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Giurisprudenza

Corte Ue: sui servizi di trasporto
aliquota Iva ordinaria o ridotta?

È questo l’interrogativo a cui hanno dato risposta i giudici comunitari su due questioni che riguardano l’uso di taxi e di autoveicolo da noleggio con conducente

servizio di trasporto con taxi
La pronuncia pregiudiziale è stata resa dai giudici sovranazionali nell’ambito di due controversie insorte tra due società tedesche e l’Amministrazione fiscale nazionale in merito all’applicazione di un’aliquota Iva differente al trasporto a mezzo taxi e a quello con autoveicolo da noleggio con conducente.
 
La protagonista della prima controversia
La prima protagonista del contenzioso comunitario è una società a responsabilità limitata di diritto tedesco, titolare di un’autorizzazione per il trasporto mediante autoveicoli da noleggio. Nel corso del 2006 e 2007, la società provvedeva al trasporto di malati per conto di casse di malattia, come da contratto stipulato tra le parti. A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria tedesca, contestava alla società l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta ai servizi resi su base contrattuale alla cassa di malattia.
La società proponeva quindi ricorso dinanzi al giudice competente, che rigettava lo stesso, concludendo che la ricorrente svolgeva un servizio che non aveva le caratteristiche essenziali del trasporto pubblico e per tal ragione non era legittimata ad applicare l’aliquota ridotta per le prestazioni di trasporto di cui trattasi.
 
Il ricorso per cassazione e il giudice di rinvio
La società proponeva ricorso per cassazione. Il giudice del rinvio si interroga se la disposizione nazionale sia compatibile con il principio di neutralità fiscale quale interpretato dalla Corte. Da un lato, il giudice a quo ritiene che, dal punto di vista del consumatore, tanto i taxi quanto gli autoveicoli da noleggio con conducente servano al trasporto di persone, il che indurrebbe a ritenere che si tratti di prestazioni comparabili. D’altro canto, sussistono, a parere del giudice medesimo, differenze sostanziali tra le due modalità di trasporto di persone, con riguardo alle rispettive condizioni di esecuzione, anche nel caso di specifico accordo concluso tra un’impresa di taxi e grandi clienti, per quanto attiene, in particolare, alla fissazione del prezzo delle corse, all’obbligo di servizio e all’obbligo di trasporto, differenze che potrebbero escludere una violazione di tale principio.
 
Il rinvio alla Corte di giustizia
Ciò premesso, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
  • se il combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e dell’allegato H, categoria 5, della sesta direttiva e l’articolo 98, paragrafo 1, e dell’allegato III, punto 5, della direttiva IVA, tenuto conto del principio di neutralità, ostino a una normativa nazionale che prevede per il trasporto locale di persone a mezzo taxi l’aliquota IVA ridotta, mentre per il trasporto locale di passeggeri con cosiddette autovetture da noleggio vige l’aliquota di imposta ordinaria.
  • se ai fini della risposta alla prima questione rilevi la circostanza che le corse vengono effettuate sulla base di accordi specifici con c.d. grandi clienti a condizioni pressoché identiche da imprese di taxi o altre autovetture pubbliche a motore e da imprese di autonoleggio.
La protagonista della seconda controversia
La seconda impresa di diritto tedesco opera, invece, nel settore di autonoleggio con conducente. Il catalogo dei servizi comprende il trasporto di persone, di malati su posti a sedere, di pazienti con necessità di dialisi, scolastico, un servizio di corriere e di trasporto di merci, il trasferimento verso alberghi ed aeroporti, visite turistiche della città e l’organizzazione di trasferimenti da un luogo ad un altro. Nelle proprie dichiarazioni Iva per gli esercizi relativi agli anni dal 2003 al 2006, l’impresa applicava al fatturato proveniente dall’attività di autonoleggio con conducente, per i tragitti non eccedenti i 50 chilometri ovvero all’interno della città, l’aliquota Iva ridotta del 7%.
 
La posizione del Fisco nazionale
L’Amministrazione finanziaria accertava per le dichiarazioni presentate, una maggiorazione dell’aliquota Iva da ridotta a ordinaria, vale a dire quella del 16%. L’impresa proponeva quindi ricorso dinanzi al giudice competente che, sostanzialmente, respingeva la domanda in quanto l’impresa non rispondeva ai requisiti ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, che la normativa limitava alle imprese di taxi.
 
Il ricorso per cassazione e il rinvio alla Corte Ue
Contro tale decisione, era proposto ricorso per cassazione e in questa fase l’organo competente a fronte degli stessi dubbi di compatibilità tra la normativa nazionale e il principio di neutralità fiscale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se il combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e dell’allegato H, categoria 5, della sesta direttiva, tenuto conto del principio di neutralità, osti a una normativa nazionale che prevede per il trasporto locale di persone a mezzo taxi l’aliquota IVA ridotta, mentre per il trasporto locale di passeggeri con cosiddette autovetture a noleggio vige l’aliquota di imposta ordinaria.
 
La normativa comunitaria
Per quanto concerne  il diritto dell’Unione, l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva dispone che sono soggette all’Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. L’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), primo e terzo comma, della direttiva medesima stabilisce che l’aliquota ordinaria dell’Iva è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi.
Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte e fissare le stesse in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5%. L’allegato H della direttiva, intitolato «Elenco delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi suscettibili di essere soggette ad aliquote ridotte dell’IVA», stabilisce che gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in questione.
L’allegato III della direttiva IVA, include al punto 5, nell’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assoggettabili alle aliquote ridotte di cui all’articolo 98 della direttiva medesima: «trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito».
 
La normativa tedesca
Secondo la normativa tedesca, l’imposta applicata a ogni operazione imponibile ammontava al 16% per gli anni dal 2003 al 2006 ed al 19% per l’anno 2007. L’aliquota ridotta del 7% è prevista per le operazioni di trasporto di persone per ferrovia, per filobus, per autoveicolo nell’ambito del trasporto di linea autorizzato, per taxi e per carrozza, nell’ambito di un comune e per i tragitti che non eccedono i 50 chilometri.
La normativa dello Stato membro chiarisce che il trasporto in taxi e in autoveicolo da noleggio rappresentano forme differenti di servizio occasionale. Il trasporto in taxi è il trasporto di persone per mezzo di autoveicoli che l’imprenditore tiene a disposizione in spazi autorizzati dall’amministrazione e con i quali effettua corse verso una destinazione fissata dal cliente. L’Amministrazione locale è autorizzata a inquadrare, per mezzo di ordinanza, gli obblighi di servizio, le regole applicabili alle stazioni di taxi nonché le specifiche caratteristiche di esecuzione del servizio.
Il trasporto con autoveicolo da noleggio è, invece, il trasporto di persone per mezzo di autoveicoli noleggiati unicamente e interamente ai soli fini del trasporto e con i quali l’imprenditore effettua corse la cui finalità, la cui destinazione ed il cui svolgimento sono determinati dal noleggiatario e che non ricadono nel trasporto a mezzo taxi.
 
Il ragionamento degli eurogiudici
Chiamata a pronunciarsi sulla questione se l’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della sesta direttiva, nel combinato disposto con l’allegato H, categoria 5, della medesima, e l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva Iva, nel combinato disposto con l’allegato III, punto 5, della medesima, nonché il principio di neutralità fiscale ostino a che due tipi di servizi di trasporto urbano di persone, vale a dire, da un lato, a mezzo taxi e, dall’altro, in autoveicolo da noleggio con conducente, siano soggetti a due aliquote Iva distinte, l’una ridotta, l’altra ordinaria, la Corte ha stabilito quanto segue. Riguardo all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della sesta direttiva nel testo di tale disposizione nulla impone che sia interpretata nel senso che l’aliquota ridotta si applichi soltanto qualora riguardi tutti gli aspetti di una categoria di prestazioni indicata nell’allegato H della direttiva stessa, di modo che un’applicazione selettiva dell’aliquota ridotta non può essere esclusa, a condizione che essa non comporti alcun rischio di distorsione della concorrenza.
Ne consegue che l’esercizio della facoltà di procedere a un’applicazione selettiva dell’aliquota IVA ridotta, riconosciuta agli Stati membri, è soggetta alla duplice condizione, da un lato, di isolare dalla categoria di prestazioni interessate, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, soltanto elementi concreti e specifici e, dall’altro, di rispettare il principio di neutralità fiscale. Tali condizioni sono volte a garantire che gli Stati membri utilizzino tale facoltà soltanto in circostanze che assicurino l’applicazione semplice e corretta dell’aliquota ridotta prescelta nonché la prevenzione di frodi, elusioni e abusi eventuali.

Attività di trasporto urbano e prestazione di servizi
L’attività di trasporto urbano di persone a mezzo taxi potrebbe essere considerata quale prestazione di servizi di per sé individuabile, separatamente dalle altre prestazioni della categoria de qua, vale a dire il trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito. Tale attività potrebbe, conseguentemente, costituire un aspetto specifico e concreto di tale categoria.  Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, alla luce della normativa nazionale e delle circostanze di fatto sottoposte al suo esame, se tale ipotesi ricorra nel contesto delle controversie principali.
Secondo consolidata giurisprudenza, il principio di neutralità fiscale osta, in particolare, a che merci o prestazioni di servizi simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell’Iva. Per determinare se due prestazioni di servizi siano simili ai sensi di tale giurisprudenza, occorre tener conto principalmente del punto di vista del consumatore medio, evitando distinzioni artificiose, basate su differenze trascurabili.
Due prestazioni di servizi sono quindi simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono alle stesse esigenze del consumatore, in base ad un criterio di comparabilità dell’uso, e quando le differenze esistenti non influiscono significativamente sulla decisione del consumatore medio di optare per l’una o l’altra di tali prestazioni.  
Il giudice a quo sottolinea, parimenti, la sussistenza di differenze tra i due tipi di trasporto quanto all’accettazione, alla trasmissione e all’esecuzione delle richieste di trasporto nonché per quanto attiene alla messa a disposizione delle vetture ed alla pubblicità. A parere del giudice stesso, tali differenze, singolarmente considerate o combinate le une con le altre, sono idonee ad evitare qualsiasi confusione tra il trasporto in taxi e quello in autoveicolo da noleggio con conducente.
Differenze di tal genere riguardo ai requisiti giuridici cui sono subordinati i due tipi di trasporto de quo, laddove sussistano – ciò che spetta al giudice nazionale verificare – possono far sorgere, agli occhi dell’utente medio, una differenza tra tali tipi di trasporto, ove ognuno di essi è idoneo a rispondere ad esigenze distinte per quanto lo riguarda e, conseguentemente, ad influire in modo determinante sulla sua decisione di optare per l’uno o l’altro tipo di trasporto, cosicché il principio di neutralità fiscale non osterebbe all’assoggettamento ad un trattamento fiscale differenziato.
La Corte, inoltre, è chiamata a pronunciarsi nel caso in cui  le imprese di taxi e le imprese di autonoleggio con conducente sono tenute a fornire le proprie prestazioni in base ad una convenzione particolare che si applica indistintamente alle singole imprese ed in condizioni pressoché identiche.
Dagli atti sottoposti alla Corte emerge che la tariffa di trasporto è fissata nella convenzione e che essa si applica indistintamente alle due categorie di trasporto. Le imprese di taxi non sarebbero quindi soggette, nell’ambito di tale convenzione, ai requisiti giuridici ad esse incombenti al di fuori della convenzione stessa. Qualora tali circostanze risultassero confermate, le attività dovrebbero essere quindi considerate analoghe, dal punto di vista dell’utente medio.
 
Le conclusioni della Corte
Secondo i giudici comunitari, sulla base del principio di neutralità fiscale, le disposizioni comunitarie devono essere interpretate nel senso che è contrario al diritto Ue che due tipi di servizi di trasporto urbano di persone e dei rispettivi bagagli al seguito (taxi e noleggio con conducente), siano assoggettati ad aliquote Iva distinte, laddove, in virtù di una convenzione specifica applicabile indistintamente alle imprese di taxi ed alle imprese di autonoleggio con conducente ad essa aderenti, il trasporto di persone a mezzo taxi non costituisca un aspetto concreto e specifico del trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito e tale attività, realizzata nell’ambito della convenzione medesima, risulti analoga, dal punto di vista dell’utente medio, all’attività di trasporto urbano di persone in autoveicolo da noleggio con conducente.
 
 
 

Fonte
Data della sentenza
27 febbraio 2014
Numero della causa
C-454/12 e C-455/12
Nome delle parti
- Pro Med Logistik GmbH (C‑454/12)
contro
- Finanzamt Dresden-Süd;
e
- Pongratz, in qualità di curatore fallimentare di Karin Oertel (C‑455/12)
contro
- Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt
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