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Giurisprudenza

Cumulo sanzioni Iva:
ok se c’è proporzionalità

Nel delineare i limiti al principio generale del ne bis in idem, la Corte Ue sottolinea la necessità di un equilibrio tra severità del meccanismo afflittivo e gravità del reato contestato

La normativa italiana in materia di sanzioni tributarie, che prevede la possibilità di instaurare un procedimento penale per omesso versamento Iva nei confronti di un imputato al quale sia stata già inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa in via definitiva, è compatibile, a determinate condizioni, con l’ordinamento europeo.
È quanto si evince dalla sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 marzo 2018 (causa C-524/15).
 
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici europei
A un contribuente, titolare di una ditta individuale, veniva contestato da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana l’omesso versamento dell’Iva e gli veniva inflitta, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997, una sanzione amministrativa – resasi poi definitiva - corrispondente al 30% del debito tributario.
 
Successivamente, nei confronti del medesimo contribuente, e per lo stesso fatto contestato, veniva instaurato un procedimento penale per il delitto di omesso versamento Iva di cui all’articolo 10-ter, Dlgs 74/2000.
In sede penale, il tribunale giudicante sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: se l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato” - ne bis in idem) – interpretato alla luce dell’articolo 4, comma 1, del protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“Diritto di non essere giudicato o punito due volte”) e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo - “osti alla possibilità” prevista dalla normativa italiana “di celebrare un procedimento penale avente a oggetto un fatto (omesso versamento Iva) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile”.
 
La decisione della Corte di giustizia
La Corte Ue ha esaminato la questione sottoposta alla sua attenzione partendo dal presupposto che la normativa nazionale deve risultare compatibile con la normativa europea, che, da un lato, tutela gli interessi finanziari dell’Unione e, quindi, l’esatta riscossione dell’Iva (risorsa propria dell’Unione), consentendo agli Stati membri di scegliere le sanzioni (amministrative, penali o una combinazione di entrambe) da applicare per combattere l’evasione Iva e, dall’altro, sancisce il divieto del ne bis in idem, che vieta il cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale per gli stessi fatti materiali e nei confronti della stessa persona.
Secondo la Corte, un sistema come quello italiano che prevede per l’omesso versamento dell’Iva sia sanzioni amministrative sia sanzioni penali sicuramente favorisce la riscossione della risorsa dell’Unione, ma potrebbe porsi in contrasto con il divieto del ne bis in idem. Ciò in quanto – alla luce degli insegnamenti della Corte di giustizia – la sanzione tributaria di cui al citato articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997, seppure qualificata come “amministrativa” dal diritto nazionale, per la sua finalità repressiva e per il suo grado di rigore e di severità, non può che rivestire natura penale, per cui nel caso di specie si potrebbe configurare una duplicazione di procedimenti e di sanzioni penali.
La Corte ha tuttavia ritenuto che eventuali limitazioni al principio del ne bis in idem potrebbero trovare giustificazione nei casi particolari – che il giudice nazionale dovrebbe di volta in volta valutare - in cui il legislatore ha considerato di una certa gravità il comportamento tenuto dal contribuente al punto tale da ritenere opportuno prevedere anche un procedimento penale “indipendente dal procedimento amministrativo di natura penale”, a condizione però che, nel rispetto del principio di proporzionalità, “la severità del complesso delle sanzioni imposte non sia superiore alla gravità del reato constatato”.
Orbene, la normativa nazionale, a giudizio della Corte, prevede condizioni idonee a garantire che le autorità competenti limitino la severità del complesso delle sanzioni imposte a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato commesso. Lo dimostrano disposizioni come l’articolo 21, Dlgs 74/2000, che nello stabilire la regola del doppio binario, “non si limita a prevedere la sospensione dell’esecuzione forzata delle sanzioni amministrative di natura penale nel corso del procedimento penale, ma che esso osta definitivamente a tale esecuzione dopo la condanna penale dell’interessato”, ma anche previsioni per cui “il pagamento volontario del debito tributario, purché riguardi parimenti la sanzione amministrativa inflitta all’interessato, costituisce una circostanza attenuante speciale di cui tenere conto nell’ambito del procedimento penale”.
Sono questi i motivi per cui la Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con l’ordinamento europeo una normativa nazionale, come quella italiana, che prevede la possibilità di “avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell’Iva (…) qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale (…) purché siffatta normativa sia volta a un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni (vale a dire la lotta ai reati in materia di Iva, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari), contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti”.
Resta fermo che il giudice nazionale è tenuto di volta in volta ad accertare “che l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale in discussione (…) e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni (…) non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso”.
 
 
Data della sentenza
20 marzo 2018
 
Numero della causa
C-524/15
 
Nome delle parti
  • Luca Menci 
contro
  • Tribunale di Bergamo (Italia)
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