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Giurisprudenza

Emissione fatture inesistenti
e possibilità di patteggiamento

La condotta si configura come reato anche se l’imputato non evade direttamente il fisco, è sufficiente che con il suo operatore consenta, volutamente, a terzi di evadere imposte e tasse

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Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. n. 2886 del 16 dicembre 2022, ha dichiarato inoperabile la preclusione al patteggiamento per il reato di emissione fatture per operazioni inesistenti. La decisione va in senso contrario rispetto alla decisione Cassazione n. 25656/2022 che invece blocca la chance in caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento

In tema di reati tributari, l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8 del Dlgs n. 78/2000, infatti, è sufficiente il fatto che l'emittente delle fatture si propone il fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposte, quindi, non è necessario l’effettivo conseguimento dell’evasione.

Il reato di emissione di fatture o altri documenti prevede come sanzione la reclusione per chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

È evidente che l’integrale pagamento del debito tributario, effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha la finalità di ridurre il disvalore penale della condotta, anche se non ne esclude la punibilità.

Vicenda processuale
A un contribuente è stato contestato il delitto di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 74/200, ossia il reato di dichiarazione fraudolenta, perché in qualità di socio unico e amministratore di una società, nonché amministratore di fatto di un'altra società, si interponeva fittiziamente tra le società cartiere e i rivenditori, quindi ricoprendo il ruolo di “società filtro”.

Ricoprendo il ruolo di buffer, oltre all’utilizzo, è stata contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, quindi, è stato constatato anche il delitto previsto e punito dall’articolo 8 del suindicato decreto.

Nella sentenza n. 2886 del 16 dicembre 2022, si rileva che il Tribunale di Perugia ha accolto la richiesta formulata dalle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale di definizione del processo.

La normativa di riferimento
Risulta opportuno ricordare che l’articolo 13-bis del Dlgs n. 74/2000 prevede che le pene per i delitti tributari possano essere diminuite fino alla metà, oltre all’inapplicabilità delle pene accessorie, nel caso in cui i debiti tributari siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Per debito tributario si intende sia imposte che sanzioni e interessi, che può essere stato pagato anche a seguito di accertamento con adesione, conciliazione o ravvedimento operoso.

Quindi, nel caso di reati di omesso versamento l’estinzione della pretesa erariale ne determina, invece, la non punibilità, come previsto dall’articolo 13 del Dlgs n. 74/2000, con la conseguente ovvia impossibilità di procedere al patteggiamento.

Invece, potrebbe sorgere il dubbio se per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti vi sia la preclusione per il patteggiamento, senza l’estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento.

Dalla lettura della suindicata sentenza emerge che il Tribunale di Perugia non abbia riscontrato la preclusione al patteggiamento, per mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento, in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
Recentemente si è espressa la Corte di cassazione – terza sezione penale – con la sentenza n. 25656, del luglio 2022.

Il collegio ha chiarito che per il patteggiamento, in caso di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, è richiesto l’integrale pagamento del debito tributario, effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

I giudici di piazza Cavour, citando la giurisprudenza della Corte europea, hanno evidenziato che gli Stati membri possono ritenere le fatture per operazioni inesistenti come un tentativo di frode fiscale, costituendo sempre una condotta penalmente rilevante.

Gli ermellini hanno sottolineato che per la non punibilità della condotta relativa all’emissione della fattura per operazioni inesistenti non è sufficiente né che la stessa non sia stata utilizzata dal destinatario né che venga emessa una nota credito, in quanto non è prevista la procedura di variazione (di cui all’articolo 26 del Dpr n. 633/1972) se l’operazione oggetto di fatturazione non è vera e reale.

Infatti, viene evidenziato che l’articolo 21, comma 7, del Dpr n. 633/1972 incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, il quale è debitore dell’imposta sulla base dell’applicazione del principio di cartolarità e incide indirettamente anche sul destinatario della medesima fattura, il quale non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta essendo carente del presupposto essenziale, ovvero l’esistenza dell’operazione alla base della fatturazione.

In conclusione, poiché l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti genera l’obbligo del pagamento dell’imposta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, secondo la sentenza della Cassazione, di luglio scorso, vi è la preclusione al patteggiamento, per mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento, anche in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

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