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Giurisprudenza

Detrazione Iva sui beni e servizi:
la modalità di calcolo non si cambia

La normativa fiscale portoghese non è in contrasto con le norme Ue in base alla lettura dei principi di neutralità fiscale, certezza del diritto e proporzionalità

corte ue

E’ compatibile con la disciplina comunitaria una normativa nazionale che, ai fini Iva, nega ai soggetti passivi la possibilità di modificare il metodo di detrazione, applicando dopo la fissazione del pro rata definitivo, il sistema di detrazione secondo destinazione. È quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Ue, Causa C-661/18, 30 aprile 2020:

La fattispecie e la questione pregiudiziale
La Corte Ue, con la pronuncia in commento, giudica la disciplina interna compatibile con il diritto comunitario, in base ai principi di neutralità fiscale, certezza del diritto e proporzionalità.
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla fattispecie in commento verte sull’interpretazione della direttiva Iva 2006/112, nonché sui principi di neutralità fiscale, di effettività, di equivalenza e di proporzionalità ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società che opera sul mercato delle prestazioni di servizi postali in Portogallo all’amministrazione fiscale portoghese in ordine alla rettifica delle detrazioni dell’Iva operate dalla società nell’ambito della sua attività di prestazione di servizi postali.
Le operazioni della società che rientrano nel servizio postale universale sono esenti da Iva ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva e non attribuiscono quindi il diritto alla detrazione. Atteso che la società effettua anche operazioni soggette a Iva che danno diritto a detrazione, la stessa è da considerare un soggetto passivo ‘misto’.
Sulla base di un originario orientamento di prassi, l’amministrazione fiscale portoghese ha ritenuto che i servizi di pagamento postale di fatture proposti dalla società fossero esenti da Iva. Tuttavia, nel 2012, il legislatore portoghese ha proceduto alla revisione del regime giuridico applicabile alla fornitura di servizi postali, al fine di liberalizzare il mercato a partire dal 1° gennaio 2013.
Come precisato da una successiva circolare, tale amministrazione ha evidenziato i riflessi della liberalizzazione del mercato dei servizi postali sull’esenzione dall’Iva specificando che i servizi di pagamento postale di fatture effettuati dal 1° gennaio 2013 non rientravano più nell’esenzione dall’Iva prevista per i servizi pubblici postali.
Pertanto, nel 2016, la società ha liquidato l’Iva sulle operazioni di pagamento postale di fatture realizzate a partire dal 1° gennaio 2013 e ha cambiato il metodo di detrazione, dato che parte dell’Iva precedentemente detratta tramite il metodo del pro-rata lo è stata secondo il metodo della destinazione.
Quindi, l’amministrazione fiscale, in seguito a una attività di accertamento, ha affermato che il metodo di detrazione non può essere modificato quando è stato applicato il pro-rata definitivo, deducendo che la società che aveva già applicato il pro-rata definitivo, era fuori termine per cambiare metodo di detrazione.
Tutto ciò premesso, la questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione, con cui chiede di conoscere se in sostanza l’articolo 173 della direttiva Iva, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale, di effettività, di equivalenza e di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, che autorizza in forza di tale disposizione i soggetti passivi a operare la detrazione dell’Iva in base alla destinazione della totalità o di parte dei beni e servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione, vieti a tali soggetti passivi di cambiare metodo di detrazione dopo la fissazione del pro - rata definitivo.

Le valutazioni della Corte Ue
Il pro- rata di detrazione è determinato, ai sensi degli articoli 174 e 175 della direttiva Iva, per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo facendo riferimento al volume d’affari. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare o obbligare il soggetto passivo a operare la detrazione in base alla destinazione della totalità o di una parte dei beni e dei servizi.
Nel caso in esame, la disciplina nazionale ha autorizzato i soggetti passivi misti a operare la detrazione in base alla destinazione della totalità o di una parte dei beni e dei servizi e pertanto la società aveva la scelta di operare le sue detrazioni dell’Iva di beni e di servizi ad uso misto secondo il metodo del pro-rata o secondo il metodo della destinazione.

In base all’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva Iva, l’applicazione del sistema di detrazione dell’Iva mediante destinazione della totalità o di parte dei beni e dei servizi costituisce un’opzione facoltativa di cui dispongono gli Stati membri per organizzare il loro sistema di imposizione nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali, in particolare del principio di proporzionalità, di neutralità fiscale e di certezza del diritto.
In relazione al principio di proporzionalità, quest’ultimo non osta a che uno Stato membro, che si è avvalso della facoltà di accordare ai suoi soggetti passivi il diritto di optare per un regime speciale d’imposizione, adotti una normativa che subordina l’applicazione di tale regime all’ottenimento di una previa autorizzazione, non retroattiva, da parte dell’amministrazione tributaria e che l’irretroattività della procedura di approvazione non rende tale procedimento sproporzionato. Di conseguenza, una normativa nazionale che nega ai soggetti passivi la possibilità di applicare, dopo la fissazione del pro-rata definitivo, il sistema di detrazione secondo destinazione, non eccede quanto necessario per la riscossione dell’Iva.
Per quanto attiene al principio di neutralità fiscale, risulta che gli Stati membri possono, ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112, applicare, per una determinata operazione, un metodo o un criterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sul volume d’affari, subordinatamente alla condizione che tale metodo garantisca una determinazione del pro-rata di detrazione dell’Iva versata a monte più precisa di quella risultante dall’applicazione del metodo fondato sul volume d’affari.
Pertanto, ogni Stato membro che decida di autorizzare o obbligare il soggetto passivo a operare la detrazione secondo la destinazione della totalità o di una parte dei beni e dei servizi deve garantire che i metodi di calcolo del diritto a detrazione consentano di stabilire con la massima precisione la parte di Iva relativa a operazioni che danno diritto alla detrazione.
Il principio di neutralità fiscale, infatti, impone che le modalità di calcolo della detrazione riflettano oggettivamente la parte reale delle spese occasionate dall’acquisto di beni e di servizi a uso misto che può essere imputata a operazioni che danno diritto a detrazione e tuttavia, non può essere interpretato nel senso che, in ogni situazione, si deve cercare il metodo di detrazione più preciso, al punto da imporre che venga rimesso in discussione il metodo di detrazione applicato inizialmente, anche dopo che il pro-rata definitivo sia stato stabilito.
Da ultimo, con riferimento al principio di certezza del diritto, tale principio impone che la situazione fiscale del soggetto passivo, relativa ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Non sembra quindi ragionevole imporre alle autorità tributarie che esse accettino in tutte le circostanze che un soggetto passivo possa modificare unilateralmente il metodo di detrazione da esso utilizzato per determinare gli importi dell’Iva da detrarre.

Le conclusioni della Corte Ue 
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva Iva, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto e di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, in forza di tale disposizione, che autorizzi i soggetti passivi a operare la detrazione dell’Iva secondo la destinazione della totalità o di parte dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione, vieti a tali soggetti passivi di cambiare metodo di detrazione dell’Iva dopo la fissazione del pro-rata definitivo.

Data sentenza

30 aprile 2020

Numero della causa

C-661/18

Nome delle parti

CTT – Correios de Portugal
contro
Autoridade Tributária e Aduaneira

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