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Giurisprudenza

Dati su movimentazioni bancarie:
usabili anche senza autorizzazione

Via libera, per il Fisco, all'utilizzo delle indagini sui conti correnti, ai fini della ricostruzione del reddito, se il contribuente non ne dimostra la riferibilità a operazioni imponibili

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La Ctr Campania ha statuito che, in materia di indagini bancarie, la mancanza di autorizzazione, necessaria a acquisire dagli istituti di credito copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari, non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti. Questo il principale contenuto della sentenza n. 3012, del 1° aprile 2021.

Fatti e processo di primo grado
Una contribuente, esercente l'attività di vendita di automobili usate, a seguito di pvc della Guardia di finanza territorialmente competente, nel quale erano riportate le risultanze delle indagini bancarie espletate a suo carico, veniva resa destinataria di un avviso di accertamento.
L'attività impositiva, inoltre, conteneva una contestazione di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Decisione di primo grado
La contribuente proponeva ricorso alla Ctp di Caserta che lo accoglieva, annullando integralmente l'avviso di accertamento, in quanto riteneva che la ricorrente avesse prodotto puntuale e ordinata documentazione a prova che le operazioni di prelevamento e di versamento sul conto corrente bancario, a essa intestato, avevano avuto una giustificazione non implicante operazioni elusive "in nero", dando contezza, per ogni singola operazione, delle ragioni e della regolarità delle stesse sotto il profilo tributario.
Di contro, secondo la Ctp, l'ufficio si era limitato a confermare meramente la correttezza del proprio operato, peraltro basato sulla ricezione acritica del pvc della Guardia di finanza.

Giudizio di appello
In seguito al ricorso dell'ufficio, la vertenza finiva al cospetto della Ctr Campania.
Il Collegio, nell'accogliere il gravame erariale, prende posizione, per quanto ci consta, su alcune questioni attinenti le indagini bancarie.
Anzitutto, la Ctr ricorda l'orientamento di legittimità, di recente confermato, in tema di eccepita omessa autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie, secondo cui "in materia di indagini bancarie, la mancanza di autorizzazione, prevista dall'art. 32, comma 1, n. 7 Dpr 600/1973 per l'accertamento delle imposte dirette, e dall'art. 51, comma 2, n. 7 Dpr 633/1972, in materia di imposta sul valore aggiunto, la mancanza di autorizzazione ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari non implica l'inutilizzabilità dei dati acquisiti; salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente; inoltre, esplicando una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra gli uffici, non richiede alcuna motivazione e la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso d'accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite" (cfr Cassazione n. 3242/2021).
In sostanza – contrariamente alla prospettazione della contribuente – le indagini bancarie svolte dall'ufficio non potevano ritenersi inutilizzabili ai fini della ricostruzione del reddito.

Presunzioni in materia di indagini finanziarie
Nel merito, continua la Ctr, la presunzione di redditività delle movimentazioni dei conti correnti non può ritenersi superata dalla contribuente, che non ha dimostrato né che i versamenti presuntivamente riconducibili a ricavi non fossero stati conseguiti nello svolgimento della propria attività, né la destinazione o l'utilizzo dei prelevamenti.
A tal fine, infatti, secondo l'orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente indicare il beneficiario, o l'importo perché, per vincere la presunzione di imponibili e conseguente evasione d'imposta, andrebbe altresì spiegata e provata la causa del rapporto fondamentale sottostante al movimento bancario, ovvero per quale motivo sia stato versato il denaro (cfr Cassazione n. 13075/2017).
In definitiva, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è compito del contribuente, a carico del quale si determina un'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferibili a operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti.

Caratteri dell'autorizzazione alle indagini finanziarie
Interessante è lo spunto della sentenza in commento circa l'autorizzazione alle indagini finanziarie, scrutinata di recente dalla Cassazione.
Il disposto legislativo di riferimento, in particolare, non richiede alcuna motivazione per detta tipologia di atti amministrativi, proprio perchè l'autorizzazione è un atto endoprocedimentale e di innesco rispetto all'atto impositivo, eventuale e successivo.
In materia, infatti, la giurisprudenza di nomofilachia ha chiarito che “l’autorizzazione necessaria agli Uffici per l’espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall’indicazione dei motivi, non solo perché in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, ma anche in quanto la medesima, nonostante il nomen iuris adottato, esplica una funzione organizzativa, incidente solo nei rapporti tra uffici, ed ha natura di atto meramente preparatorio, con la conseguenza che non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali è previsto, rispettivamente, dall’art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990 e dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, un obbligo di motivazione (cfr Cassazione nn. 19564/2018, 14026/2012 e 5849/2012).

Inoltre, per fornire un esaustivo scrutinio della materia in questione, bisogna dar conto anche dell'ulteriore orientamento, il quale sostiene che la legittimità delle indagini bancarie è subordinata alla sola esistenza dell’autorizzazione e non anche dell’esibizione della stessa all’interessato.
Infatti, dal disposto degli articoli 6 e 12 della legge n. 212/2000 emerge che i risultati delle indagini bancarie, in caso di mancata esibizione dell’autorizzazione al contribuente, non possono considerarsi nulli.
Pertanto, “affinché l’erario possa utilizzare il risultato di accertamenti bancari effettuati nei confronti del contribuente è necessario che tali accertamenti siano stati debitamente autorizzati, ma non anche che il provvedimento di autorizzazione venga esibito al contribuente” (cfr Cassazione n. 15807/2015 e Ctr Roma n. 5626/2017).

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