Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Credito a medio e lungo termine: agevolato solo con denaro fresco

Niente beneficio se l'atto si limita a ricontrattare modi e tempi di recupero del vecchio finanziamento

Le operazioni di finanziamento, alle quali l'articolo 15 del Dpr 601/1973 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate esclusivamente fra quelle che assicurano una nuova provvista di disponibilità finanziaria al soggetto accreditato, il quale è messo nelle condizioni di potere impiegare nuovo denaro in investimenti produttivi. Di conseguenza, la "dilazione di pagamento di operazioni gia esistenti" non è agevolabile, trattandosi di un accordo che si limita a ricontrattare i tempi e le modalità di pagamento del credito già erogato.
A tali conclusioni sono pervenuti i giudici di legittimità con la sentenza n. 3970 del 19 febbraio 2009.

La controversia ha quale oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l'ufficio aveva recuperato l'imposta di registro, revocando a una società il beneficio fiscale previsto dal citato articolo 15 del Dpr 601/1973. La norma prevede, infatti, un regime sostitutivo per "le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito", con l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

La società aveva sottoscritto un atto titolato "dilazione a mezzo operazione a medio termine", con il quale prestava garanzia ipotecaria a favore di una banca; al momento della registrazione, venivano accordate le descritte agevolazioni.
In sede di revisione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria rilevava l'insussistenza delle condizioni per potere riconoscere il beneficio, provvedendo alla liquidazione dell'imposta proporzionale di registro.

In Cassazione si arrivava dopo due sentenze di merito favorevoli al contribuente.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso dell'agenzia delle Entrate, affermando che l'articolo 15 del Dpr 601/1973 non è applicabile a un atto che non può qualificarsi come finanziamento.

La Suprema corte, confermando un suo orientamento ormai costante, ha preliminarmente rilevato che "in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali l'art. 15 del DPR 601/73 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate (in base alla "ratio legis" e al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione), in quelle (operazioni) che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere danaro da impiegare in investimenti produttivi".

Da ciò ne deriva che "il negozio di dilazione del pagamento di debiti scaduti, derivanti da scoperti di conto corrente", non avendo a oggetto un finanziamento, nel senso sopra precisato, ma soltanto le modalità e i tempi di recupero del credito già erogato, esula, in sé considerato, dall'ambito applicativo della disciplina agevolativa (cfr Cassazione, sentenze 4611/2002 e 9930/2008).

Conseguentemente, la Cassazione (dopo avere ricordato che "le norme agevolative in parola sono di stretta interpretazione e…non possono avere applicazione al di la delle ipotesi che sono in esse specificatamente previste") ha osservato che poiché, nella specie, l'atto controverso si concretizzava nel "consolidamento di un credito preesistente e nella previsione del suo ripianamento mediante pagamento dilazionato", lo stesso non poteva rientrare fra le ipotesi previste dalla norma di favore, non costituendo "la provvista di nuove disponibilità finanziarie da impiegare in investimenti produttivi".

In altri termini, a giudizio della Corte, "l'esigenza di attingere denaro non è soddisfatta laddove il soggetto accreditato non veda ampliata la propria liquidità, ma ottenga soltanto una dilazione nell'adempimento del suo debito" (cfr sentenza 4611/2002).

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/credito-medio-e-lungo-termine-agevolato-solo-denaro-fresco