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Giurisprudenza

Debiti tributari al riparo dal beneficio d’inventario

Il giudice di legittimità capovolge le conclusioni cui erano giunte le Commissioni tributarie

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Chi accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede a tutti gli effetti, con l’unica particolarità che, ai sensi degli articoli 484 e 490, secondo comma, n. 2, cc, tiene distinto il proprio patrimonio da quello del defunto. Di conseguenza, non viene meno la responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti tributari del de cuius.
Questo ha statuito la Corte di cassazione con sentenza n. 6488 depositata il 19 marzo 2007.

La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione, da parte dell’erede, di una cartella esattoriale con la quale l’ufficio aveva iscritto a ruolo una somma relativa all’Irpef non versata dal defunto.
La contribuente ricorreva adducendo la propria estraneità alla pretesa tributaria, considerato che aveva accettato l’eredità con beneficio d’ inventario.
La Ctp accoglieva il ricorso e i giudici di secondo grado respingevano l’appello dell’ufficio affermando che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario fa venire meno l’obbligo dell’erede di rispondere del debito tributario del de cuius "concernente la parte ad esso trasmissibile".
Avverso la sentenza d’appello, l’ufficio presenta ricorso per cassazione.

Secondo l’articolo 490 cc, l’effetto dell’accettazione con beneficio d’inventario consente all’erede di tenere distinto il patrimonio personale da quello del defunto: l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
La legge consente l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, giacché all’apertura della successione non è sempre possibile conoscere la reale situazione patrimoniale del defunto, in modo da stabilire se sia economicamente conveniente accettare o meno l’eredità.
L’istituto è posto a favore esclusivo dell’erede, il quale, pur essendo succeduto in tutte le attività e passività, limita la propria responsabilità patrimoniale, in quanto successore, ai soli beni pervenutigli, cioè al solo attivo; pertanto, il suo patrimonio personale non sarà coinvolto dalle vicende obbligatorie già facenti capo al defunto.

Ciò premesso, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’ufficio, affermando che quando l’erede abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario "può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario per l’intero, salva la limitazione della responsabilità dell’erede stesso entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione".
Secondo i giudici, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina automaticamente il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti (anche tributari), "ma fa solo sorgere il diritto dell’erede a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius".

La Corte ha, infine, sottolineato quanto già espresso con la sentenza n. 7792/2005: "la giurisprudenza tributaria, avendo ad oggetto sia l’an che il quantum della pretesa tributaria, comprende anche l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta o dei limiti nei quali, esso per la sua qualità, sia obbligato".
In altri termini, in caso di contestazioni, rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie decidere in che misura l’erede, che abbia accettato con beneficio d’inventario, sia tenuto al pagamento del debito d’imposta.

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