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Giurisprudenza

Il credito Iva riconosciuto
non rileva sull’omessa dichiarazione

Il contribuente inadempiente è tenuto a corrispondere al fisco anche gli interessi e le sanzioni, non essendo legati in alcun modo alla successiva approvazione del rimborso

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Una società che si è vista riconoscere dall’Ufficio un credito Iva, relativo all’anno di imposta 2008, precedentemente negato, non potrà ottenere anche la ripetizione delle sanzioni e degli interessi maturati se poi omette di presentare la dichiarazione, per l’anno 2009, in cui tale credito avrebbe dovuto essere esposto. E’ quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9739/2023 che ha accolto l’unico motivo di ricorso incidentale dell’Agenzia e rigettato il ricorso principale della società contribuente.

Il giudice di primo grado, a seguito del ricorso della società contro il provvedimento delle Entrate che aveva rigettato la richiesta di rimborso di sanzioni e interessi corrisposti a fronte di un credito Iva relativo all’anno 2008, aveva riconosciuto il diritto alla ripetizione delle sole sanzioni mentre la Ctr aveva stabilito la corresponsione anche degli interessi maturati sulle sanzioni. Contro la decisione di secondo grado che in pratica ha condannato l’ufficio alla restituzione delle somme in favore della società, l’Agenzia delle entrate propone ricorso in via incidentale e la società si costituisce con controricorso.

La difesa erariale ritiene che i giudici di secondo grado avevano erroneamente stabilito il diritto della contribuente al rimborso degli interessi e delle sanzioni, anche se gli importi erano riferibili non all’assenza del credito Iva ma alla mancata presentazione per il 2009 della dichiarazione in cui tale credito avrebbe dovuto essere esposto e anche se la contribuente, avendo optato per la definizione agevolata delle sanzioni, aveva reso le somme intangibili. Osserva la Corte

In base all’orientamento della Corte di cassazione se l’amministrazione finanziaria recupera in base ai controlli automatizzati (articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972), un credito Iva esposto nella dichiarazione che però risulta omessa, il contribuente può dimostrare comunque l’esistenza di tale credito presentando idonea documentazione. In sintesi non essendo leso  il diritto del contribuente, l’omessa presentazione della dichiarazione Iva non rileva né per le sanzioni né per gli interessi che restano comunque dovuti anche a fronte del successivo riconoscimento del credito (in tal senso anche Cassazione n. 31433/2018)
La Suprema corte ritiene errata la decisione della sentenza di secondo grado che aveva riconosciuto alla contribuente il diritto a conseguire il rimborso anche degli interessi maturati sulle sanzioni e, di conseguenza, cassa la decisione della Ctr e rigetta il ricorso originario presentato dalla società. Tale rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento anche la censura accessoria relativa alla ripartizione delle spese di lite.

La Cassazione, in conclusione, sostiene che “l’omessa presentazione della dichiarazione I.V.A., pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, non tocca la sorte di sanzioni ed interessi che restano comunque dovuti dal contribuente”.
 

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