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Giurisprudenza

Con il dolo nessuno sconto fiscale.
Indeducibili i costi della cartiera

Le spese connesse al compimento di un’evasione Iva non possono essere considerate componenti negativi di reddito; nessuna novità in proposito, con la nuova normativa

zero per cento
I costi sostenuti per la realizzazione di una frode carosello sono indeducibili, per cui, se documentati da fatture false, fanno scattare il reato di dichiarazione fraudolenta, non avendo operato il decreto semplificazioni fiscali alcuna depenalizzazione.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 40559 del 16 ottobre.
 
La vicenda
Il giudice dell’udienza preliminare, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato i rappresentanti legali di alcune società per aver attuato un giro di false fatture, attraverso la finta erogazione di servizi per banche dati.
Più precisamente, uno di loro era stato condannato per il reato di associazione a delinquere, ex articolo 416 del codice penale, finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture false per evadere l’Iva.
Con altre persone aveva costituito una serie di società cartiere italiane ed estere, con il solo scopo di realizzare, mediante una serie di cessioni fittizie con fatturazioni a cascata, un sistema di “frodi carosello” all’Iva.
L’altro rappresentante legale, invece, era stato condannato, in concorso con un altro imputato, giudicato separatamente, per i seguenti reati:
  • dichiarazione fraudolenta, ex articolo 2 del decreto legislativo 74/2000, avendo indicato nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e all’Iva elementi passivi fittizi sulla base di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti
  • emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
 
Con la sentenza d’appello, i giudici avevano ritenuto condivisibile la pronuncia del giudice di prime cure, per cui gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione, tramite i loro difensori, chiedendone l’annullamento.
In particolare, nel ricorso era stata lamentata la mancata applicazione di norme giuridiche e, in particolare, dell’articolo 8 del decreto legge 16/2012 (decreto semplificazioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 44/2012, che è intervenuta sulla disciplina concernente l’indeducibilità dei costi da reato e, in particolare, sull’articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/1993.
Tale norma, a parere dei ricorrenti, avrebbe degradato a mera sanzione amministrativa l’emissione di fatture a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.
 
La modifiche introdotte dal Dl 16/2012
Nella versione previgente, il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 537/1993, prevedeva che, nella determinazione dei redditi (articolo 6, comma 1, del Tuir), non fossero ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.
In sostanza, mentre risultavano imponibili, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 14, i proventi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, i costi e le spese relative seguivano un doppio binario:
  • deducibili, se riconducibili a illeciti civili o amministrativi
  • sempre indeducibili nel caso di illeciti penali, a prescindere dalla loro natura dolosa o colposa.
 
Con la nuova formulazione del comma 4-bis, il legislatore ha ridotto l’ambito di quei componenti negativi del reddito in qualche misura collegati a illeciti penali e non ammessi in deduzione nella determinazione del reddito tassabile di cui all’articolo 6, comma 1, del Tuir.
Infatti, il Dl 16/2012 ha escluso in modo inequivoco soltanto la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento dei delitti non colposi, per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, il giudice abbia emesso:
  • il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale
  • la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice, fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale (prescrizione).
 
La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte, con la sentenza 40559 del 16 ottobre, ha confermato le condanne inflitte agli imputati.
I giudici di piazza Cavour hanno precisato che, anche alla luce della nuova normativa, restano indeducibili i costi sostenuti per la realizzazione di una frode carosello, essendo essi stessi lo strumento per realizzare l’evasione Iva.
 
Inoltre, per la Corte di cassazione, l’articolo 8 del decreto legge 16/2012, non ha operato alcuna depenalizzazione, in quanto il legislatore si è limitato a precisare una regola per le procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione.
La norma contenuta nel citato articolo 8 non ha alcun riflesso, quindi, sulle disposizioni penali relative all’incriminazione di condotte fraudolente quali quelle contestate agli imputati.
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