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Giurisprudenza

Deducibilità di interessi e perdite
in caso di gruppi transnazionali

Sotto la lente dei togati comunitari la normativa olandese relativa all’imposta sugli utili delle società, in caso di gruppi costituiti da controllante e controllate di Stati membri diversi

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La Corte di giustizia ha sancito il contrasto con il diritto Ue della normativa fiscale olandese, nella misura in cui esclude, per una società controllante stabilita in uno Stato membro, la deducibilità degli interessi inerenti a un prestito concluso con una società collegata al fine di finanziare un conferimento di capitale in una controllata avente sede in un altro Stato membro.
Conforme al diritto europeo è, invece, la stessa legge quando esclude, per una società controllante stabilita in uno Stato membro, la deducibilità dai propri utili delle minusvalenze derivanti dalle variazioni del tasso di cambio relative all’importo delle proprie partecipazioni in una controllata avente sede in un altro Stato membro, qualora tale regime non assoggetti a imposta, in maniera simmetrica, le plusvalenze derivanti dalle variazioni stesse.
 
Causa C398/16
Una società di diritto olandese faceva parte di un gruppo svedese cui apparteneva anche una società italiana. Al fine di acquisire le azioni di quest’ultima società, detenute da terzi, la prima costituiva un’altra società italiana, nella quale conferiva un determinato capitale.
Tale conferimento veniva finanziato con un prestito concesso alla società olandese da parte di una società svedese del gruppo.
Per effetto di tale prestito, la società olandese era debitrice della società mutuante di un importo a titolo di interessi, che veniva portato in deduzione dalla prima nella propria dichiarazione relativa all’imposta sulle società per l’esercizio in questione.
 
La posizione del Fisco olandese e il contenzioso nazionale
L’amministrazione finanziaria riteneva, tuttavia, che la legge nazionale ostasse a tale deduzione ed emetteva un avviso di accertamento, di cui la società chiedeva l’annullamento dinanzi ai giudici olandesi, sostenendo che avrebbe potuto dedurre tali interessi, inerenti al prestito, dal proprio risultato di bilancio, se le fosse stato consentito costituire un’entità fiscale unica con la propria controllata italiana. Poiché il diritto olandese riservava tale possibilità alle sole società residenti, la ricorrente riteneva di aver subìto una restrizione alla propria libertà di stabilimento.
 
Questione pregiudiziale
In questo senso, la Corte suprema dei Paesi Bassi, sospeso il procedimento, ha proposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
  • se gli articoli 49 e 54 Tfue debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime nazionale in forza del quale a una società controllante stabilita in uno Stato membro non è consentita la deduzione degli interessi relativi a un prestito connesso a un conferimento di capitale in una società controllata stabilita in un altro Stato membro, mentre essa potrebbe godere di siffatta deduzione se la società controllata fosse inclusa in un’entità fiscale unica – con caratteristiche come quelle dell’entità fiscale unica olandese – con la medesima società controllante, in quanto in tal caso, grazie al consolidamento, non sarebbe percepibile alcun nesso con il conferimento di capitale in parola. 
Causa C399/16
Una società olandese deteneva indirettamente una controllata con sede nel Regno Unito. Nelle proprie dichiarazioni dei redditi, la prima compagine portava in deduzione dal proprio risultato di bilancio, a titolo di costi, le perdite registrate sulle proprie partecipazioni derivanti delle variazioni del tasso di cambio fra le valute.

La fase amministrativa e contenziosa in Olanda
In applicazione della legge relativa all’imposta sulle società, a mente della quale, ai fini della determinazione dell’utile, non si tiene conto né degli utili percepiti né delle perdite subite a titolo di una partecipazione, l’amministrazione finanziaria negava la deduzione.
La società olandese contestava il consequenziale atto impositivo, sostenendo che avrebbe potuto dedurre la perdita valutaria dal proprio risultato di bilancio qualora avesse potuto costituire un’entità fiscale unica con la propria controllata. Dato che il diritto olandese riservava tale deducibilità alle sole società residenti, essa riteneva di aver subìto una restrizione alla propria libertà di stabilimento.
 
Questioni pregiudiziali
La Corte suprema dei Paesi Bassi, adita in cassazione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali, di cui solo quella che segue ha costituito oggetto di esame da parte della Corte:
  • se gli articoli 49 e 54 Tfue debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale sulla base della quale una società controllante stabilita in uno Stato membro non può prendere in considerazione alcuna perdita di cambio relativa all’importo da essa investito in una società controllata stabilita in un altro Stato membro, mentre potrebbe farlo se tale società controllata fosse inclusa in un’entità fiscale unica – con le caratteristiche analoghe a quelle dell’entità fiscale unica olandese – con detta società controllante stabilita nel primo Stato membro, e ciò in conseguenza del consolidamento all’interno dell’entità fiscale unica. 

I principi europei di riferimento
Dopo aver riunito le cause descritte, la Corte premette che l’articolo 49 Tfue impone la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Paese Ue. Tale libertà comprende, per le società costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e aventi la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o la loro sede principale all’interno dell’Unione – che l’articolo 54 Tfue equipara ai cittadini degli Stati membri ai fini dell’esercizio della libertà di stabilimento – il diritto di svolgere la loro attività in altri Stati membri mediante una controllata, una succursale o un’agenzia.
Tuttavia, precisano i togati comunitari, una disparità di trattamento derivante dalla normativa di uno Stato membro a danno delle società che esercitino la propria libertà di stabilimento non costituisce una restrizione a tale libertà qualora essa riguardi situazioni che non siano oggettivamente comparabili o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e sia proporzionata a tale obiettivo.
 
Disparità di trattamento
Nell’esaminare la questione sottoposta nella causa C-398/2016, la Corte riscontra che, atteso che ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, della legge relativa all’imposta sulle società, un’entità fiscale unica può essere costituita solo tra contribuenti aventi sede nei Paesi Bassi, sussiste una disparità di trattamento tra, da un lato, una società controllante olandese che finanzi la propria controllata, parimenti olandese, per mezzo di un prestito concluso con una società collegata e per la quale sia esclusa la restrizione della deducibilità degli interessi inerenti al prestito medesimo in applicazione dell’articolo 10a della legge nazionale e, dall’altro, una società controllante olandese che finanzi la propria controllata straniera nello stesso modo, ma cui possa essere negata la deducibilità degli interessi in base alle medesime disposizioni.
 
L’esame delle possibili giustificazioni
La Corte passa, quindi, a esaminare se sussistano giustificazioni tali da ammettere la descritta disparità di trattamento.
Tuttavia, nessuna delle considerazioni opposte sia dall’amministrazione finanziaria olandese che dal giudice del rinvio convince i togati comunitari.
In sintesi, una disparità di trattamento di tal genere non può, secondo la Corte, essere giustificata dalla necessità di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri né dalla necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale olandese e neppure dalla prevenzione di pratiche abusive.
 
Esenzione della partecipazione
Spostandosi a scrutinare le questioni sottoposte nella causa C-399/2016, la Corte osserva che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della legge nazionale, ai fini della determinazione degli utili, non vengono presi in considerazione i benefici derivanti dalle partecipazioni nonché i costi sostenuti in occasione dell’acquisizione o della cessione delle partecipazioni medesime.
 
Tale norma – detta «esenzione della partecipazione» – produce segnatamente la conseguenza che tanto gli aumenti quanto le diminuzioni di valore di una partecipazione derivanti dall’andamento del corso di una valuta estera nella quale sia espresso il valore della partecipazione stessa non rilevano ai fini della determinazione degli utili.
Di conseguenza, alla società olandese non è consentito dedurre dai propri utili imponibili la perdita valutaria che la stessa, quale azionista, ha subìto sull’importo dell’investimento operato nella propria controllata avente sede nel Regno Unito. Al contrario, la deducibilità sarebbe consentita, secondo la prospettazione del giudice del rinvio, per effetto del consolidamento, nell’ambito di un’entità fiscale unica, se la controllata avesse sede nei Paesi Bassi. 
 
Ma secondo la Corte, l’esistenza di una disparità di trattamento è contestabile.
Invero, all’interno dell’entità fiscale unica, i rapporti reciproci di partecipazione sono fiscalmente neutri. Pertanto, il deprezzamento della partecipazione della società controllante nella propria controllata residente con cui costituisce un’entità fiscale unica non è deducibile dal risultato dell’entità, indipendentemente dal fatto che tale deprezzamento derivi da una variazione del tasso di cambio o da altra causa.
In sostanza, lo svantaggio rappresentato per una società olandese dall’indeducibilità della perdita valutaria eventualmente subìta sulla propria partecipazione in una controllata non residente è inscindibile dal vantaggio simmetrico connesso all’assenza di imposizione degli utili valutari.
Come rilevato dal giudice del rinvio – concludono i togati comunitari - l’«esenzione della partecipazione» non è a priori né un vantaggio né uno svantaggio: quindi, si configura la non disparità di trattamento ai danni delle società olandesi, che costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento.
 
Le conclusioni della Corte
Gli articoli 49 e 54 Tfue devono essere interpretati nel senso che ostano a un regime nazionale, come quello oggetto del procedimento principale, che esclude per una società controllante stabilita in uno Stato membro la deducibilità degli interessi inerenti a un prestito concluso con una società collegata al fine di finanziare un conferimento di capitale in una controllata avente sede in un altro Stato membro, laddove, nel caso in cui la controllata avesse sede nello stesso Stato membro, la società controllante potrebbe godere della deducibilità costituendo con quest’ultima un’entità fiscalmente integrata.
 
Gli articoli 49 e 54 Tfue devono essere interpretati nel senso che non ostano a un regime nazionale, come quello oggetto del procedimento principale, che esclude per una società controllante stabilita in uno Stato membro la deducibilità dai propri utili delle minusvalenze derivanti dalle variazioni del tasso di cambio relative all’importo delle proprie partecipazioni in una controllata avente sede in un altro Stato membro, qualora tale regime non assoggetti a imposta, in maniera simmetrica, le plusvalenze derivanti dalle variazioni stesse.
 
Data della sentenza
22 febbraio 2018

Numero della causa
Cause riunite C-398/2016 e C-399/2016
 
Nome delle parti
X BV (C‑398/16);
X NV (C‑399/16);


contro

Staatssecretaris van Financiën.
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