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Giurisprudenza

I diritti di accisa sui tabacchi
si versano laddove si acquistano

Oggetto del contenzioso, esaminato dai togati Ue, l’interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/Cee riguardanti le modalità di riscossione

la sede della corte di giustizia
La Commissione europea con il ricorso presentato, di cui alla causa C-216/11, ha chiesto ai giudici europei di intervenire per fornire alcune spiegazioni interpretative in merito ai criteri previsti dalla normativa nazionale, e adottati nella prassi amministrativa, della Repubblica francese sul sistema di accise applicato ai prodotti del tabacco. In secondo luogo, infine, una ulteriore censura della Commissione verte sull’ostacolo, rappresentato dai criteri quantitativi alla libera importazione, da altri Stati membri, degli stessi prodotti del tabacco.   
 
La direttiva 92/12/Cee
Alla stregua dell’articolo 8 della direttiva, per i prodotti acquistati da privati, i diritti di accisa devono essere riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati. Alla lettera dell’articolo 9, invece, l’accisa diventa esigibile allorchè i prodotti immessi in consumo in uno Stato membro, si trovino per fini commerciali, in un altro Stato membro. In tale situazione, quindi, l’accisa deve essere versata nello Stato nel cui territorio si trovano i prodotti. Il secondo comma, stabilisce i criteri per stabilire il carattere commerciale dell’importazione di prodotti. Tra questi, uno dei criteri è quello quantitativo.
 
La normativa e la prassi amministrativa francese
Il codice generale delle imposte stabilisce che l’assoggettamento ad accisa, tra gli altri, sui tabacchi manifatturati detenuti a scopi commerciali qualora non sia documentato l’avvenuto versamento all’erario francese.  Limitazioni quantitative, la normativa francese, impone per la detenzione dei suddetti prodotti. Quanto alla prassi amministrativa, la direzione dei dazi e delle dogane del ministero delle Finanze, in considerazioni generali pubblicate tramite web, rendeva noto come il viaggiatore che si sposta attraverso i Paesi dell’Unione europea ed acquisti prodotti, per uso personale, non è tenuto né a dichiarazioni né al versamento di diritti o imposte al momento di transitare nel territorio francese. Tutto questo fermo restando, però, che la normativa dell’Unione ha fissato livelli massimi per l’acquisto ad uso personale, superati i quali il soggetto viaggiatore dovrà liquidare i corrispondenti diritti ed imposte esigibili in Francia.
 
La fase pre-contenziosa
La Commissione europea constatava come la normativa e la prassi amministrativa francese, in materia di importazione di tabacco da parte di privati, non fosse conforme al diritto dell’Unione e, in particolare, alla direttiva 92/12/Cee e al principio di proporzionalità di cui all’articolo 28 Ce. Ecco che allora era inviata una lettera di diffida a cui la Francia rispondeve con lettera del 18 gennaio 2008. Successivamente, con parere motivato, il governo francese era invitato a adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni comunitarie. Dopo una conseguente lettera di risposta, da parte delle autorità nazionali, la Commissione, insoddisfatta delle risposte ottenute, decideva di rivolgersi ai giudici della Corte di giustizia europea.
 
I rilievi della Commissione europea
La Commissione europa, contesta la normativa e la prassi amministrativa francese che, a  differenza di quanto previsto in applicazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/Cee, adotterebbe criteri quantitativi contrari alla libera importazione dei prodotti del tabacco da altri Stati membri.  Inoltre, secondo la richiamata direttiva, le accise sui prodotti del tabacco, immessi al consumo in uno Stato membro, e detenuti per fini commerciali in un altro Stato membro diventano esigibili in quest’ultimo.
 
Sulle censure
Sul rispetto degli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/Cee, le autorità francesi si difendono facendo notare che la disciplina nazionale riguardi esclusivamente la detenzione dei prodotti del tabacco lavorato e non anche condizioni e modalità di riscossione delle accise sui tabacchi stessi. Come noto gli articoli, invece, disciplinano la riscossione delle accise sul tabacco ad uso personale stabilendo che avvenga nel Paese di acquisto del prodotto,  nel Paese in cui il prodotto è detenuto se l’uso è commerciale. La normativa francese, invece, non prevede limiti di carattere quantitativo per stabilire la sfera commerciale o personale dell’utilizzo. Resta pur vero che, quindi, esistono dei limiti minimi alla detenzione del tabacco che, incontrovertibilmente, non sono compatibili con le richiamate disposizioni comunitarie. Una normativa nazionale siffatta rischia di inficiare il meccanismo per stabilire il luogo di tassazione, tramite accise, dei prodotti del tabacco.
 
La decisione
I togati comunitari hanno accolto soltanto in parte le questioni sollevate dalla Commissione europea con il presente ricorso. Nella parte della normativa e prassi amministrativa nazionale in cui si prevede l’applicazione di criteri meramente quantitativi per stabilire la detenzione a carattere commerciale, da parte di privati, del tabacco lavorato proveniente da altri Stati membro, si ravvisa la incompatibilità con le disposizioni comunitarie di cui alla direttiva 92/12/Cee. L’importanza dei suddetti criteri si evince dal fatto che, una volta attribuito il carattere commerciale ai prodotti del tabacco lavorato, la richiamata direttiva prevede il versamento delle accise, da parte del soggetto detentore, nel territorio dello Stato membro in cui i prodotti si trovano per il deposito, in luogo dello Stato di acquisto degli stessi.
 
 



Fonte:
Data della sentenza
14 marzo 2013
Numero della causa
Causa C-216/11 
Nome delle parti
Commissione europea, rappresentata da W. Mölls e da O. Beynet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente
contro
Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues e da N. Rouam, in qualità di agenti, convenuta
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