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Giurisprudenza

Credito Iva: senza garanzia
niente rimborso né interessi

L'erogazione della somma, in presenza di contenziosi pendenti, è subordinata alla fideiussione anche quando il richiedente ha presentato la documentazione richiesta per il suo riconoscimento

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La Ctr Toscana, con la sentenza n. 913 del 18 luglio 2022, ha chiarito che, in presenza di un credito vantato dall’amministrazione finanziaria a carico del contribuente, quale il credito derivante da dichiarazione Iva, la prestazione di idonea garanzia fideiussoria è l’unico imprescindibile adempimento al quale è condizionato il rimborso. Inoltre, la data in cui il contribuente deposita la garanzia rappresenta il termine iniziale, dal quale decorrono gli interessi di legge.

Una società inoltrava richiesta di rimborso derivante da una dichiarazione Iva, nella quale era esposto un credito di svariati milioni di euro.
L’erogazione del rimborso veniva sospesa per l'esistenza di numerosi contenziosi pendenti, in attesa della definizione delle liti in corso o della presentazione di idonea garanzia, senza limiti temporali, fino all'ammontare del rimborso massimo. La società, però, non prestava la garanzia richiesta e il rimborso non veniva, quindi, erogato.

La società richiedeva, quindi, formalmente il rimborso del suddetto credito d’imposta, oltre agli interessi, comunicando di essere disponibile a fornire la fideiussione bancaria relativa all'importo da rimborsare, ma l'Agenzia – con atto di diniego parziale - quantificava il diritto al rimborso per una certa somma e, quanto agli interessi, per quelli maturati dal novantesimo giorno dalla richiesta del rimborso fino alla data in cui l'ufficio aveva chiesto la polizza a copertura delle pendenze, condizionando l'erogazione di tale somma al deposito presso l'ufficio di idonea garanzia fideiussoria, così come previsto dall'articolo 38-bis Dpr n. 633/1972.

La contribuente impugnava l’atto con ricorso alla Ctp di Livorno deducendo, per quanto qui di interesse, l'erroneità del calcolo degli interessi, che sarebbero dovuti decorrere, a suo parere, ininterrottamente dal novantesimo giorno successivo alla richiesta fino al pagamento, sostenendo che la sottoposizione a fermo amministrativo del credito Iva fino alla presentazione della polizza fideiussoria, anche se legittima, non incidesse sul decorso degli interessi in ragione della natura cautelare e non sanzionatoria del fermo, non essendoci, in tal senso, alcun disposto normativo per il caso di mancata presentazione della polizza fideiussoria.

I primi giudici accoglievano il ricorso, riconoscendo il diritto al rimborso integrale, essendo la fideiussione sul credito a rimborso una garanzia e non anche accertamento della fondatezza del diritto al rimborso, come da interpretazione dell'articolo 38-bis, comma 1, del decreto Iva, che prevede la sospensione degli interessi solo “per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di documenti e la data della loro consegna” ossia per la fase della procedura tesa alla verifica dell’esistenza del credito e della spettanza del rimborso e non anche per quella della produzione della fideiussione che accede a un credito già accertato.
Proponeva gravame avanti alla Ctr Toscana l’ufficio, sostenendo come anche la Corte suprema avesse incluso la garanzia fra i documenti necessari all'erogazione del rimborso (cfr Cassazione, n. 25764/2014).

La decisione
Il Collegio regionale – nell’accogliere l’appello erariale – premette che l'articolo 69, comma 4, Rd n. 2440/1923 consente all'amministrazione finanziaria di sospendere il rimborso alla società, in ragione di crediti tributari vantati oggetto di contenziosi.
Il disposto di tale norma, specifica la Ctr, è di impedimento di per sé all'erogazione delle somme chieste a rimborso anche nell'ipotesi che sia incontestato il diritto della stessa società di ottenerle, essendo, comunque, prevalente (la sospensione deve essere eseguita) l'interesse di una Pa a recuperare i crediti vantati verso i soggetti a loro volta creditori della stessa o di altra pubblica amministrazione.
Per i crediti tributari riguardanti l'Iva, l'articolo 38-bis, comma 4, richiamato, nel quadro dell'armonizzazione della disciplina normativa di un'imposta soggetta all'ordinamento europeo, consente il superamento del fermo amministrativo dell'articolo 69, comma 4, citato, e, quindi, il pagamento del rimborso esclusivamente previa presentazione di una garanzia secondo le modalità indicate nel comma 5, nel caso dell'esistenza di avvisi di accertamento oggetto di contenzioso non ancora definito, come nel caso in esame, in cui sussistevano, alla data della richiesta di rimborso, diversi contenziosi fiscali a carico della società non ancora coperti da giudicato.

Dal quadro normativo di cui sopra, inferisce il Collegio regionale, emerge che il discrimen fra presentazione della documentazione e prestazione della garanzia su cui la società insiste per individuare il momento temporale dal quale fare decorrere gli interessi dovuti sulla somma da rimborsare appare inconferente in quanto esso non trova riscontro nella legge.
In particolare, l’argomento della società che, in tale discrimen, evoca il disposto dell'articolo 38-bis, comma 1, Dpr Iva non è, secondo la Ctr, applicabile nell'ipotesi del combinato disposto dell'articolo 69 Rd n. 2440/1923 e del comma 4 dell'articolo 38-bis citato in cui il credito dell'amministrazione finanziaria, anche se soggetto a contenzioso giurisdizionale, concorre con quello del contribuente.
Pertanto, secondo i giudici toscani, la presentazione della garanzia fideiussoria costituisce, in presenza di un credito vantato dal Fisco a carico del contribuente, l'unico imprescindibile adempimento al quale è condizionato il rimborso e non ha, quindi, una funzione o natura cautelare, per cui, in assenza della prestazione di idonea garanzia, il credito non è esigibile e l'Agenzia delle entrate è vincolata a negarne il rimborso.
La data di presentazione della garanzia costituisce, in definitiva, nella fattispecie data, il dies a quo dal quale decorrono gli interessi di legge, come specificato dall’ufficio nell’atto di diniego parziale impugnato.

Inoltre, osserva la Commissione, il descritto adempimento è nella disponibilità del contribuente: pertanto, anche alla luce dei principi della giurisprudenza della Corte di giustizia, non può non ascriversi al comportamento dello stesso contribuente il ritardo nell'erogazione del rimborso.
Conforta la decisione della Ctr, tra l’altro, la giurisprudenza di legittimità che, seppure con argomento a contrario, ha affermato la natura moratoria e non compensativa degli interessi in questione, avallando il principio che il provvedimento di fermo amministrativo incide sull'esigibilità del credito e degli interessi; donde, persistendo il provvedimento di fermo (non impugnato in sede giurisdizionale né ritirato dall'amministrazione finanziaria) gli interessi non decorrono in assenza di garanzia fideiussoria (cfr Cassazione, n 8540/2016).
Più di recente, lo stesso Collegio di nomofilachia (cfr Cassazione n. 16097/2022) ha preso posizione  sull'effetto condizionante sul rimborso della prestazione della garanzia, affermando che l'obbligo della costituzione della cauzione o della prestazione della garanzia “produce, in realtà, unicamente l'effetto di sostituire l'onere finanziario relativo all'immobilizzazione dei fondi corrispondenti all'eccedenza dell'Iva per la durata del procedimento di verifica con quello corrispondente all'immobilizzazione dell'importo della cauzione o al costo della garanzia (cfr Corte giustizia,  causa C-107/10, punto 60)", con ciò affermando implicitamente il principio che la costituzione della garanzia è una condizione per l'ottenimento del rimborso e, pertanto, in assenza del suo verificarsi non decorrono gli interessi sull'importo da rimborsare.

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