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Giurisprudenza

Dall'antieconomicità all'analitico-induttivo, il passo è breve

La formale correttezza della contabilità non pone il contribuente al riparo dall'accertamento

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L'accertamento analitico - induttivo (previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr n. 600/1973) è legittimo qualora, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, si riscontri un comportamento "antieconomico" del contribuente (manifesta irrisorietà della percentuale di ricarico), tale da consentire all'Amministrazione finanziaria di ritenere inattendibile la contabilità aziendale. E' quanto affermato dalla Corte di cassazione con le sentenze 417 e 418, depositate l'11 gennaio 2008.

La controversia traeva origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa.
Il contribuente impugnava l'atto dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado, che accoglieva il ricorso. Allo stesso modo, la Ctr rigettava l'appello dell'ufficio, rilevando che l'Amministrazione finanziaria non aveva fornito prove atte a modificare le risultanze contabili.

L'agenzia delle Entrate presentava ricorso per cassazione, deducendo che la difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza giustificava il ricorso all'accertamento analitico-induttivo e che, nella specie, i ricavi erano stati rideterminati applicando una maggiorazione più rispondente alla realtà, in quanto calcolata sulla base dei dati statistici e dei prezzari.

Come è noto, in materia di accertamento delle imposte sui redditi d'impresa, l'articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973, consente all'ufficio di procedere alla rettifica della dichiarazione del contribuente mediante un tipo di accertamento definibile, analitico-induttivo, in ragione del metodo logico adottato.

L'Amministrazione finanziaria ricorre all'accertamento analitico-induttivo in presenza di scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale o, comunque, inficiate da vizi formali di modesta entità, che siano però affette da incompletezze, inesattezze e infedeltà, valutate sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti (articolo 2729 Cc).

In buona sostanza, non è richiesto che le violazioni degli obblighi contabili siano tali da fare dichiarare complessivamente inattendibile l'intera contabilità, ma è sufficiente che la stessa non dia garanzia di affidabilità e congruità sostanziali.

Tanto precisato, la Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, "qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto configgente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento del contribuente, essendo in tali casi pertanto consentito all'ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e di desumere, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente".

Per la Suprema corte, infatti, pur di fronte a una contabilità regolarmente tenuta, è possibile accertare ricavi superiori a quelli dichiarati se la percentuale di ricarico applicata dal contribuente è inferiore a quella mediamente applicata nel settore di appartenenza, fino a raggiungere livelli di abnormità e/o irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità (cfr Cassazione, sentenze 6337/2002 e 5870/2003).
In particolare, la manifesta irrisorietà della percentuale di ricarico può rappresentare un comportamento "economicamente" anomalo del contribuente, tale da costituire una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonea a fondare una rettifica ex articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973.

In altre parole, il compimento di operazioni "antieconomiche" vale a integrare, qualora il contribuente non fornisca una giustificazione razionale della propria scelta, gli elementi indiziari richiesti dalla legge al fine dell'ammissibilità del metodo di accertamento analitico - induttivo.

Sulla base di quanto precede, considerato che nel caso in esame il contribuente non aveva giustificato adeguatamente il compimento delle operazioni "antieconomiche" poste in essere (difformità della percentuale di ricarico applicata rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza), la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette.
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