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Giurisprudenza

Corte Ue: sul “green” del campo
anche l’esenzione Iva “in buca”

La domanda di pronuncia pregiudiziale, presa in esame dai giudici comunitari, si fonda sulla interpretazione degli articoli 132 e 134 della direttiva 112 del 2006

palla in buca
La controversia che oppone l’Amministrazione finanziaria britannica a un golf club privato verte sull’esenzione dall’Iva della tassa di ingresso pagata dai giocatori che non sono membri associati di detto club, per accedere ai campi da golf. Il golf club privato è composto da membri a titolo pieno che beneficiano dell’accesso al campo, in qualsiasi momento, previo pagamento di quota associativa; invece, ai visitatori non membri del club viene concessa la possibilità di giocare sul campo previo pagamento di una tassa di accesso.
 
La richiesta di rimborso Iva
Il golf club chiedeva il rimborso dell’importo Iva pagato in eccesso. La questione, approdata in sede giurisdizionale, e sottoposta al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, riguarda l’interpretazione dell’articolo 132, par. 1, lettera m), della direttiva n. 2006/112/CE, in base alla quale sono esenti da Iva “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport e l’educazione fisica”, e dell’articolo 134 della medesima Direttiva, a mente del quale “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell’esenzione ex art. 132, par. 1, lett m) se esse sono essenzialmente destinate a procurare all’ente o all’organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle imprese commerciali soggette ad Iva”.
 
L’intervento del giudice a quo
Tutto ciò premesso, il giudice ‘a quo’ ha chiesto di conoscere se l’articolo 134 della direttiva 2006/112/CEE debba essere interpretato nel senso che esso esclude dal beneficio dell’esenzione di cui all’articolo 132 della direttiva, la prestazione di servizi che consiste nella concessione da parte di un organismo senza fini di lucro che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare tale campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo.
 
L’analisi della Corte di giustizia
La Corte Ue rileva che l’articolo 132 è diretto alla pratica dello sport e dell’educazione fisica in generale, e non richiede, per la sua applicabilità, che l’attività sportiva sia praticata a livello professionale.
La norma intende favorire alcune attività di interesse generale, vale a dire servizi direttamente connessi con la pratica sportiva o con l’educazione fisica, prestati da enti senza fini di lucro a soggetti che praticano lo sport. Atteso che l’accesso al campo da golf è necessario a praticare tale sport, la prestazione con la quale viene concesso il diritto di utilizzare un campo da golf è strettamente connessa con la pratica dello sport ai sensi dell’articolo 132 della direttiva.
Da ciò deriva che, se tale prestazione è fornita da un organismo senza fini di lucro, essa rientra nell’esenzione Iva prevista da tale articolo 132, a prescindere dal fatto che sia fornita ad un membro associato dell’organismo o ad un visitatore non membro.
Il giudice ‘a quo’ chiede di conoscere se, nel caso di un organismo che gestisce un campo da golf e propone un piano associativo, pur consentendo a visitatori non membri di utilizzare questo campo da golf a fronte di una retribuzione, le tasse di ingresso che tali visitatori devono pagare costituiscono entrate supplementari, ai sensi dell’articolo 134 della direttiva, rispetto alle entrate che provengono dal canone di associazione versato dai membri di tale organismo.
 
La nozione di entrate supplementari
L’espressione “entrate supplementari” utilizzata nell’articolo 134 della direttiva non può essere interpretata in modo tale da comportare la restrizione dell’ambito applicativo dell’esenzione prevista dall’articolo 132 della direttiva in funzione della qualità di membro o di non membro dei destinatari delle prestazioni di cui si tratta. Detto criterio è infatti stato intenzionalmente escluso all’atto della definizione di tale esenzione.
Ciò premesso, una interpretazione della definizione “entrate supplementari” sulla base della quale  rientrino in tale espressione le tasse di ingresso pagate per l’utilizzo di un campo da golf da visitatori non membri di un organismo che non abbia fini di lucro, che gestisce questo campo da golf e propone anche un piano associativo, poiché tali tasse di ingresso hanno carattere supplementare rispetto alle entrate provenienti dalle quote associative dei membri dell’organismo stesso, comporterebbe una restrizione dell’ambito applicativo dell’esenzione recata dal citato articolo 132 della direttiva 2006/112.
Da ciò deriva che le tasse di ingresso pagate per l’utilizzo di un campo da golf da parte di visitatori non membri di un organismo senza fini di lucro, che gestisce questo campo da golf e propone anche un piano associativo, non costituiscono entrate supplementari ai sensi dell’articolo 134 della direttiva 2006/112.
 
Le conclusioni degli eurogiudici 
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 134 della direttiva 2006/112/CEE deve essere intrepretato nel senso che esso non esclude dal beneficio dell’esenzione, prevista dall’articolo 132 della direttiva, la prestazione di servizi avente ad oggetto la concessione da parte di un organismo senza fini di lucro, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare tale campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo.
 
                                                                                                                                 
Fonte:
Data della sentenza
19 dicembre 2013
Numero della causa
Causa C-495/2012
Nome della parte
  • Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
contro
  • Bridport and West Dorset Golf Club Limited
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