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Giurisprudenza

Crisi di mercato, l’albergo non rende
la depressione economica va provata

Per dimostrare la natura non operativa della compagine l’accertamento può ben essere condotto attraverso i parametri previsti dalle disposizioni normative antielusive

immagine di un albergo in località marittima

Premesso che il mancato raggiungimento del livello minimo di ricavi e proventi, in relazione al valore di determinati beni patrimoniali, stabiliti dall’articolo 30, comma 4-bis della legge n. 724/1994, in materia di società di comodo, costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, la Cassazione, con la pronuncia n. 31626/2019, ritiene legittima la pretesa impositiva dell’Agenzia delle entrate. Questo quando il contribuente non fornisca un prova contraria (trattandosi di presunzione legale relativa) circa l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto (Corte di cassazione, pronuncia n. 31626 del 4 dicembre 2019).

Il caso concreto riguarda una società che gestisce un albergo in una località balneare, alla quale era stata già rifiutata la possibilità di disapplicare le disposizioni antielusive (articolo 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994). La compagine riceveva un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione ai sensi della citata normativa il maggior reddito imponibile del contribuente.

La Ctp competente, investita del ricorso presentato dal contribuente avverso tale avviso di accertamento, rispingeva le lamentele. Lo stesso faceva la Ctr nel successivo giudizio di appello.

Anche la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del contribuente sulla base delle seguenti motivazioni.
I parametri previsti dall’articolo 30 della legge n. 724/1994 sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi, pertanto, la determinazione dell’imponibile è effettuata sulla base di precisi criteri di legge, che escludono qualsiasi discrezionalità deduttiva, imponendosi in sede sia di accertamento sia di determinazione giudiziale, salva la prova contraria da parte del contribuente.
 
L’applicabilità della presunzione legale di cui all’articolo 30 deriva necessariamente (fatta salva la possibilità di prova contraria) dal mancato superamento del “test di operatività dei ricavi” e non è esclusa, di per sé, dalla circostanza che la società svolge, nel rispetto del proprio statuto, attività di carattere indubbiamente commerciale, di natura alberghiera.
Il disposto della norma non consente discrezionalità deduttiva, né prende in considerazione il tipo di attività esercitata dalla società non in linea con la correlazione dettata dal legislatore.
La ricorrente lamenta che il giudice non ha ravvisato, nel caso di specie, la presenza di quelle oggettive situazioni di carattere straordinario, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi di cui al comma 4 di tale disposizione, e che avrebbero quindi dovuto giustificare, ai sensi del successivo comma 4-bis, la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive.
La sentenza impugnata, infatti, ha escluso che la contribuente potesse beneficiare della disapplicazione della normativa dettata per le società di comodo, avendo valutato che, nella fattispecie in esame, il disallineamento, rispetto ai valori minimi legali di redditività indicati dal legislatore, fosse frutto di libere scelte imprenditoriali relative al rilevante investimento immobiliare affrontato per ricavare un albergo a una sola stella; all'esercizio stagionale dell'attività; alla politica tariffaria adottata per i primi esercizi-espressioni di strategia e politica aziendale e, pertanto, non integranti le oggettive situazioni di carattere straordinario.
La contribuente lamenta altresì la mancata valutazione, nel contesto delle condizioni oggettive che limitano la redditività, della crisi del mercato turistico sussistente nella zona in cui è ubicato l’albergo.

In materia di società di comodo, l'impossibilità, per situazioni oggettive di carattere straordinario, di conseguire il reddito presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all’articolo 30 della legge n. 724/1994, la cui prova è a carico del contribuente, non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato.
Queste ultime, quindi, costituiscono un fatto la cui allegazione e prova era onere della contribuente. Nel caso di specie, la ricorrente, oltre a non riprodurre la documentazione dalla quale dovrebbe trarsi la prova dell'assunta crisi di mercato, non ha nemmeno specificato le connotazioni (cronologiche, territoriali, dimensionali) di quest'ultima, la cui illustrazione appare indispensabile al fine di vagliare la natura decisiva dello stesso fatto.

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