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Giurisprudenza

Deposito documenti in Commissione,
non fa fede la data di spedizione

Quello che conta è la loro disponibilità. Considerare il momento di invio come quello perfezionativo pregiudicherebbe il diritto di difesa della controparte

cassetta delle poste
L’articolo 32, comma 1, del Dlgs 546/1992, prevede che le parti possono depositare in giudizio documenti aggiunti ai propri atti processuali fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
Con sentenza 72/10/11, la Ctr di Trieste ha affrontato la questione relativa alla valutazione sulla tempestività del perfezionamento dell’adempimento previsto dalla norma, in caso di trasmissione di atti mediante il servizio postale. In particolare, nel caso portato all’attenzione della Commissione tributaria, la parte aveva prodotto documenti “inediti” rispetto a quanto già allegato nel primo grado di giudizio e nel successivo atto di appello, senza tuttavia rispettare il termine previsto dall’articolo 32: il plico, inviato tramite servizio postale, era giunto presso la segreteria del giudice nove giorni prima della data di trattazione in pubblica udienza.
 
A seguito di eccezione di tardività nella produzione dei documenti da parte dell’appellante sollevata dall’ufficio nel corso della discussione orale, la Ctr si è espressa in merito al momento perfezionativo del deposito previsto all’articolo 32 del Dlgs 546/92, stabilendo che, in caso di trasmissione a mezzo posta di tali documenti, si debba tener conto esclusivamente della data di ricezione del plico in Commissione tributaria, a prescindere, quindi, dal fatto che gli atti siano stati spediti anteriormente al termine.
 
In sede di discussione pubblica, infatti, l’ufficio ha rilevato come la riconduzione del momento perfezionativo del deposito alla data di spedizione non possa che determinare un pregiudizio al diritto di difesa della controparte, nonché all’ordinato sviluppo del procedimento, posto che i termini previsti dall’articolo 32 del Dlgs 546/92 devono essere considerati funzionali a garantire al giudice e alle parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto depositato con congruo anticipo rispetto all’udienza di discussione.
 
D’altronde, l’uso del servizio postale è espressamente consentito dal legislatore solo in sede di costituzione in giudizio, a seguito della modifica dell’articolo 22 del Dlgs 546/92 avvenuta ad opera dell’articolo 3-bis, comma 6, Dl 203/2005, che di fatto ha dato positiva attuazione a quanto già statuito dalla Corte costituzionale. Questa, con sentenza 520/2002, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non veniva consentito l’utilizzo del servizio postale ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente.
Se, infatti, anteriormente al predetto intervento legislativo si poteva ritenere che i principi affermati dalla Consulta, con riferimento alla costituzione del ricorrente, potessero trovare applicazione in relazione a qualsiasi attività di deposito atti e documenti nel corso del giudizio, tra cui quella prevista dall’articolo 32, con il Dl 203/2005, tale possibilità è stata messa in dubbio proprio dal fatto che l’intervento del legislatore riguardava esclusivamente gli adempimenti relativi alla costituzione del ricorrente di cui all’articolo 22 del Dlgs 546/92.
 
Orbene, la pronuncia in esame ha sostanzialmente confermato tale orientamento, prendendo le mosse dal fatto che l’articolo 32, comma 1, Dlgs 546/1992, richiama espressamente l’articolo 24, comma 1 (il quale prevede che “I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti”), mentre invece non effettua alcun riferimento alle norme che “tramite le disposizioni specifiche degli artt. 20, 21 e 22, consentono l’invio del ricorso e della documentazione da parte del ricorrente per il tramite del servizio postale”.
 
A parere del Collegio, dunque, il silenzio della norma precluderebbe la possibilità di applicare a tale ipotesi le disposizioni in materia di trasmissione postale e di considerare, di conseguenza, la data di spedizione dei documenti alla Commissione quale momento di perfezionamento dell’adempimento previsto all’articolo 32.
Secondo la Ctr, infatti, “la norma ha un senso, atteso che le parti sono già costituite, e quindi i termini che danno la scansione del procedimento sono dettati nell’interesse di entrambi. Se non fosse così, la parte resistente si troverebbe a dover esaminare documenti inviati entro il ventesimo giorno, ma pervenuti alla segreteria della Commissione in prossimità dell’udienza. Ciò andrebbe a detrimento della celerità del procedimento, senza che il soggetto che deve depositare i documenti sia titolare di una posizione apprezzabile, potendosi comportare in modo processualmente corretto, e quindi osservando i termini prescritti. Non è possibile quindi una interpretazione estensiva, soprattutto in ragione della tipicità del rinvio e della specificità del giudizio di appello.
Di conseguenza, a giudizio del Collegio regionale “Non potendosi in questo caso tener conto della data di spedizione, non sono stati rispettati i termini richiesti dalla legge. Questa Commissione non terrà quindi conto dei documenti stessi”.
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