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Giurisprudenza

Depositi merce, tempi vincolati per la denuncia

L’ufficializzazione tardiva non blocca la presunzione di cessione dei beni che non si trovano nei locali in cui viene esercitata l’attività

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Si presumono cedute le merci collocate in depositi di proprietà del contribuente, anche se l'inerenza di questi ultimi all'esercizio imprenditoriale non sia stata formalmente dichiarata all'Amministrazione finanziaria, dal contribuente stesso, nei modi e nei tempi prestabiliti dalla legge. Tale presunzione, non può essere affatto impedita dalla sopravvenuta "ufficializzazione" del deposito non dichiarato, successiva all'immissione in esso della merce acquistata. E' quanto deciso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3435/2008.

La questione
Un contribuente proponeva ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale avverso un avviso di rettifica della dichiarazione Iva, basato su varie riprese, tra le quali, la più significativa, era senza dubbio quella relativa alla presunzione di cessione di merce rinvenuta in un deposito, l’esistenza del quale non era mai stata comunicata agli uffici finanziari.
La Ctp accoglieva il ricorso e il successivo appello dell’Amministrazione finanziaria veniva rigettato dalla Commissione regionale, la quale, in sentenza, osservava che la mancata comunicazione nei termini dell’esistenza del deposito in cui è stata rinvenuta la merce oggetto di contestazione da cui è scaturito l’atto impositivo non poteva, di per sé, costituire una presunzione di vendita, avendo il contribuente dimostrato, con il contratto di locazione esibito, la disponibilità del locale e l’esistenza a magazzino della merce.

Per i giudici di secondo grado, quindi, il ritardo nella comunicazione all’ufficio dell’esistenza del locale costituiva una infrazione formale e non inficiava in termini sostanziali la posizione del contribuente.

Con il ricorso in Cassazione, l’agenzia delle Entrate lamentava:

 

  • la violazione dell’articolo 53 del Dpr 633/1972, ai sensi del quale "si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell’impresa, né presso i suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà…le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell’art. 35 o del primo comma dell’art. 81"
  • che il giudice di merito, nel pronunciarsi, aveva erroneamente non ritenuto operante, nel caso di specie, la presunzione di cessione di merci rinvenute in luoghi non regolarmente denunciati all’ufficio ai sensi dell’articolo 35 del decreto Iva.

La sentenza
La Suprema corte, nel ritenere fondata la censura dell’Amministrazione finanziaria, ha ricordato come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr sentenze 3691/1999, 28693/2005, 16483/2006, 18818/2006) – dal quale lo stesso Collegio non ha ravvisato alcun motivo per discostarsi – quello secondo cui l’articolo 53 del Dpr 633/1972, dopo aver stabilito, con il primo comma, che si presumono ceduti i beni acquistati (importati o prodotti) che non si trovino nei locali in cui il contribuente eserciti la sua attività, compresi i depositi, più avanti dispone che questi ultimi devono essere indicati, a norma dell’articolo 35 (o dell’articolo 81) dello stesso decreto, cioè denunciati con la dichiarazione di inizio dell’attività, ovvero, in caso di successiva variazione, entro trenta giorni.

La Cassazione ha osservato che, dal dato letterale e dal collegamento delle due disposizioni (la seconda chiarisce quali siano i luoghi influenti per la prima), si manifesta chiaramente quale sia, in realtà, l’intento del legislatore: quello di presumere cedute anche le merci collocate in depositi di proprietà del contribuente, anche se l’inerenza di questi ultimi all’esercizio imprenditoriale non sia stata formalmente dichiarata nei modi e nei tempi prestabiliti.
Scopo della norma è, dunque, quello di evitare l’insorgenza di possibili evasioni d’imposta per il tramite di immagazzinamenti in locali non noti e non controllabili dall’ufficio.

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