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Giurisprudenza

Corte Ue: sul reddito di lavoro,
l’imposizione deve essere univoca

Ribadito dai giudici comunitari il principio normativo per cui non è possibile “discriminare” il percettore se il datore è residente in un altro Stato membro della Comunità europea

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I fatti al centro del procedimento, finito dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea,  prendono le mosse da una controversia tra un cittadino residente in Germania e l'Amministrazione finanziaria tedesca, che non aveva concesso al primo un'esenzione fiscale. 

La normativa tedesca
In particolare, secondo la normativa e la prassi tedesca, il reddito da lavoro dipendente, derivante da attività svolte all'estero, è esentato dall'imposta sul reddito nazionale, qualora appartenga ad una attività che benefici di detto regime. Come nel caso in questione è l'attività esercitata al servizio di soggetti stabiliti nel territorio nazionale, nell'ambito dell'aiuto pubblico tedesco allo sviluppo e inserita nel contesto di una cooperazione tecnica o finanziaria.
 
La posizione del contribuente
Il contribuente privato, residente in Germania ma cittadino danese, lavorava alle dipendenze di un'azienda con sede in Danimarca. Nel contesto di tale attività, veniva inviato nella Repubblica del Benin per collaborare a un progetto di aiuto allo sviluppo, finanziato dall'Agenzia danese per lo sviluppo internazionale.
Il cittadino, quindi, riteneva che, in forza della normativa di riferimento e della convenzione che vieta le doppie imposizioni fra Germania e Danimarca, i redditi percepiti per le attività esercitate in Benin e corrisposte dal datore di lavoro danese, non dovessero essere soggette all'imposta sui redditi in Germania e che solo il fisco danese, al più, sarebbe stato legittimato a tassare tali proventi.
In subordine, il cittadino chiedeva l'esenzione dalla tassazione, in forza della prassi che escludeva dalla imposta sui redditi quelle attività esercitate in altro Stato, nell'ambito di un'attività di aiuto allo sviluppo.

La posizione dell'Amministrazione finanziaria
Non era dello stesso avviso il Fisco tedesco, secondo cui tali redditi difettavano del requisito della “residenza” tedesca del datore di lavoro, oltre al fatto che essi non rientravano “nell'ambito dell'aiuto pubblico tedesco allo sviluppo”. Da qui nasce l'esigenza di sottoporre alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale, poiché  poteva esservi, a parere del giudice remittente, una violazione della normativa comunitaria.
 
La questione pregiudiziale
Si domanda, in particolare, alla Corte di giustizia, se sia compatibile con l'art. 49 CE – che prevede la libera prestazione dei servizi nell'ambito comunitario - una norma che subordini l'esenzione dei redditi derivanti da un'attività lavorativa subordinata di una persona fiscalmente residente nel territorio nazionale, al fatto che il datore di lavoro abbia la propria sede nel territorio nazionale, ma non preveda l'esenzione qualora il datore di lavoro sia stabilito in un altro Stato.
 
Il ragionamento seguito dagli eurogiudici
Gli Eurogiudici ricordano che il complesso delle disposizioni del Trattato, relative alla libera circolazione delle persone, osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorire i cittadini dell'Unione, qualora intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro.
La Corte, quindi, rileva come la normativa tedesca, che prevede l'agevolazione fiscale dell'esenzione dall'imposizione diretta solo per il contribuente residente in Germania e che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in tale Stato, rappresenti una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, vietata dall'art. 45 TFUE.
Una limitazione di tale natura, argomenta la Corte, può essere ammessa solo al fine di perseguire uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e se giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Ciò non ricorre, a giudizio degli eurogiudici, nel caso di specie.
Non vi è, invero, come eccepito dal Fisco tedesco, nessun ostacolo alla garanzia di corretti controlli fiscali, ben potendo lo stesso esigere dal contribuente le prove per la corretta determinazione delle imposte e della sussistenza dei requisiti per l'agevolazione in parola.
Né, conclude la Corte, è possibile discriminare le imprese non tedesche, in base all'assunto che soltanto le aziende stabilite in Germania possano perseguire obiettivi propri della politica di sviluppo tedesca.
 
Le conclusioni della Corte
La Corte di giustizia ha stabilito che l’articolo 45 TFUE (Tratato sul funzionamento dell’Unione europea) osta a una normativa nazionale di uno Stato membro, come quella tedesca, secondo la quale i redditi da lavoro dipendente, percepiti da un contribuente residente e illimitatamente assoggettato a imposta, sono esenti qualora il datore di lavoro sia stabilito in tale Stato membro, ma non anche se lo stesso datore sia stabilito in altro Stato membro. Da qui, l'accoglimento, in sostanza, delle ragioni del cittadino e l'esenzione dalla imposta sui redditi tedesca, perchè contraria al diritto comunitario.
 
 
 
 

Fonte:
Data della sentenza
28 febbraio 2013  
Numero della causa
C-544/2011  
Nome delle parti
  • Helga Petersen, Peter Petersen
contro
  • Finanzamt Ludwigshafen
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