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Giurisprudenza

Credito Iva “respinto al mittente”. Giudica la commissione tributaria

L’affermazione vale anche nel caso in cui a chiedere il rimborso sia una persona estranea al rapporto tributario

giudice
Rientra nella giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario la controversia avente a oggetto la pretesa del pagamento di un credito Iva, anche quando la richiesta di rimborso sia stata presentata all'agenzia delle Entrate da un terzo soggetto estraneo al rapporto tributario, al quale l'originario titolare abbia ceduto il credito.
Lo hanno chiarito le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 9668 del 23 aprile.

 

Nel caso in esame, una banca (cessionaria di un credito Iva) ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Perugia che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda, avanzata dallo stesso istituto bancario, di condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso di un credito Iva.
A giudizio della ricorrente, la giurisdizione delle Commissioni tributarie sussisterebbe, nelle cause aventi il pagamento di un'obbligazione tributaria, solamente nel caso in cui sia in discussione il rapporto tributario e non anche ove si disquisisca su elementi di fatto e/o di diritto non inerenti a tale rapporto, come è accaduto nel caso di specie, nel quale era controversa soltanto la validità della cessione del credito Iva.

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, affermando che la domanda diretta a conseguire la restituzione di somme versate a titolo di Iva, una volta che l'Amministrazione abbia esplicitamente o implicitamente rifiutato il rimborso, rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, "anche quando la pretesa del cessionario al credito Iva sia stata, in concreto, contrastata dall'Amministrazione solo per ragioni relative alla validità della cessione" (peraltro, verificabili solo dopo l'instaurazione del giudizio dinanzi al giudice competente).
A giudizio della Corte, infatti, l'individuazione del soggetto legittimato a chiedere il rimborso Iva "non è questione estranea al rapporto tributario, in quanto attiene al profilo soggettivo della vicenda di rimborso".

Come più volte affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria riguardo alle controversie in tema di rimborso sono esclusi solo nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto al contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato (cfr sezioni unite, ordinanza 10725/2002).

Nello stesso senso si è poi espressa la sentenza 14331/2005, con la quale la Cassazione ha ritenuto che l'unica eccezione alla competenza delle Commissioni tributarie è rappresentata dall'ipotesi in cui "l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, sì che la controversia non riguardi la risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune".

In conclusione, allorché l'Amministrazione finanziaria non riconosca il diritto del cessionario al rimborso per essere controversa "la validità della cessione del credito Iva", la domanda diretta a conseguire la restituzione delle somme versate rientra nella giurisdizione del giudice tributario (articoli 2 e 19 del Dlgs 546/1992), non trattandosi di questione estranea al rapporto tributario.
D'altronde, in base al combinato disposto dei due articoli richiamati, appartengono alla giurisdizione tributaria "le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie (….) compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio..." ed è, altresì, incluso tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario "il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti" (cfr articolo 19, comma 1, lettera g).

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