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Giurisprudenza

Deducibilità veicolo a uso promiscuo:
questione da risolvere “in superficie”

Per scalare integralmente dal reddito d’impresa i costi dei mezzi, dev’essere dimostrato che almeno la metà dello spazio è riservata al trasporto permanente di cose

immagine di un veicolo commerciale

L’articolo 121-bis del Tuir ante Ires, inserito dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 449/1997, disponeva che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili per l’intero ammontare relativamente “a) … 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta”.

La Commissione tributaria regionale aveva ammesso l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa del 1999 dei costi relativi ad automezzi aziendali per trasporto promiscuo di cose e persone date in uso ai dipendenti anche “alla luce del Decreto Ministeriale 4 agosto 1998,” prevista dall’articolo 54, comma 1, lettera c), del Codice della strada.

La pronuncia della Cassazione n. 876/2019 evidenzia che il giudice d’appello abbia inteso attribuire efficacia retroattiva all’eliminazione della categoria di veicoli immatricolati prima del 1998 ai sensi della lettera c) dell’articolo 54 citato, “così determinando la confluenza di questi ultimi, tout court, nell'ambito delle categorie descritte dall'art.121”.

La decisione della Corte di legittimità in nota premette che l’articolo 121-bis del Tuir non si applica anche alle autovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e cose, oggetto del relativo giudizio di Cassazione, in quanto afferenti soltanto alle auto date in uso promiscuo ai propri dipendenti, ossia che quest’ultimi l’utilizzavano sia per l’attività lavorativa sia per quella privata.
La conseguenza che il giudice di legittimità ne trae è che, in assenza di apposita previsione normativa legittimante la deducibilità dei veicoli a uso promiscuo, la deducibilità dei costi dal reddito d’impresa deve rispettare il principio di inerenza del costo all’attività esercitata, dettato dall’articolo 75 del Tuir ante 2004 (oggi, articolo 109), come individuato dalla giurisprudenza del supremo Collegio.

Sul tema, viene citata la sentenza della Corte regolatrice del diritto n. 13882/2018, quale idem alla decisione n. 450/2018, secondo cui l’inerenza esige la sua concreta strumentalità all’impresa.
Nel caso delle autovetture a uso promiscuo, viene affermato - dalla sentenza del Supremo collegio che si annota - che il contribuente deve provare l’esclusiva strumentalità del bene acquistato, a prescindere dall’esistenza di mere indicazioni formali di qualità “(quale deve considerarsi anche quella della destinazione all'uso per trasporto promiscuo di cose e persone)”.
Pertanto, viene ribadito quanto indicato dalla circolare n. 48/1998 del ministero delle Finanze sulla necessità, al fine della verifica di tale oggettiva adibizione, del parametro oggettivo, rappresentato dalla superficie del veicolo stesso, ossia che almeno la metà del quale dovrebbe essere riservata al trasporto permanente di cose, condizione che non risulta ricorrente nel caso di specie essendo presenti sui veicoli sedili posteriori.

Si deve segnalare che, attualmente, l’articolo 164 del Tuir post Ires, prevede alla lettera b-bis) del primo comma la deduzione nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.


a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

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