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Giurisprudenza

E' la somma che fa il totale. Pagamenti frazionati? Illeciti

La Cassazione conferma la sanzione per i versamenti spezzettati al fine di aggirare le norme antiriciclaggio

Con la sentenza n. 15103 del 22 giugno, la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'opposizione a una sanzione amministrativa comminata dal ministero dell'Economia a carico degli acquirenti di un immobile per inosservanza dei limiti massimi per il pagamento in assegni bancari e denaro contante e, comunque, effettuato senza l'intervento di intermediari abilitati, in violazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 197/1991.
La Cassazione ha confermato l'illiceità dei pagamenti frazionati.

Narrativa
La vicenda concerne la vendita di un bene immobile, i cui acquirenti corrispondevano al venditore il prezzo di acquisto pattuito frazionandolo in assegni bancari e contanti che venivano versati con singoli importi non superiori a 20 milioni di lire ciascuno (oggi 12.500 euro), limite massimo consentito dalla legge 197/1991.

Il tribunale adito accoglieva l'opposizione proposta dagli intimati avverso il decreto con il quale il ministero dell'Economia aveva ingiunto a ciascuno di loro il pagamento della sanzione prevista per violazione dell'articolo 1 della legge 197/1991 (testo vigente ratione temporis), reputando che il presupposto della stessa, concernente il versamento di parte del prezzo in contanti e in unica soluzione senza l'intervento degli intermediari abilitati, non fosse stato adeguatamente provato dall'Amministrazione procedente.

La sentenza viene impugnata per cassazione dal ministero dell'Economia con due motivi, dei quali si privilegia quello di merito: il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 1 della legge 197/1991, in quanto il giudice di prime cure ha posto a carico del dicastero dell'Economia l'onere di provare che il pagamento del saldo del prezzo fosse avvenuto in contanti, nonostante la controparte avesse ammesso "una pluralità di dazioni per contanti inferiori ciascuna al limite della franchigia".

La decisione della Cassazione
La Corte di legittimità accoglie il ricorso su questo aspetto per fondatezza delle doglianze del ricorrente, ravvisando nella specie un pagamento frazionato finalizzato ad aggirare il divieto posto dalla normativa antiriciclaggio e, perciò, esso stesso rappresentativo di una violazione della disciplina.

La Cassazione ribadisce, poi, l'orientamento - già emerso in passato (cfr sentenza 8698/2007) - secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto - posto dall'articolo 1, primo comma, della legge 197/1991 - di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni senza il tramite di intermediari abilitati fa riferimento al valore dell'"intera" operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando tale trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito. Per stessa ammissione del resistente (che, evidentemente in buona fede, aveva creduto di poter confidare in un'interpretazione di carattere formalistico), i singoli pagamenti erano stati funzionali al perfezionamento di una singola operazione, frazionando la somma con versamenti ripetuti, comunque inferiori al limite legale massimo. Circostanza, questa, che confermava la sussistenza della violazione contestata.

L'esclusione dell'illecito, per essere state le operazioni di trasferimento di somme da parte degli acquirenti del bene tutte di entità inferiore ai 20 milioni di lire, contrasta, quindi, con l'obbligo di una valutazione complessiva del valore da trasferire e la fondatezza che ne deriva della censura del ricorrente comporta la cassazione della sentenza impugnata.
Con l'interpretazione privilegiata dalla Suprema corte si accoglie, invece, un criterio di carattere sostanziale-funzionale, d'altra parte fatto proprio anche dalla successiva legislazione e, di recente, nell'ambito della norma sulla rimodulazione dell'importo ex articolo 20 del Dl 78/2010, in vigore dal 31 maggio 2010, in tema di tracciabilità dei pagamenti, il cui comma 1 dispone che, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate all'importo di 5mila euro.

Osservazioni conclusive
Il fenomeno del riciclaggio, inteso primariamente come trasferimento o sostituzione dei profitti illeciti provenienti da reato, in specie sotto forma di denaro, dal "centro" di formazione verso altri luoghi ovvero mediante forme differenti di riproduzione, si pone quale metodologia sempre più attuale e pericolosa di inquinamento dell'economia legale da parte delle organizzazioni criminali prevalenti.
Con la legge 197/1991, di conversone del Dl 143/1991, il legislatore ha ritenuto opportuno affiancare all'azione repressiva data dallo strumento penale - con la previsione per questo particolare illecito delle due ipotesi delittuose di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale - una strategia di tipo preventivo.

La legge n. 197 si basa su due pilastri fondamentali:
  1.  la "canalizzazione" dei flussi finanziari presso gli intermediari abilitati, quali strumenti di monitoraggio del sistema finanziario
  2. la previsione di obblighi di collaborazione "passiva" e "attiva" a carico degli stessi intermediari.
In particolare, per quanto riguarda la "canalizzazione" dei flussi finanziari, è previsto che tutti i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore di importo superiore a 12.500 euro possono avvenire esclusivamente attraverso gli intermediari abilitati, prevedendo un generale divieto di trasferimento di contante e di titoli al portatore quando il relativo valore supera tale importo.

Il riferimento della norma al valore complessivo da trasferire chiarisce che, in coerenza con la finalità dichiarata di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio cui tende la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, con la nozione di trasferimento si intende non solo l'effettuazione di un determinato atto, ma l'insieme di tutti gli atti che siano tra loro funzionalmente ed economicamente collegati per realizzare un'unica operazione di movimentazione di valuta. Ne consegue che non possono ritenersi di per sé legittime le operazioni di trasferimento di una pluralità di somme per essere l'importo di ciascuna di esse inferiore al limite previsto, potendo la conformità di esse alla disciplina antiriciclaggio essere riconosciuta soltanto quando sia da escludere che i diversi trasferimenti rappresentino delle operazioni frazionate riconducibili a un unico importo superiore a 20 milioni di lire (ora 12.500 euro) trasferito o da trasferire al di fuori dei canali istituzionalizzati (in tal senso, Cassazione 8698/2007).

Le banche e gli altri intermediari finanziari abilitati devono identificare coloro che effettuano trasferimenti o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo e conservare per 10 anni le informazioni attinenti alle operazioni vietate, inserendole entro 30 giorni in un archivio unico formato e gestito con mezzi informatici.

Per quanto attiene alla collaborazione richiesta ai soggetti obbligati, definita "attiva" poiché implica una valutazione di tipo discrezionale da parte degli stessi, questa consiste nella segnalazione, all'Ufficio italiano dei cambi, delle "operazioni sospette" (articolo 3 del Dl 143/1991) oltre che dei dati aggregati della propria operatività per consentire allo stesso ufficio di effettuare analisi statistiche "allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone".
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