta che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, Tfue, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di tale Stato dal compierne in altre Paesi Ue.
In particolare, il fatto che uno Stato membro riservi ai dividendi versati ai fondi pensione non residenti un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai dividendi versati a fondi pensione residenti può dissuadere le società stabilite in un altro Stato dal compiere investimenti in tale Paese e costituisce, di conseguenza, una restrizione della libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 Tfue.
 
Nel caso di specie, i fondi pensione sono assoggettati, per quanto concerne i dividendi a essi distribuiti, a due regimi impositivi diversi, la cui applicazione dipende dalla loro qualità di residenti o meno nel territorio dello Stato membro della società che distribuisce i dividendi.
Da una parte , infatti, tanto i dividendi distribuiti ai fondi pensione residenti quanto quelli distribuiti ai fondi pensione non residenti sono soggetti a un’imposta sui redditi da capitale trattenuta alla fonte; dall’altra parte, tuttavia, per quanto riguarda i fondi pensione non residenti, tale imposta è prelevata in via definitiva con un’aliquota che corrisponde al 15% dei dividendi lordi, come previsto dall’accordo fiscale tra la Germania e il Canada.
 
Per contro, per quanto riguarda i fondi pensione residenti, l’imposta sui redditi da capitale è prelevata alla fonte con aliquota del 25% dei dividendi lordi. Essa può essere integralmente imputata all’imposta sulle società, la cui aliquota, secondo il giudice del rinvio, è del 15% del risultato imponibile, ed essere rimborsata quando l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte eccede l’imposta sulle società dovuta dal fondo.
Pertanto, è evidente che i dividendi versati ai fondi pensione non residenti subiscono un trattamento meno favorevole di quello applicato ai dividendi versati ai fondi pensione residenti, in quanto i primi sono soggetti a un’imposta definitiva del 15%, mentre i secondi sono totalmente o parzialmente esenti da imposta.
Diversamente da quanto sostenuto dalla resistente amministrazione fiscale tedesca, un tale trattamento meno favorevole non deriva né dall’esercizio parallelo, da parte dei due Stati considerati, delle proprie rispettive competenze fiscali, né delle disparità tra le normative dei diversi Stati. Infatti, il solo esercizio da parte della Germania della sua competenza fiscale dà luogo, a prescindere da qualsiasi applicazione della normativa fiscale di un altro Stato, da un lato, all’esenzione totale o quasi totale dei dividendi versati a fondi pensione residenti e, dall’altro, all’imposizione dei dividendi versati ai fondi pensione non residenti.
Pertanto, una differenza di trattamento, quale risulta dalla normativa tedesca, tra i dividendi versati ai fondi pensione non residenti e di quelli versati a fondi pensione residenti, può dissuadere i fondi pensione con sede in uno Stato diverso da tale Stato membro dal compiere investimenti nel medesimo Stato membro.
Ciò costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 Tfue.
 
Tale differenza di trattamento, che integra una restrizione alla libera circolazione di capitali, non può esser giustificata, argomenta la Corte Ue, non rientrando il caso di specie tra le ipotesi riconducibili all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), Tfue, in base al quale le disposizioni dell’articolo 63 Tfue non pregiudicano il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione, per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.
 
Conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che gli articoli 63 e 65 Tfue devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da tale fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l’imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall’altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell’imposta sulle società, o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da tale risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un’imposta definitiva per un tale fondo, quando il fondo pensione non residente destina determinati dividendi percepiti alla copertura delle pensioni che esso dovrà versare in futuro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
 
 
Data sentenza
13 novembre 2019
 
Numero della causa
C-641/17
 
Nome delle parti:
College Pension Plan of British Columbia
Contro
Finanzamt Munchen Abteilung III

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