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Giurisprudenza

Il difetto di sottoscrizione
non invalida l'iscrizione a ruolo

Irrilevante l'assenza di firma del capo ufficio, in virtù della presunzione di legittimità riconducibile alla regola generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui proviene

immagine di una cartella di documenti
La sottoscrizione del ruolo rappresenta un atto interno e la sua assenza non determina automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo. Prova ne sia che, per il difetto di sottoscrizione del ruolo, il legislatore non ha espressamente previsto la sanzione della nullità.
Questi i principi che si ricavano dalla ordinanza della Cassazione n. 19761 del 3 ottobre 2016.

Il giudizio di merito
La società contribuente riceveva una cartella di pagamento ove si intimava il pagamento di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
Contro tale cartella, la società ricorreva al giudice tributario.
Soccombente nei primi due gradi del giudizio, il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
Tale ricorso era affidato principalmente al motivo concernente l'invalidità del ruolo, in quanto privo della sottoscrizione del capo ufficio, prevista normativamente dall'articolo 12, comma 4, del Dpr 602/1973.

La pronuncia della Cassazione
La Cassazione ha definitivamente rigettato il ricorso proposto dal contribuente.
Per la Corte suprema, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché "…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13)".
A sostegno di tale tesi, la Cassazione aggiunge che l'articolo 12 del Dpr 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non prevede una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione.

Sul punto, il costante orientamento di legittimità è dell'avviso che, in assenza di una nullità espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
Per vincere questa presunzione, l'onere della prova grava sul contribuente che "…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti".
La Cassazione evidenzia altresì che, analogamente a quanto accade per il ruolo, anche l'assenza di sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto, ove esso sia comunque riferibile all'autorità da cui promana.

Osservazioni
Secondo il comma 4 del predetto articolo 12, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione. Questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica.
Sul punto, la sentenza ricorda che la disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), Dl 106/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".
È opportuno considerare che, secondo i giudici di legittimità (cfr Cassazione, 23550/2015), tale norma può essere applicata anche retroattivamente, in virtù della sua natura interpretativa.

Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice.
Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum secondo cui in mancanza di una sanzione espressa opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, risulta arduo per il ricorrente contestare l'insussistenza del potere e la provenienza dell'atto.

Prova che diventerebbe quasi impossibile se si considerasse, come fa la pronuncia in commento, che il ruolo e anche la successiva cartella di pagamento sono atti a "natura vincolata" senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, a cui potrebbe essere applicata la disciplina di cui all'articolo 21-octies della legge 241/1990 (legge in materia di procedimento amministrativo).
Secondo quest'ultima norma, il provvedimento amministrativo a "natura vincolata", seppure emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non può essere annullato se il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
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