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Giurisprudenza

Dalla società “ristretta” al socio:
l’accertamento vale, le garanzie no

L’interessato contestava, tra l’altro, la violazione del diritto al contraddittorio preventivo per non essere stato informato della documentazione sulla quale la pretesa era fondata

In tema di accertamento tributario, le garanzie previste dall’articolo 12 della legge 212/2000, sui “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”, si riferiscono espressamente a ispezioni, accessi e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali e, quindi, sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto a tali controlli. Non si estendono, però, al terzo a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento.
Questo, in sintesi, il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 19013 del 27 settembre 2016.
 
La vicenda processuale
In seguito a una verifica fiscale condotta nei confronti di una società di capitali esercente l’attività di commercio di autoveicoli, constatata l’omessa presentazione della dichiarazione in relazione al periodo d’imposta 2008, sulla base della documentazione esibita, l’ufficio procedeva all’emissione di un avviso di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva, che si definiva per mancata impugnazione.
Successivamente, in virtù della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, veniva recuperato a tassazione in capo al socio al 50% il conseguente reddito di capitale.
Quest’ultimo atto impositivo veniva impugnato dall’interessato che lamentava, tra l’altro, la violazione del principio del contraddittorio preventivo per non essere stato messo a conoscenza della documentazione sulla quale l’accertamento stesso era fondato.
 
I giudici di prime cure accoglievano il ricorso con sentenza che, tuttavia, veniva integralmente riformata a seguito dell’appello proposto dall’ufficio.
In particolare, la Ctr Puglia, nell’affermare la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione finanziaria, evidenziava come l’atto impositivo controverso traesse origine dall’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, non tempestivamente impugnato, e, quindi, divenuto definitivo.
 
Il contribuente ricorreva per la cassazione di detta pronuncia, riproponendo in tale sede la censura relativa al difetto di contraddittorio nei propri confronti.
 
La pronuncia
Con l’ordinanza in commento la suprema, Corte, in continuità con i propri precedenti in tema sia di società di capitali a ristretta base partecipativa sia di diritto al contraddittorio preventivo, respinge il ricorso, ritenendo che la Ctr, pur avendo correttamente escluso il vizio dell’atto accertativo, abbia tuttavia seguito un percorso argomentativo da emendare.
 
In particolare, con riguardo alla questione della definitività dell’avviso emesso in capo alla società, i giudici di legittimità ritengono che la sentenza impugnata, non consentendo al socio di far valere eventuali vizi dell’azione accertativa nei suoi confronti, si sia discostata dal proprio indirizzo interpretativo, espresso, tra l’altro, nella sentenza 17966/2013, secondo il quale – stante l’indipendenza dei rispettivi procedimenti – “non è necessario, nel giudizio promosso dal singolo socio di impugnazione dell’accertamento a lui rivolto a fini IRPEF, che l’accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società sia divenuto definitivo”.
Ne consegue che, costituendo il valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati soltanto il presupposto per l’accertamento nei confronti dei soci sui rispettivi dividendi, resta salva, per il socio che abbia impugnato l’avviso a lui notificato e relativo al reddito di partecipazione, senza aver preso parte al giudizio instaurato dalla società, la facoltà di contestare, oltre alla presunzione di distribuzione dei maggiori utili societari, anche la ricorrenza stessa di tale presupposto.
 
Pur essendosi discostata da tali principi, la Ctr Puglia non è pervenuta, ad avviso dei giudici di legittimità, a una statuizione errata nel dispositivo.
Il punto centrale della vertenza concerne, invero, l’ambito di applicazione delle garanzie previste dall’articolo 12 della legge 212/2000 che, secondo il costante orientamento della suprema Corte, postula, a norma del primo comma della stessa disposizione, lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali di pertinenza del contribuente (cfr Cassazione 7598/2014).
In questi casi, le garanzie statutarie, rispondendo all’esigenza di dare spazio al contraddittorio, fanno da contrappeso alla invasione della sfera del contribuente, al fine di conformare e adeguare l’azione amministrativa alla situazione concreta del soggetto dalla stessa interessato.
 
Per tale ragione, le predette garanzie sono apprestate esclusivamente in favore del contribuente sottoposto a verifica presso i locali di sua pertinenza e non anche in favore del terzo a carico del quale possano emergere da detta verifica dati, informazioni o elementi utili in vista dell’emissione di un avviso di accertamento nei suoi confronti.
A conferma di quanto sopra, si osservi che, anche laddove abbia esteso le garanzie in discorso all’ipotesi della mera richiesta di documentazione al contribuente, la giurisprudenza di legittimità ha comunque mantenuto fermo, come presupposto di applicazione della norma, l’accesso presso i locali aziendali del contribuente sottoposto a verifica (cfr Cassazione 26493/2014).
 
Alla luce delle considerazioni svolte, la suprema Corte ha ritenuto la statuizione della Commissione tributaria regionale, così emendata nel relativo percorso argomentativo, immune da vizi e ha rigettato il ricorso del contribuente.
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