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Giurisprudenza

Cost sharing agreements: occorre
la prova del reale vantaggio

Per il Collegio di legittimità non basta la mera esibizione documentale e la fatturazione dei compensi, i costi sostenuti devono riguardare servizi effettivamente inerenti all’attività della controllata

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La Corte di cassazione ha stabilito, in materia di accordi per la ripartizione dei costi, che non è sufficiente mostrare i contratti per operare la deducibilità infragruppo ma è necessario fornire la prova dell'effettiva utilità conseguita dalla consociata.
Questo è, in sintesi, il principio di diritto stabilito nell'ordinanza n. 8001 del 22 marzo 2021.


I fatti
Al centro della controversia erano sei avvisi di accertamento, con i quali un ufficio toscano dell'Agenzia delle entrate aveva ricostruito il reddito di una spa, ai fini Ires e Irap, recuperando costi indeducibili, riferiti a prestazioni di management fee rese da una srl, società controllante la società verificata, per alcuni anni di imposta, e, con riferimento ad alcune di queste annualità, da altra srl del gruppo, con recupero a tassazione dell'Iva indebitamente detratta.

Il processo di merito
La contribuente adiva la Ctp di prime cure, che rigettava i ricorsi, ma, a seguito di appello presentato alla Ctr Toscana, quest'ultima accoglieva parzialmente il gravame della spa.
La Commissione tributaria regionale evidenziava, infatti, che la compagine, per ciascuno degli anni di imposta, aveva prodotto in giudizio una “convenzione per prestazione di servizi”, con la quale, all'inizio dell'anno, la srl, in qualità di holding del gruppo, si obbligava a fornire prestazioni di assistenza amministrativa, consulenza legale, attività di ricerca di mercato, analisi del portafoglio clienti, organizzazione della rete distributiva, consulenza commerciale, agenzia pubblicitaria, gestione finanziaria, tesoreria aziendale, a fronte di un determinato compenso.
Al fine di dare attuazione a tale accordo, la srl aveva conferito al proprio personale una serie di incarichi lavorativi aventi ad oggetto le prestazioni ivi indicate.
Inoltre, concludeva il Collegio toscano, la società verificata aveva prodotto in giudizio documentazione idonea a dimostrare le attività svolte dal personale della srl e a provare che le lettere di incarico risultavano strettamente funzionali all'esecuzione delle convenzioni annuali.

Il ricorso per cassazione
L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso di legittimità, affidato a un unico motivo di diritto, con cui denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 75 (ora 109) Tuir in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.
Secondo la difesa erariale, le spese di regia (management fee), da identificarsi negli esborsi per attività direzionali, amministrative, legali e tecniche addebitati dalla società controllante alle società controllate in virtù di specifici accordi contrattuali (cost sharing agreements), possono essere dedotti solo al verificarsi di particolari condizioni.

La giurisprudenza di riferimento
A ciò soccorre il principio, già enunciato dalla Corte suprema, secondo il quale le spese sostenute dalla casa “madre” e riaddebitate alla “figlia”, pur se funzionali al coordinamento tra la filiale e la sede centrale, possono qualificarsi inerenti ai ricavi della succursale e, quindi, essere dedotte dal relativo reddito di impresa, purché si siano tradotte in servizi effettivamente resi a quest'ultima, nel senso che è necessario che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata (cfr Cassazione, pronunce nn. 32422/2018 e 23027/2015).
La deducibilità è, pertanto, subordinata all'effettività e inerenza della spesa in ordine all'attività di impresa esercitata dalla controllata e al reale vantaggio che ne sia derivato a quest'ultima, sulla quale grava l'onere di specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale dei costi sostenuti per ottenere i servizi prestati dalla controllante (cfr Cassazione, nn. 6820/2020, 14016/1999 e 23164/2017).

La decisione
La Corte suprema accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, anche alla luce della giurisprudenza di riferimento richiamata dalla difesa erariale, che appare consolidata.
Infatti, quando, come nel caso in esame, i costi, della cui deducibilità si discute, scaturiscono da accordi (cost sharing agreements), non può ritenersi sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi. In tal caso è richiesta la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio (cfr Cassazione nn. 16480/2014 e 17535/2019).
La Ctr Toscana, quindi, non si è conformata ai richiamati principi, avendo, invece, riconosciuto la deducibilità dei costi infragruppo sulla base della sola documentazione di una “convenzione per prestazione di servizi”, con la quale la società capogruppo si era obbligata a fornire determinate prestazioni, e degli incarichi dalla stessa affidati al proprio personale per l'esecuzione di tali servizi, senza, tuttavia, valutare il reale vantaggio tratto dai medesimi dalla controllata.

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