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Giurisprudenza

Delega di firma: se al funzionario,
non serve nome e cognome

Può essere conferita tramite un ordine di servizio ed è valida anche se priva di durata e non nominativa, essendo sufficiente l'indicazione della qualifica del sottoscrittore

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Secondo la Corte di cassazione, se la delega non è di funzioni, la mancanza di firma nell'atto può essere sostituita mediante ordini di servizio, senza che in questi ultimi vi debba necessariamente essere un'indicazione nominativa. Così è stato ribadito nell'ordinanza n. 25711 del 13 novembre 2020.

Fatti e processo
La validità della delega di firma è la questione al centro della controversia fra un contribuente siciliano ed il fisco.
Il privato, contestando un avviso di accertamento relativo ad Irpef, impugnava l'atto impositivo davanti ad una Ctp, che, in prima battuta, annullava l'atto, accogliendo il motivo preliminare del ricorso, che riteneva invalida la delega di firma.
La Ctr Sicilia concordava con il collegio di primo grado: quindi, la vertenza in appello determinava, ancora una volta, la soccombenza dell'Agenzia delle entrate, poiché l'atto era stato sottoscritto da un funzionario ritenuto privo di delega.
In particolare, la Ctr sottolineava le caratteristiche che deve possedere la delega per essere valida, ossia deve essere scritta, motivata, nominativa e a tempo determinato.

Ricorso per Cassazione
Proponeva, quindi, ricorso l'Agenzia delle entrate, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 42 Dpr n. 600/1973. Secondo l'Amministrazione finanziaria., in particolare, la norma da ultimo citata, nel riferirsi agli "impiegati della carriera direttiva delegati dal capo dell'ufficio" deve intendersi come rivolta ai funzionari della terza area, ossia a funzionari che, nelle unità di livello non dirigenziale cui sono proposti, svolgono funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti.

Decisione della Cassazione
La Suprema corte, nell’accogliere il ricorso, ribadisce una serie di principi di rilievo.
Ricorda, anzitutto, che la delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento ha natura, più propriamente, di "delega di firma e non di funzioni poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa" (Cassazione, sentenze n. 11013/2019 e n. 28850/2019).

Non occorrenza dell'indicazione nominativa
Dalle considerazioni che precedono, altra giurisprudenza della Cassazione ha puntualizzato che, proprio per la sua natura di delega di firma e non di funzioni, il relativo provvedimento non richiede l'indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che, quindi, "può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto” (Cassazione n. 8814/2019).

Conclusioni
Sulla base dei principi di diritto enunciati in plurime occasioni dalla Corte di cassazione, i quali consentono di ritenere ben consolidato l'orientamento dei giudici di legittimità, non possono essere annullati atti impositivi, ritenendo nulla la delega di firma, come accaduto nel caso alla nostra attenzione.
Non è essenziale, in definitiva, che la delega di firma, contenuta all'interno di ordini di servizio, sia prevista per una certa durata, sia specificamente motivata e sia nominativa.
Nel caso di specie, in particolare, detti ordini fornivano le necessarie indicazioni per regolare le attività e descrivere le modalità di relazione tra le varie articolazioni della Direzione provinciale, con l'espressa indicazione del soggetto (coordinatore), che aveva sottoscritto l'atto.
Da qui, il via libera della Cassazione.

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