- se l'articolo 168, lettera a) della direttiva debba essere interpretato nel senso che dopo che il soggetto passivo ha esercitato il proprio diritto di scelta e ha inserito un immobilenel patrimonio dell'impresa, che rappresenta un bene di investimento, si deve presumere che sia utilizzato ai fini delle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo;
- se l'articolo 168, lettera a) della direttiva debba essere interpretato nel senso che il diritto alla detrazione in occasione dell'acquisto di un immobile destinato al patrocinio dell'impresa di un soggetto passivo sorge immediatamente nel periodo fiscale in cui l'imposta è divenuta esigibile, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'immobile non possa essere utilizzato a causa della mancanza del certificato di agibilità previsto per legge;
- se sia compatibile con la direttiva e con la giurisprudenza una interpretazione di prassi secondo cui il diritto alla detrazione fatto valere da soggetti passivi Iva per beni di investimento da essi acquistati può essere negato sulla base del fatto che tali beni sono utilizzati dai titolari delle società per fini privati senza che a tale uso venga applicata l'Iva.
Corte Ue, sul diritto a detrazione
l'immediatezza d'uso non conta
La domanda di pronuncia pregiudiziale, oggetto di intervento dei giudici comunitari nella recente pronunzia, verte sull'interpretazione della direttiva 112/2006

Secondo l'articolo 168, lettera a) della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, "nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore, gli importi seguenti "l'Iva dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o saranno resi da un altro soggetto passivo".
L'oggetto della controversia
La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia pendente tra una società che gestisce un hotel in una stazione balneare e l'Amministrazione finanziaria bulgara in ordine a un avviso di accertamento in rettifica con cui è stato negato alla società il diritto alla detrazione dell'imposta versata per l'acquisto di un appartamento. L' immobile è destinato a uso abitativo e la società non ha provveduto a modificare la destinazione dell'immobile. Ciò ha indotto l'Amministrazione finanziaria a ritenere che tale immobile non fosse utilizzato per l'esercizio dell'attività di impresa e pertanto non potesse beneficiare del diritto alla detrazione dell'imposta assolta per il suo acquisto.
Le questioni pregiudiziali
L'autorità giurisdizionale adita ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: