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Giurisprudenza

Donazione familiare quote societarie.
Il patto parasociale cassa l’esenzione

L’intesa, con la quale i beneficiari hanno convenuto misure per assicurare il controllo della compagine, non è idonea a integrare i presupposti del trattamento agevolativo

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Sconta l’imposta di donazione il patto di famiglia che prevede la cessione di quote della società ai figli che acquisiscono il controllo, ex articolo 2359 cc, solo in virtù di un patto parasociale, tra l’altro solo siglato e non registrato, con cui si stabilisce che tutte le decisioni nelle assemblee e negli organi amministrativi debbano essere prese all’unanimità tra i figli stessi.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 6591 del 10 marzo 2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate ribaltando completamente il verdetto di merito.
 
La vicenda processuale
I giudici di legittimità sono stati chiamati a decidere se il trasferimento, con patto di famiglia, di quote sociali a tre figli, ciascuna del 24,5%, quindi non in grado da sola di assicurare il controllo societario (articolo 2359, comma 1, numero 1 cc), sia escluso dall’imposta di donazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter del Dlgs n. 346/1990, nonostante sia stato stipulato a latere un patto parasociale, accessorio ma non registrato, con cui i beneficiari si obbligano a prendere qualsiasi decisione all’unanimità, così garantendo il controllo di fatto.
 
La Ctp di Napoli rigettava il ricorso del notaio rogante, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento, sulla base del rilievo, che con il patto di famiglia non era rispettata la condizione della prosecuzione di attività di impresa o di controllo per cinque anni.
La Ctr ribaltava il verdetto, accogliendo l’appello del contribuente. A parere dei giudici di secondo grado era sussistente, nel caso concreto, il presupposto per l'applicazione dell'esenzione, posto che il contratto era stato accompagnato dalla stipula di un patto parasociale accessorio, con cui i tre figli avevano convenuto, con l'approvazione del padre, di adottare gestione e decisioni all'unanimità per cinque anni rinnovabili alla scadenza, con reciproco divieto di alienare azioni, per cui era evidente la volontà delle parti di porre in essere un controllo societario esclusivamente congiunto.
Di qui il ricorso in Cassazione con cui l’Agenzia delle entrate denunciava violazione dell’articolo 2359 cc, in ordine al requisito del controllo, sottolineando altresì la natura di imposta d’atto dell’imposta di registro (cui è assimilabile quella di successione e donazione) con conseguente irrilevanza del patto parasociale stipulato successivamente.
 
Nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle entrate, i giudici di legittimità ricordano che il trasferimento d’azienda dal disponente all’assegnatario rientra nella previsione dell’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs n. 546/1990, e pertanto, esso non è soggetto all’imposta qualora i beneficiari si impegnino, con contestuale dichiarazione, a continuare l’esercizio d’impresa per almeno un quinquennio dalla data di stipula dell’atto. Inoltre, il trasferimento delle partecipazioni sociali rientra nella previsione agevolativa, solo se il controllo riguarda le società ex articolo 73, comma 1, lettera a) del Dpr n. 917/1986.
Ne consegue, che il patto di famiglia relativo a partecipazioni, che non permettano il controllo della società, non rientra nella previsione di non assoggettabilità al tributo in esame.
 
In altre parole, la cessione contestuale del disponente di più quote societarie, per usufruire dell’esenzione, deve consentire che sia realizzato l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa, conservandone l’unitarietà e la funzionalità mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti, secondo la ratio legis del patto di famiglia, e del beneficio fiscale.
In questo caso, ai tre figli del manager era stato trasferito solo il 24% delle azioni e il patto era stato solo siglato e non registrato.
Tra l’altro, il patto parasociale, successivo e accessorio al patto di famiglia, con il quale i beneficiari convengono misure per assicurare il controllo societario ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) cc, non è idoneo a integrare i presupposti del trattamento agevolativo, i quali invece, devono sussistere, per espressa previsione normativa, al momento della stipula del patto, il quale deve prevedere il trasferimento di partecipazioni sociali con modalità che possano permettere il controllo societario, per garantire il passaggio generazionale a cui tende l’istituto.
 
Osservazioni
L’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs n. 346/1990 dispone che non sono soggetti a imposta di donazione né di successione, anche se realizzati attraverso patti di famiglia, i trasferimenti:
• d’azienda o di rami d’azienda
• di quote sociali
• di azioni.
A condizione che:
• il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del disponente
• qualora detti trasferimenti abbiano a oggetto partecipazioni in società di capitali, il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, cc
• i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa o detengano il controllo della società, le cui partecipazioni sono state trasferite, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
Qualora venga meno l’ultima condizione richiesta (esercizio quinquennale dell’impresa trasferita o mantenimento quinquennale del controllo), si verifica la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di corrispondere l’imposta in misura ordinaria, oltre a una sanzione amministrativa del 30% su ogni importo non versato e oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
 
Relativamente alle società di capitali, la norma richiede la semplice “acquisizione” o “integrazione” del controllo sociale da parte del beneficiario delle partecipazioni, conseguentemente anche il trasferimento di una partecipazione di minoranza potrebbe consentire al beneficiario di usufruire dell’agevolazione, se egli possedesse, a sua volta, una partecipazione della medesima società che, unitamente a quella percepita tramite il trasferimento gratuito, gli consentisse di raggiungere il controllo della compagine.
Peraltro, va rilevato che, qualora il trasferimento sia effettuato in favore di più discendenti, frazionando fra essi una partecipazione che in via unitaria sarebbe stata di controllo, tale trasferimento non sarebbe idoneo a consentire ai beneficiari di integrare o acquisire il controllo sociale richiesto dalla norma. In questo caso, l’unica soluzione sarebbe quella di trasferire tale partecipazione in comproprietà fra i diversi beneficiari, nominando un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti sociali spettanti ai contitolari della quota di partecipazione (cfr circolare n. 11/2007, paragrafo 12.1).
 
Con riguardo sempre all’applicabilità dell’esenzione, nel caso di trasferimento gratuito della nuda proprietà su partecipazioni detenute in società di capitali, è necessario interrogarsi sul rispetto (o meno) della condizione posta dalla norma agevolativa circa l’acquisizione o integrazione del “controllo” della società da parte del beneficiario del trasferimento.
Anche su tale questione, si è espressa di recente l’Agenzia delle entrate, mediante le risposte nn. 37 e 38 del 7 febbraio 2020, precisando che è esente da imposta di donazione il trasferimento a titolo gratuito con il quale il disponente trasferisca, al coniuge ovvero ai discendenti, la nuda proprietà della partecipazione (di controllo) della società di capitali partecipata, unitamente al relativo diritto di voto, mantenendo in capo a sé medesimo il diritto agli utili.
Nello specifico, nei casi oggetto di interpello, veniva trasferito ai discendenti il controllo della società partecipata, non attraverso il trasferimento del diritto di piena proprietà della partecipazione di controllo, ma mediante il trasferimento del solo diritto di nuda proprietà, in quanto il disponente manteneva il diritto di usufrutto.
Con le risposte richiamate viene confermata una lettura che era già stata accolta in dottrina e affrontata nella giurisprudenza di merito.
Infatti, posto che l’articolo 2359 fa riferimento al controllo di diritto, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, anche il trasferimento gratuito della nuda proprietà – e non, quindi, solo della piena proprietà – della maggioranza delle partecipazioni di società di capitali può integrare il requisito del controllo purché, in deroga all’articolo 2352 cc, il diritto di voto venga attribuito, con apposito accordo, al nudo proprietario (e quest’ultimo mantenga la titolarità della quota di controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento).

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