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Giurisprudenza

Corte Ue: sui servizi educativi,
ok a esenzione ma a una condizione

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione normativa di alcuni articoli della direttiva 112/2006 relativa all'Iva

servizi educativi
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 132,133 e 134 della direttiva 2006/112/CEE, relativa al sistema comune sull’Iva. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione finanziaria polacca a una società di diritto polacco in relazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici.
 
Il protagonista della controversia
La società organizza azioni di formazione e conferenze specializzate in vari settori di istruzione e formazione. Tali azioni sono organizzate dalla società nell’ambito delle proprie attività economiche il cui fine consiste nel generare un regolare profitto. Tra l’Amministrazione e la società è insorta una controversia relativa alla possibilità che i servizi di formazione erogati siano esentati dall’Iva, ovvero ad essa assoggettati.
 
Il rinvio ai giudici comunitari
La controversia è approdata all’autorità giurisdizionale competente che ha sollevato dinanzi alla Corte Ue, tra l’altro, la seguente questione pregiudiziale. In particolare se le disposizioni degli articoli 132, 133 e 134 della direttiva Iva debbano essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici dell’esenzione dall’Iva.
 
Le valutazioni della Corte Ue
In via preliminare l’articolo 132 della direttiva, alla lettera i) prevede l’esenzione per “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”.
In base a quanto risulta dalla giurisprudenza consolidata, i termini con cui sono state designate le esenzioni, di cui all’articolo 132 della sesta direttiva, devono essere interpretati restrittivamente. Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti da tali esenzioni e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale relativo al sistema comune dell’Iva.
Quanto all’obiettivo perseguito dall’esenzione di cui all’articolo 132 della direttiva IVA, emerge da tale disposizione che l’esenzione, garantendo un trattamento più favorevole, in materia di Iva, alle prestazioni connesse all’insegnamento, è diretta a facilitare l’accesso a tali prestazioni evitando l’aumenti dei costi che si verificherebbe nel caso del loro assoggettamento a imposta.
Sulla base di tali finalità, si deve rammentare che il carattere commerciale di una attività non esclude, nell’ambito dell’articolo 132 della direttiva Iva, che essa presenti il carattere di un’ attività di interesse pubblico.
Parimenti, la Corte UE ha precisato che il termine organismo, menzionato dal citato articolo 132, è in via di principio sufficientemente ampio per includere enti privati che perseguono scopi di lucro.
Laddove il legislatore comunitario non ha espressamente subordinato il beneficio delle esenzioni in parola alla mancanza di uno scopo di lucro, il perseguimento di tale scopo non può escludere il beneficio delle esenzioni.
Inoltre, l’articolo 134 della direttiva non esclude affatto la possibilità di estendere l’esenzione di cui all’articolo 132 della direttiva a organismi privati che effettuino servizi educativi a fini commerciali. 
La Corte ritiene al riguardo che le disposizioni degli articoli 132, 133 e 134 della direttiva non ostano a che i servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici siano esentati da Iva.
Secondo l’articolo 132 della direttiva Iva, i servizi educativi sono esentati soltanto se effettuati da enti di diritto pubblico con uno scopo di istruzione o da altri organismi riconosciuti dallo Stato  membro interessato aventi finalità similari. Da ciò deriva che gli altri organismi, quali quelli privati, devono soddisfare il requisito di perseguire finalità simili a quelle dei suddetti organismi pubblici.
Pertanto, un’esenzione applicabile in maniera generale, come nel caso di specie, all’insieme delle prestazioni di servizi educativi, qualunque sia lo scopo perseguito dagli organismi privati che forniscono tali prestazioni, è da ritenersi incompatibile con l’articolo 132, come concepito dal legislatore comunitario.
Nei limiti in cui l’articolo 132 della direttiva Iva non precisi le condizioni e le modalità in base alle quali tali finalità simili possono essere riconosciute, compete in via di principio al diritto nazionale di ciascuno Stato membro fissare le norme in base alle quali un tale riconoscimento può essere accordato ad organismi del genere.
 
Le conclusioni della Corte di giustizia
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione che le disposizioni degli articoli 132, 133  e 134 della direttiva Iva devono essere interpretate nel senso che non ostano a che i servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici siano esentati dall’Iva.
Tuttavia, l’articolo 132 della direttiva osta a una esenzione dell’insieme delle prestazioni di servizi  educativi, in maniera generale, senza che siano prese in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono tali prestazioni.


Fonte:
Data della sentenza
28 novembre 2013
Numero della causa
C‑319/12
Nome delle parti
Minister Finansów
contro
MDDP sp. zo.o. Akademia Biznesu
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