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Giurisprudenza

E’ deducibile l’Iva assolta sull’acquisto di un bene d’investimento

La questione riguarda la legittimità del diritto a detrazione esercitato in modo integrale con riferimento a proprietà utilizzate in modo promiscuo
In particolare l’innesco giudiziario della vicenda, sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia, è stato fornito dalla richiesta di rimborso dell’Iva assolta all’atto dell’acquisto di un cottage da parte di due coniugi che conducono un’impresa di locazione di immobili durante il periodo estivo. Le autorità fiscali dei Paesi Bassi hanno ritenuto che la detrazione dell’imposta non spettasse integralmente atteso che i coniugi avevano utilizzato tale bene, sia pure per un limitato periodo, per esigenze estranee all’attività d’impresa.
Non c’è da meravigliarsi se la sentenza pronunziata dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee il 14 luglio, a conclusione del procedimento C-434/03, verta nuovamente sulla compatibilità della normativa nazionale in materia di detrazione dell’Iva con la disciplina comunitaria. In particolare con la definizione del diritto di deduzione contenuto nell’articolo 17 della sesta direttiva che fissa, contestualmente, i presupposti, i contenuti e i limiti per l’esercizio del diritto in esame.
I beni d’investimento e la detrazione d’imposta
La questione sottoposta ai giudici comunitari dalle competenti autorità giurisdizionali olandesi riguarda la legittimità del diritto a detrazione esercitata in modo integrale da parte di un soggetto passivo di imposta con riferimento a beni di investimento utilizzati in modo promiscuo. In particolare l’innesco giudiziario della vicenda è stato fornito dalla richiesta di rimborso dell’Iva, assolta all’atto dell’acquisto di un cottage da parte di due coniugi che conducono un’impresa di locazione di immobili durante il periodo estivo. Le autorità fiscali dei Paesi Bassi hanno ritenuto che la detrazione dell’imposta non spettasse integralmente atteso che i coniugi avevano utilizzato tale bene, sia pure per un limitato periodo, per esigenze estranee all’attività d’impresa. Per cui, il governo olandese, facendo leva su una disposizione tributaria interna che consente di circoscrivere l’ambito applicativo dell’Iva (e, conseguentemente, il relativo diritto a detrazione) ai soli beni effettivamente impiegati nel ciclo economico, ha negato il diritto al rimborso dell’imposta per la parte corrispondente al periodo di tempo in cui il bene in esame era stato utilizzato dai coniugi per finalità strettamente private.
I termini della questione sottoposta alla Corte
Più esattamente alla Corte è stato chiesto se sia compatibile con la sesta direttiva e, in particolare, con l’articolo 17, che definisce la portata del diritto a detrazione, e con l’articolo 6, n. 2, che qualifica come operazione imponibile il c.d. autoconsumo esterno e, cioè, la destinazione a fini privati di beni di investimento, la normativa olandese che, in ambito Iva, non consente di far rientrare interamente nel patrimonio di un’impresa un bene e/o un servizio utilizzato in modo promiscuo.
Le osservazioni della Corte
La Corte ha preliminarmente osservato, rifacendosi a svariati precedenti giurisprudenziali, che il soggetto passivo conserva sempre la possibilità di scegliere, all’atto dell’acquisto di un bene di investimento, se inserire tale bene nel patrimonio aziendale o se, invece, ascriverlo nella propria sfera privata, escludendolo in tal modo dalla sfera impositiva dell’Iva. Laddove i beni di impresa siano successivamente impiegati per fini estranei, prosegue la Corte, la stessa direttiva offre il meccanismo correttivo di cui agli articoli 5 n. 6 e 6 n. 2 che consente, sia pure in maniera non totalmente perfetta, di realizzare la neutralità delle operazioni in ossequio ai principi informatori dell’imposta sul valore aggiunto.

Le conclusioni

La Corte, in definitiva, riconosce al soggetto passivo non soltanto il diritto di scegliere di destinare in toto alla sua impresa un bene d’investimento che utilizza in modo promiscuo ma anche, all’occorrenza, il diritto di dedurre integralmente e immediatamente l’Iva assolta sull’acquisto del bene. Tale facoltà, conclude la Corte, non compromette il carattere di neutralità dell’imposta né introduce meccanismi distorsivi della concorrenza, considerato l’obbligo, corrispondente al diritto sopra richiamato, di versare l’Iva sull’ammontare delle spese sostenute per l’utilizzo del bene a fini estranei all’impresa.
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