Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Corte Ue, sulle perdite d’impresa
la deduzione si decide in casa

I giudici intervengono per fornire indicazioni interpretative sul contenuto della normativa europea con particolare riferimento agli articoli 49 e 54 del TFUE

sede della corte ue
La questione pregiudiziale verte sull’interpretazione della normativa europea con particolare riferimento agli articoli 49 e 54 TFUE. Il procedimento principale riguarda il ricorso presentato da una società con bandiera finlandese contro la decisione della commissione tributaria centrale con la quale si nega la possibilità di dedurre fiscalmente le perdite di una controllata, stabilita in Svezia, a seguito di un operazione di fusione.
 
La fattispecie principale
La società ricorrente, di bandiera finlandese, svolge attività commerciale nel settore dei mobili e a tale scopo per un certo periodo di tempo svolgeva tale attività anche nel territorio svedese attraverso una società controllata. A seguito della decisione di non proseguire tale attività in Svezia, la società ricorrente si preparava a una operazione di fusione per incorporazione della società controllata. In tale sede, però, venivano alla luce risultati negativi conseguiti fino al momento della fusione. A seguito del diniego della possibilità di dedurre le perdite della controllata, dal reddito della società ricorrente, stabilito con decisione della Commissione tributaria centrale, veniva proposto ricorso alla Suprema Corte amministrativa. Il giudice del rinvio, per suo conto, rileva come nel caso in oggetto, la legge relativa all’imposta sul reddito consente sia la possibilità di dedurre perdite, in assenza di scopo di elusione o evasione fiscale, ma non precisa le condizioni, o meglio, indicazioni in presenza delle quali tale deduzione si riferisca ad una operazione che vede coinvolta una società incorporata stabilita in altro Stato membro. Ecco che allora, il giudice del rinvio, decideva di sospendere il procedimento per sottoporre la questione ai giudici della Corte di giustizia europea.
 
La questione pregiudiziale
Il giudice nazionale con la sua questione sollevata dinanzi ai togati europei chiede in sostanza se la normativa comunitaria, precisamente gli articoli 49 e 54 TFUE, sia incompatibile con una normativa di uno Stato membro che non consente, nell’ambito di un operazione di fusione tra società madre e figlia, la possibilità di dedurre, dal reddito imponibile della società incorporante, le perdite subite dalla società incorporata negli esercizi fiscali antecedenti la fusione stessa.
 
Le argomentazioni dei giudici europei
Come prima considerazione i togati della quarta sezione della Corte sottolineano come la direttiva 2009/133 non contemperi la fattispecie di cui alla causa principale. A tal proposito, quindi, ricordando che siamo nell’ambito di una fusione transfrontaliera, è possibile un riferimento all’articolo 49 TFUE che riporta al rispetto del principio della libertà di stabilimento. Sebbene nel diritto tributario la residenza del contribuente costituisce un elemento valido a giustificare una differenza di trattamento  tra contribuenti, nel caso di specie residenti e non residenti, occorre riferire tale principio alla singola fattispecie. Pertanto, come ribadito da alcuni governi di Paesi dell’Unione, non sembra sussistere nella normativa nazionale controversa una violazione del principio di libertà di stabilimento. Per altro verso, una normativa nazionale siffatta deve essere letta anche nel senso di uno strumento volto a evitare comportamenti di evasione fiscale e con tale chiave di lettura riflettono l’intento della salvaguardia di un più alto interesse generale  ispiratrice  proprio dell’attività normativa del legislatore dell’Unione. Resta comunque da sottolineare ulteriormente come occorre sempre vigilare affinché non si ecceda oltre il necessario alla tutela dell’interesse pubblico.
 
Il verdetto
Alla luce delle valutazioni degli eurogiudici la questione deve essere risolta nel senso che la normativa comunitaria non osta a una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale,  che esclude la possibilità di dedurre, dal reddito della controllante, le perdite subite da una società controllata, non residente, negli esercizi fiscali anteriori alla fusione tra le stesse società madre e figlia. Alle stregua delle stesse disposizioni, però, quanto sopra deve essere interpretato nel senso di consentire la deduzione, qualora alla società controllata, con dimostrazione a carico della controllante, non si prospetti alcuna possibilità alternativa di contabilizzazione delle perdite in oggetto.
 
 


Fonte:
Data della sentenza
21 febbraio 2013
Numero della causa
Causa C-123/11 
Nome delle parti
A Oy
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-sulle-perdite-dimpresa-deduzione-si-decide-casa