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Giurisprudenza

Corte Ue: sui libri il peso dell’Iva
dipende e non è uguale per tutti

I giudici europei chiamati a pronunziarsi sulla possibilità di applicare un’aliquota ridotta soltanto su quelli stampati, con esclusione di quelli diversi dalla carta

e-book
La controversia vede protagonisti una società finlandese operante nel campo dell’editoria e l’Amministrazione fiscale nazionale. La società contribuente, poiché produce e pubblica libri non soltanto nel tradizionale formato cartaceo ma anche audiolibri e libri digitali su supporti come cd, cd-rom, chiavette Usb o simili ha deciso di interpellare preventivamente l’Amministrazione fiscale del proprio Paese per avere conferma o meno del fatto che, secondo l’articolo 85 bis della legge finlandese in materia di Iva (legge n. 1501/1993), anche i libri pubblicati su supporti diversi da quello cartaceo possono considerarsi “libri” a tutti gli effetti e godere cosi di un trattamento fiscale privilegiato, sottoforma di aliquota Iva ridotta.
 
La risposta dell’Amministrazione fiscale
Il fisco scandinavo rispondeva alla contribuente che, in base alla normativa nazionale, solo i libri cartacei potevano essere considerati tali ed erano gli unici a potersi giovare di un’aliquota Iva ridotta sulle vendite. L’Amministrazione sottolineava, inoltre, che la propria interpretazione era suffragata anche dalla normativa comunitaria in materia dato che il principio di neutralità fiscale e quanto previsto dall’articolo della direttiva IVA 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2009/47/CE, non vietano l’applicazione di un’aliquota IVA ordinaria alla vendita di libri pubblicati su un supporto fisico diverso dalla carta.
 
Il riscorso al giudice amministrativo
Avverso le determinazioni dell’amministrazione finanziaria, vincolanti per la società, la contribuente ha fatto ricorso dinanzi la Corte suprema amministrativa finlandese. I giudici nazionali, incerti sulla controversa questione, e dopo avere ottenuto anche un parere del Ministero delle finanze di Helsinki nel quale si evidenziava come il regime fiscale dei libri pubblicati su un supporto fisico diverso dalla carta è diverso da Stato a Stato nei diversi paesi membri dell’Unione europea, hanno deciso di sospendere il giudizio pendente dinanzi a loro e di domandare ai magistrati sovranazionali se il principio di neutralità fiscale e la normativa comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto legittima o meno uno Stato membro ad applicare un’aliquota IVA ridotta esclusivamente ai libri cartacei, escludendo quelli pubblicati su altri supporti fisici.
 
La normativa comunitaria
Per quanto concerne proprio il contesto normativo di riferimento, rileviamo come il diritto comunitario preveda la possibilità per gli stati  membri di applicare una o due aliquote ridotte Iva (articolo 98 della direttiva Iva). Sempre ai sensi della medesima disposizione, tali aliquote di vantaggio si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III alla direttiva e non si applicano ai servizi forniti per via elettronica. Anteriormente alla modifica apportata nel 2009, il punto n. 6 dell’allegato III alla direttiva Iva menzionava, tra i beni e servizi suscettibili di beneficiare di una aliquota Iva ridotta, espressamente la “fornitura di libri, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità”. Attualmente, è stato precisato, ad opera della direttiva 2009/47/CE, che si tratta della fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico.
 
Il ricorso alla Corte Ue
La decisione della Corte nell’odierna controversia dovrà dunque chiarire se,  proprio in ragione di tale modifica, uno Stato membro che abbia deciso di applicare un’aliquota Iva ridotta ai libri stampati su carta, sia tenuto a prevedere la stessa aliquota agevolata anche a gli altri libri editi su supporti fisici diversi dalla carta stessa.
Passando al diritto finlandese, la legge n. 1501/1993 in materia di imposta sul valore aggiunto prevede che l’aliquota Iva base è del 23% della base imponibile, ad eccezione di quanto previsto  dagli articoli 85 e 85 bis della medesima normativa. Ebbene, proprio ai sensi dell’art. 85 bis della legge 1501/93 un’aliquota del 9% della base imponibile sarà dovuta sulla vendita, gli acquisti intracomunitari, i trasferimenti dal regime di deposito e le importazioni di libri, con la precisazione che non possono considerarsi libri  le pubblicazioni prodotte in maniera diversa dalla stampa o da un procedimento similare, le pubblicazioni periodiche e le pubblicazioni contenenti principalmente annunci pubblicitari.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione se sia possibile applicare un’aliquota IVA ridotta esclusivamente a libri cartacei, con esclusione di quelli su altri supporti fisici, la Corte di Giustizia ha innanzitutto ricordato come il principio di neutralità fiscale vieti che beni o servizi simili siano assoggettati ad un trattamento diverso ai fini Iva.
Ma come si fa a stabilire se due beni o servizi sono simili? Ebbene, in proposito, la Corte ci dice che per farlo si deve primariamente tenere conto del punto di vista del consumatore medio. Ovvero, beni e servizi saranno simili quando per il consumatore medio presentano caratteristiche simili e rispondono ai medesimi bisogni.
Tornando alle aliquote ridotte Iva, i magistrati europei hanno rimarcato come da costante giurisprudenza comunitaria spetti agli Stati membri determinare con maggiore precisione quali sono i beni e servizi rientranti nelle macrocategorie di cui all’allegato III della direttiva Iva che possono beneficiare di una aliquota agevolata.
 
Le conclusioni degli eurogiudici
E in materia di prodotti dell’editoria, la Corte ha chiarito come sia competenza del giudice nazionale verificare se i libri pubblicati in formato non cartaceo siano prodotti simili per il consumatore medio rispetto a quelli cartacei. E per quanto sopra visto saranno prodotti simili se tali pubblicazioni presenteranno proprietà similari e soprattutto se risponderanno a soddisfare i medesimi bisogni del consumatore. In altri termini se per il consumatore medio vi è una differenza sostanziale tra libri in formato cartaceo e libri in formato digitale (magari anche a causa di una scarsa diffusione delle tecnologie di ultima generazione) allora l’applicazione di aliquote Iva diverse potrà ritenersi legittima. Viceversa se per il consumatore medio ciò che conta è l’effettivo contenuto del prodotto editoriale, essendo per lui neutro il supporto, cartaceo o digitale dello stesso, allora non si giustificherà più un trattamento discriminatorio ai fini Iva.
Per quanto sopra esaminato, la Corte di Giustizia ha fornito la propria pronuncia pregiudiziale chiarendo definitivamente che l’articolo 98, e l’allegato III, punto 6, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE, devono essere interpretati nel senso che, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non ostano a una normativa nazionale che assoggetta i libri pubblicati in formato cartaceo a un’aliquota IVA ridotta e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici, come CD, CD-ROM o chiavette USB, all’aliquota normale di tale imposta.
 
 




Data della sentenza
11 settembre 2014
Numero della causa
Causa C-219/13
Nome delle parti
K Oy
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