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Giurisprudenza

Corte Ue: a vino, porto e cognacquale regime fiscale è applicabile?

È uno degli interrogativi a cui hanno risposto i giudici comunitari con la sentenza pronunziata di recente

botti di cognac
Quattro le questioni al centro della controversia. insorta tra una società grossista di prodotti alimentari e il fisco britannico. Un carico della società contenente vino, porto e cognac da cucina veniva, infatti, fermato alla dogana francese dai funzionari del fisco britannico in quanto non era stato provato il pagamento della relativa accisa alle competenti autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. I prodotti erano posti in stato di fermo e poi confiscati. La società grossista chiedeva la restituzione dei propri prodotti ma l'Amministrazione finanziaria respingeva tale richiesta. Nasceva un contenzioso davanti al competente giudice di primo grado il quale decideva di sospendere il giudizio per formulare alla Corte ben quattro questioni pregiudiziali.

Le quattro questioni pregiudiziali
Con la prima il giudice nazionale chiede di sapere se l'articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83 debba essere interpretato nel senso che la definizione dell'"alcole etilico" contenuta in tale disposizione sia applicabile al vino da cucina e al porto da cucina.Con la seconda questione gli eurogiudici sono chiamati a chiarire se, relativamente a prodotti quali il vino, il porto e il cognac da cucina, l'art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 debba essere interpretato nel senso che la concessione dell'esenzione prevista da tale disposizione può essere, da un lato, riservata ai soggetti che abbiano impiegato detti prodotti quali ingredienti per la fabbricazione di prodotti alimentari e/o ai soggetti che esercitino attività di grossista di simili prodotti alimentari e/o che abbiano prodotto questi ultimi ai fini di una simile attività e, dall'altro, subordinata alla duplice condizione che una richiesta di rimborso sia stata presentata entro il termine di quattro mesi a partire dal versamento dell'accisa e che l'importo del rimborso non sia inferiore ad un determinato importo. Con la terza questione viene domandato se il vino, il porto e il cognac da cucina debbano, nell'ipotesi in cui soggiacciano all'accisa armonizzata in forza della direttiva 92/83, essere esentati da detta accisa in quanto prodotti impiegati per la produzione di aromi, ai sensi dell'art. 27, n. 1, lett. e), di tale direttiva, o in quanto prodotti impiegati per la fabbricazione di prodotti alimentari, ai sensi di detto n. 1, lett. f). Con la quarta questione, infine, il giudice del rinvio chiede di conoscere se la circostanza che i prodotti in questione siano stati considerati non soggetti all'accisa o esenti dalla stessa in forza della direttiva 92/83 ed immessi al consumo nello Stato membro in cui sono stati prodotti abbia effetto sull'eventuale applicazione a tali prodotti delle disposizioni della medesima direttiva da parte di un altro Stato membro, qualora gli stessi siano destinati ad essere commercializzati in quest'ultimo Stato membro.

La normativa comunitaria
Analizzando la normativa comunitaria in materia, l'articolo 19 della direttiva 92/83 prevede che gli Stati membri applichino un'accisa sull'alcole etilico. Il successivo articolo 20 chiarisce che per "alcole etilico" si intendono tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata.
L'articolo 27, in tema di esenzioni, stabilisce che gli Stati membri esentano i prodotti dall'accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire evasioni, frodi o abusi quando tali prodotti sono impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2% vol o quando sono, a determinate condizioni, impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno.

La posizione degli eurogiudici
Per quanto concerne la prima questione, gli eurogiudici hanno ricordato che il vino e il porto da cucina, in quanto preparazioni alimentari, contengono alcol etilico. Nel caso in cui abbia un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% vol, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83. Il vino e il porto da cucina hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% vol e sono ottenuti a partire da bevande alcoliche soggette all'accisa armonizzata in forza della direttiva 92/83. In questo contesto la Corte ha precisato "dal momento che l'art. 20 della direttiva si applica anche quando i prodotti previsti da tale disposizione sono parte di un prodotto rientrante in un altro capitolo della nomenclatura combinata allegata al regolamento n. 2658/87, la circostanza che il vino da cucina e il porto da cucina siano, in quanto tali, considerati una preparazione alimentare coperta dal capitolo 21 di detta nomenclatura è ininfluente ai fini dell'applicabilità di detta disposizione all'alcol etilico in essi contenuto". Stesso discorso vale in merito alla circostanza che il vino da cucina e il porto da cucina non sono idonei al consumo quali bevande. La prima questione pregiudiziale è risolta affermando che l'articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83 deve essere interpretato nel senso che la definizione dell' "alcole etilico" contenuta in tale disposizione è applicabile al vino e al porto da cucina.

Le esenzioni e i rimborsi
Sulla seconda questione pregiudiziale, la corte ha precisato che, secondo l'articolo 27 della direttiva 92/83, gli Stati membri possono accordare le esenzioni contemplate con il rimborso dell'accisa pagata. La facoltà riconosciuta agli Stati membri di stabilire le condizioni per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso, non può mettere in discussione il carattere incondizionato dell'obbligo di esenzione previsto dalla direttiva. Nel caso di specie risulta, invece, che le condizioni previste dalla normativa nazionale per godere dell'esenzione prevista, ovvero una limitazione dei soggetti autorizzati a presentare una richiesta di rimborso, un termine di quattro mesi per proporre una simile richiesta e la fissazione di un importo minimo di rimborso, non sono necessarie per assicurare l'applicazione agevole e corretta dell'esenzione (articolo 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83) e per evitare frodi, evasioni o abusi. La seconda questione pregiudiziale è quindi risolta affermando che la concessione dell'esenzione di cui a tale disposizione (articolo 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83)  può essere subordinata al rispetto di condizioni come quelle previste dalla normativa nazionale di cui alla causa principale, soltanto quando risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che simili condizioni sono necessarie per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tale esenzione e per evitare frodi, evasioni o abusi.

L'impiego dei prodotti
Con riferimento alla terza delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, i magistrati di Lussemburgo hanno chiarito che sebbene non possa del tutto escludersi che il vino, il porto e il cognac da cucina possano essere impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche, ai sensi dell'art. 27, n. 1, lett. e), della direttiva 92/83, non è questo l'utilizzo cui tali prodotti sono destinati nella causa principale. Di conseguenza, ha chiosato la corte, un'eventuale esenzione dei prodotti di cui alla causa principale ricade, in linea di principio, sotto l'articolo 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83, a meno che tali prodotti non siano impiegati per produrre aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e bevande analcoliche.

Mercato interno e libera circolazione delle merci
In merito alla quarta questione pregiudiziale, i giudici hanno ricordato che, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e la libera circolazione delle merci, la determinazione dei prodotti soggetti ad accisa e l'applicazione delle esenzioni devono essere quanto più uniformi possibili all'interno dell'Unione. Tale uniformità implica chiaramente che l'assoggettamento o l'esenzione di un prodotto dall'accisa in uno Stato membro deve, in linea di principio, essere riconosciuto dagli altri Stati membri. Tuttavia uno Stato membro non può essere vincolato da un'applicazione erronea delle disposizioni della direttiva 92/83 operata da un altro Stato membro e privato della facoltà di adottare misure preordinate per evitare evasioni, frodi o abusi in materia di esenzioni. Di conseguenza secondo la Corte "nell'ipotesi in cui prodotti quali il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina di cui alla causa principale, che sono stati considerati non soggetti ad accisa o esenti dall'accisa in forza della direttiva 92/83 e immessi al consumo nello Stato membro in cui sono stati prodotti, siano destinati a essere commercializzati in un altro Stato membro, quest'ultimo deve riservare nel proprio territorio un trattamento identico a detti prodotti, salvo il caso in cui ricorrano elementi concreti, oggettivi e verificabili dai quali risulti che il primo Stato membro non ha applicato correttamente le disposizioni di tale direttiva o che, in conformità dell'art. 27, n. 1, della stessa, sia giustificata l'adozione di misure volte a evitare una frode, un'evasione o un abuso in materia di esenzioni nonché ad assicurare l'applicazione agevole e corretta di queste ultime". 
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