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Giurisprudenza

Dal “redditometro” presunzione
di peso “legale” e non “semplice”

Il giudice tributario, di conseguenza, non può mettere bocca sugli elementi indicatori di capacità contributiva evidenziati dall'ufficio e non ha il potere di privarli del valore presuntivo

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L’accertamento sintetico tramite “redditometro” determina una presunzione di capacità contributiva “legale”. Di conseguenza, il giudice tributario, una volta verificata l’esistenza, in tal senso, degli indicatori esposti dall’ufficio, non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova contraria del contribuente (Cassazione, ordinanza n. 26729 del 12 settembre 2022)

Nel caso di merito portato all’attenzione e al vaglio della Corte suprema, la Commissione tributaria della Lombardia rigettava l'appello principale, proposto da un contribuente persona fisica, avverso la sentenza della Ctp di Milano, la quale aveva parzialmente accolto i ricorsi di controparte proposti al fine di impugnare gli avvisi di accertamento Irpef relativi alle annualità d’imposta 2005 e 2006.
La Ctr osservava, in particolare, che trattandosi di atti impositivi basati sull'applicazione del “redditometro”, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma, del Dpr 600/1973 – basati sulla correlata presunzione legale relativa –, il contribuente non aveva sufficientemente contrastato gli addebiti sollevati, se non per il contributo economico elargito da suo fratello per l'acquisto di un'autovettura nel 2006.

Contro tale ultima decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidando il gravame a quattro motivi di doglianza.
La Corte suprema, con l’ordinanza n.26729 del 12 settembre scorso, ha rigettato il ricorso di parte compensando integralmente le spese di giudizio.
Con la prima eccezione formulata, la controparte ha ritenuto erronea la sentenza della Ctr per violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 del Dpr n. 600/1973, sul presupposto che i giudici di secondo grado avevano affermato la natura di presunzione legale del “redditometro” trattandosi, di contro, di una presunzione semplice.
Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato dai giudici di piazza Cavour attraverso il richiamo alla consolidata giurisprudenza, nel senso che “in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. citato, nella versione “ratione temporis” vigente, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva”. (cfr ordinanza n. 17487/2016 confermativa della sentenza n. 16284/2007). In conclusione, la Ctr lombarda ha correttamente confermato la natura legale, pur relativa, della presunzione in argomento.

Con i successivi tre motivi di impugnazione – trattati congiuntamente per connessione logica e oggettiva – il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione del citato articolo 38 del Dpr n. 600/1973 in ragione della presunta non corretta valutazione delle allegazioni probatorie, con particolare riferimento sia alla capacità contributiva complessiva del suo nucleo familiare (moglie e figlie) sia a operazioni di disinvestimento e in relazione al possesso di un'imbarcazione da diporto.
La Corte ha rigettato dette eccezioni ritenendole inammissibili sia da un punto di vista procedurale sia sostanziale.
Sotto il primo profilo è stato ribadito che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria differente interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr Cassazione, sentenze nn. 26110/2015 e 9097/2017).
Da un punto di vista del merito della vicenda controversa, la Cassazione ha evidenziato che il ricorrente ha richiesto una “revisione” dell’esame delle prove operata dalla Ctr lombarda, la quale, invero, ha puntualmente apprezzato la documentazione probatoria di parte circa il contributo reddituale dato dai familiari. Dunque, ha tutt'altro che omesso di valorizzare, da un punto di vista giuridico, l'apporto della “famiglia fiscale”, quanto piuttosto non lo ha ritenuto sufficiente a integrare una piena controprova.

In conclusione, la presunzione di capacità contributiva “legale” di cui all’articolo 2728 del codice civile, utilizzabile in caso di determinazione del reddito in via sintetica ai sensi dell’articolo 38 del Dpr n. 600/1973 come nel caso in esame, fa discendere il corollario in base al quale il giudice tributario, una volta accertata l'effettività degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall'ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in relazione alla provenienza non reddituale (non imponibile perché già sottoposta a imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.

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