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Giurisprudenza

A destra, 150 metri e sei arrivato. E' pubblicità: cartello tassato

Il contribuente ne chiedeva l'esenzione perché segnali di indicazione previsti dal nuovo codice della strada

cartello 150 mt
I cartelli "nominativi" indicanti l'itinerario da seguire per raggiungere la sede di stabilimenti, ditte, imprese e esercizi commerciali scontano l'imposta comunale sulla pubblicità.
Lo ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza n. 23383 del 4 novembre 2009.

La vicenda
Un Comune piemontese emetteva nei confronti di una Srl diversi avvisi di accertamento, con contestuali inviti al pagamento in materia di imposta comunale sulla pubblicità, in relazione ad alcuni cartelli posizionati sul ciglio stradale e indicanti la direzione da seguire per raggiungere la sede dell'esercizio commerciale e di alcuni stabilimenti di produzione.

La società proponeva ricorso, asserendo che tali cartelli, lungi dall'avere finalità promozionali, dovevano essere sottratti all'obbligo tributario, avendo come loro fine quello di agevolare il traffico degli autoveicoli e rientrando, pertanto, non sotto la disciplina del Dlgs n. 507/1993 in materia di imposta comunale sulla pubblicità, bensì nella categoria dei segnali di indicazione di cui all'articolo 39 del nuovo codice della strada.

Di diverso avviso risultava essere però la Ctp che confermava la legittimità del recupero, argomentando che nei segnali di indicazione in oggetto era palesemente insita una funzione pubblicitaria/promozionale, essendo presente all'interno degli stessi, oltre all'indicazione della strada da seguire per raggiungere la destinazione dell'esercizio commerciale, l'oggetto dell'attività nonché il prodotto e servizio commercializzato.
Dello stesso parere erano anche i giudici tributari di secondo grado, pronunciatisi a seguito di appello proposto dalla Srl.

La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte ha innanzitutto rimarcato come la tesi sostenuta dalla società trovasse immediata smentita nella disciplina complessiva del Dlgs 507/1993, che ammette esenzioni solo in particolari e determinate ipotesi di avviso al pubblico, come quelle indicate alla lettera b) dell'articolo 17 - ove si prevede l'esenzione per gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato - o alla lettera h) della stessa norma, ove si prevede che vadano esenti dall'imposta le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.

Nella tipologia di cartelli indicanti l'itinerario per raggiungere la sede di stabilimenti di produzione, ditte, imprese e esercizi commerciali, e aventi al loro interno l'indicazione dell'oggetto dell'attività nonché il prodotto e servizio commercializzato, è insita una chiara finalità pubblicitaria, hanno sostenuto i giudici, che è appunto quella di promuovere e pubblicizzare il prodotto o l'attività svolta dall'impresa. Tali segnali, dunque, rientrano incontrovertibilmente nella previsione di cui all'articolo 5 del Dlgs 507/1993, a mente del quale la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è soggetta all'imposta sulla pubblicità, considerandosi rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

D'altronde, ha fatto notare la Suprema corte, sulla società non gravava alcun obbligo normativo di predisporre segnalazioni stradali per un più facile raggiungimento della propria sede. Facendolo, e sostenendo tra l'altro dei costi, facilita l'incontro con i potenziali clienti, promuovendo in modo efficiente la domanda dei propri beni o servizi.


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