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Giurisprudenza

Diritti consortili e onere della prova
per l’esigibilità della quota annuale

Per la definizione della controversia, i giudici hanno dovuto svolgere un inquadramento giuridico dei requisiti indispensabili per l’attribuzione dello status di “partecipante”

Con la recentissima sentenza n. 6160, del 24 ottobre 2017, la Commissione tributaria del Lazio ha tracciato una netta linea di demarcazione tra gli oneri probatori ricadenti rispettivamente sui contribuenti e sui consorzi stradali.
Il contenzioso è sorto a seguito della notifica di una cartella di pagamento, emessa da Equitalia, su ruolo formato da un consorzio stradale romano per il recupero della quota consortile dell’anno 2012, pretesa da un residente in una strada privata gravata da servitù di uso pubblico, con manutenzione effettuata dai latistanti.
La controversia, sottoposta al giudizio dei due gradi tributari di merito, era imperniata sulla esigibilità della quota consortile annuale, da un soggetto di cui sia dubbia la partecipazione al consorzio.
In prima istanza, quindi, i giudici, per pronunciarsi, hanno dovuto, innanzitutto, svolgere un inquadramento giuridico dei requisiti indispensabili per l’attribuzione dello status di “partecipante al consorzio”.
 
Il Collegio provinciale, nella sentenza appellata (Ctp Roma, 648/47/16), ha ritenuto che “ai fini della partecipazione al Consorzio e ai relativi obblighi non rileva l’esistenza e/o la nuova costruzione della strada bensì l’esistenza dalla servitù obbligatoria permanente”.
Avendo constatato l’omessa contestazione della servitù, i giudici di primo grado hanno riconosciuto il ricorrere della “partecipazione al Consorzio” e, di conseguenza, hanno rigettato il ricorso del contribuente.
Il Collegio regionale, pur ribadendo l’architettura di base della sentenza dei primi giudici, e pur riconoscendo ai contributi consortili la natura di “oneri reali” (ossia, gravanti sul proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio), è giunto a diversa conclusione.
 
In motivazione, è stato riconosciuto “vero, come sostenuto dal Consorzio, che in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, come nel caso in esame, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica (v. in questo senso, da ultimo, Sez. 5, n. 12576 del 07/06/2016 e, in precedenza, Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010)”.
 
Ricostruendo, però, i rapporti sostanziali intercorsi tra il contribuente e il soggetto impositore, è stato sentenziato che trattandosi di “una presunzione ‘iuris tantum’ e non ‘iuris ed de iure’ (che può derivare solo dalla legge), […] non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento o un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.
 
In conclusione, come da consolidato orientamento della Corte suprema (vedi articolo), spetta al consorzio allegare la sua perimetrazione, o, in alternativa dimostrare l’esistenza della correlazione fra beneficio fondiario e intervento realizzato nel comprensorio, in termini di concretezza e di effettività; d’altra parte, il contribuente è ammesso a provare, in giudizio, l’insussistenza dei benefici, concreti o anche solo potenziali, che giustificano il prelievo.
 
Per doverosa completezza di cronaca, occorre evidenziare che i giudici regionali hanno riconosciuto assolto l’onere della prova, in capo al contribuente, perché quest’ultimo ha prodotto una nota, con la quale lo stesso consorzio, in risposta a una richiesta di chiarimenti, ha dato atto che la via in questione, pur ricadendo nel perimetro consortile, non era stata ancora acquisita in manutenzione.
Siffatta circostanza è risultata avvalorata da una separata nota del comune di Roma (anch’essa prodotta in giudizio), nella quale è stato precisato che la via non risultava inclusa tra le strade indicate dalla delibera governativa di costituzione del consorzio, risalente al 1934, né risultavano successivi atti di modifica.
 
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