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Giurisprudenza

Deposito atto presso casa comunale. Non serve l'avviso di ricevimento

Il procedimento di notifica si perfeziona spedendo la raccomandata A/R con cui si informa l'interessato

Ai fini della regolarità della notifica dell'atto tributario effettuata ai sensi dell'articolo 140 cpc, è sufficiente, quale ultimo adempimento, la spedizione dell'avviso di deposito del plico con raccomandata con avviso di ricevimento, mentre non è necessaria la produzione di quest'ultimo sottoscritto dall'interessato o da altra persona legittimata.
In questi termini si è espressa la Cassazione, con l'ordinanza n. 24480 del 19 novembre 2009, confermando un proprio precedente orientamento.

La vicenda di merito e il quesito di diritto in Cassazione
Nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 42 depositata il 2 aprile 2007, confermava la pronuncia di prime cure che aveva ritenuto l'illegittimità dell'atto tributario.
Secondo i giudici partenopei l'invalidità della cartella derivava dal fatto che l'ufficio tributario non aveva dimostrato, attraverso l'esibizione dell'avviso di ricevimento richiesto dall'articolo 140 cpc nel caso di utilizzo della procedura notificatoria ivi disciplinata, la rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto, né aveva provato lo svolgimento delle attività previste dal precedente articolo 139.
La sentenza del collegio regionale veniva gravata di ricorso per cassazione dall'agenzia delle Entrate che, nel chiedere la riforma della pronuncia di merito, formulava il quesito di diritto se, ai fini della correttezza della notifica dell'atto di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 60 del Dpr 600/1973, sia sufficiente, quale ultimo adempimento, la semplice spedizione dell'avviso di deposito del plico con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero se sia necessaria altresì la produzione della cartolina dell'avviso di ricevimento medesimo.

La pronuncia della Suprema corte
La tesi dell'Agenzia, secondo la quale, nel caso rappresentato, non occorreva l'esibizione dell'avviso di ricevimento, è stata accolta dal collegio di legittimità, con l'ordinanza n. 24480 del 19 novembre 2009.
Secondo i Giudici supremi, infatti, poiché l'avviso di accertamento tributario non è un atto specificamente funzionale al processo, ma "è un atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria", qualora nell'ambito del relativo procedimento di notificazione il notificante abbia osservato tutte le modalità prescritte dall'articolo 140 cpc, "resta irrilevante la mancata consegna dell'avviso di giacenza della raccomandata con cui si da notizia del deposito al contribuente destinatario".
D'altra parte, prosegue la sentenza in esame, l'articolo 19 del decreto legislativo sul contenzioso tributario accorda una tutela all'interessato a fronte della mancata o nulla notificazione di un atto presupposto, quale l'avviso di accertamento, "consentendogli l'impugnazione di questo unitamente alla cartella, autonomamente impugnabile".
All'esito della ricostruzione ermeneutica della fattispecie, la Corte di piazza Cavour ha dunque cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, condannandolo altresì alle spese del giudizio di legittimità.

Considerazioni
La fattispecie portata all'attenzione della Corte di cassazione riguarda una ipotesi di notificazione di un atto fiscale eseguita ai sensi dell'articolo 140 del codice di rito civile, applicabile alla materia tributaria in virtù del generale rinvio alle norme processualcivilistiche in tema di notifiche operato dall'articolo 60 del Dpr 600/1973.
Ai sensi dell'articolo 140 cpc, ove la consegna dell'atto notificando non sia stata possibile a norma del precedente articolo 139 - per momentanea assenza del destinatario ovvero per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone ivi indicate - l'agente notificatore "deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".

Con riguardo alle incombenze che la legge richiede ai fini della regolarità della procedura in questione, sin dalla sentenza 5450/2005, la Cassazione ha ritenuto che vadano compiuti tutti gli adempimenti da essa stabiliti - deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento - con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da ritenersi nulla.

Con specifico riferimento alla disciplina della notifica degli atti tributari, più in particolare, la sentenza della Suprema corte 23576/2006 aveva a suo tempo ribadito il principio - già espresso in precedenza dalle sentenze 14986/2000 e 2490/1996 - secondo il quale il procedimento di notifica di cui all'articolo 140 cpc si perfeziona, per gli atti diversi da quelli processuali, con il compimento dell'ultimo degli adempimenti da esso stabiliti, vale a dire con la spedizione al destinatario della raccomandata, con avviso di ricevimento, con la quale si dà notizia all'interessato dell'avvenuto deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione è stata eseguita.

L'odierna pronuncia, richiamando espressamente la sentenza 23576/2006, ha così riaffermato l'interpretazione per cui la notificazione dell'atto di accertamento eseguita ex articolo 140 cpc si perfeziona quando l'agente notificatore, a completamento delle altre formalità, abbia spedito la raccomandata con la quale dà notizia all'interessato dell'avvenuto deposito, mentre resta irrilevante la consegna di detta raccomandata al destinatario, ovvero l'allegazione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso o da altra persona legittimata.
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