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Giurisprudenza

Errato sostenere che ogni imposta
si “estingue” entro cinque anni

I tributi si prescrivono nel termine fissato dalle disposizioni di legge o, in mancanza, in dieci anni se hanno natura erariale, se locali invece la scadenza è dimezzata

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La scadenza del termine per impugnare un atto della riscossione produce soltanto l’irretrattabilità del credito stesso, ma non anche la conversione del termine prescrizionale breve, ove previsto, in quello ordinario decennale, operante invece, ai sensi dell’articolo 2953 cc, solo se intervenga un titolo giudiziale definitivo: ne consegue che il termine di prescrizione della cartella di pagamento resta quello proprio del tributo in essa preteso.
Inoltre, la notifica dell’intimazione di pagamento ha efficacia interruttiva della prescrizione.
Sono questi i fondamentali principi affermati dalla Ctr Lazio, con la sentenza n. 1850/05/20, dello scorso 23 giugno.
 
La vicenda
Con il ricorso di primo grado la contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a diciannove cartelle di pagamento, di cui otto aventi natura tributaria.
La Ctp dichiarava inammissibile il ricorso, per cui la parte proponeva appello, ritenendo che l’intimazione di pagamento avesse natura di atto impugnabile e, nel merito, la prescrizione dei crediti tributari.
 
La decisione
La sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio affronta alcune delle più recenti e dibattute tematiche relative alla prescrizione dei tributi.
Innanzitutto chiarisce che i crediti tributari sono soggetti a diversi termini prescrizionali, non essendo condivisibile la linea interpretativa secondo la quale ogni tributo si prescrive in cinque anni.
È vero che la suprema Corte, con la sentenza delle sezioni unite n. 23397/2016, ha ampliato i margini difensivi del cittadino, ritenendo che la mancata opposizione della cartella di pagamento non dà luogo alla conversione del termine breve in termine lungo ex articolo 2953 cc, ma ciò non equivale ad affermare che tutti i tributi si prescrivono in cinque anni.
Al riguardo la Ctr precisa che la mancata impugnazione della cartella esattoriale “produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”.
 
Il principio era già stato affermato dalla pronuncia n. 25790/2009 della Cassazione a sezioni unite e, d’altro canto, nulla muta in ordine all’originario termine di prescrizione dei crediti erariali che rimane quello fissato dal legislatore (ove previsto) e, in mancanza, quello decennale ex articolo 2946 cc, norma che nulla ha a che vedere con il richiamato articolo 2953 cc.
Negli stessi termini anche l’ordinanza n. 28315/2019 secondo cui “…una volta divenuto definitivo l’atto di accertamento (o la cartella …) per mancata impugnazione …, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo”.
 
In sintesi, i termini di prescrizione dei crediti erariali sono tendenzialmente decennali (ove non diversamente disposto dal legislatore), mentre i tributi locali si prescrivono in cinque anni.
Soltanto nel caso in cui un credito tributario (erariale o locale che sia) venga accertato con sentenza passata in giudicato, opera la conversione del termine originario nel termine decennale ex articolo 2953 cc, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza (“actio iudicati”).
Detti principi trovano conferma anche in una recente risposta a un’interrogazione parlamentare a risposta immediata presentata a novembre 2018, con la quale si chiedeva al ministro dell’Economia e delle Finanze di pronunziarsi sul tema della prescrizione dei crediti erariali, anche a seguito della sentenza delle sezioni unite n. 23397/2016.
Secondo il ministero “i principali tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo notificato tempestivamente al debitore”, dal momento che i tributi in argomento “non dovrebbero (…) considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (…) manca dunque la “causa debendi continuativa” che caratterizza le prestazioni periodiche”. Il documento, peraltro, ha il pregio di specificare la reale portata della sentenza n. 23397/2016 che “ha evidenziato semplicemente che la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione alla cartella non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 del codice civile. Tale ultima disposizione, infatti, opera soltanto “nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
 
In secondo luogo, la Commissione tributaria del Lazio affronta il tema dell’interruzione della prescrizione.
I giudici precisano che l’intimazione di pagamento ha natura di atto interruttivo della prescrizione e dunque la notifica di tale atto produce l’effetto di fare iniziare un nuovo termine di prescrizione, ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile.
Sul punto, vale la pena di ricordare che sono certamente interruttivi della prescrizione la notifica della cartella di pagamento, l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque (articolo 50, comma 2, Dpr n. 602/1973), il preavviso di fermo amministrativo ma, altresì, tutti “quegli atti che, come l’”avviso di liquidazione”, contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di costituire in mora (Cass., 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., 17 aprile 2009, n. 9120)”.
 
Rimane, invece, controversa la natura di atto interruttivo da attribuirsi alla richiesta di rateazione, ma sembra doversi preferire l’interpretazione secondo cui la domanda di rateazione ha efficacia interruttiva del termine (cfr Cassazione, pronuncia n. 16098/2018).
Sotto il profilo operativo è importante che il creditore conservi gli atti interruttivi al fine di poterli esibire in giudizio o su richiesta del contribuente.
Sul tema si osserva che i contribuenti possono richiedere all’Agenzia entrate-Riscossione la copia degli atti della riscossione e, in particolare, a mezzo del modello “RD1”, copia della relata di notifica degli atti riscossivi.
Detta facoltà, invero, consente al contribuente di verificare la tempestività dell’azione dell’Agente, la presenza di atti interruttivi e, per quel che qui interessa, l’eventuale intervenuta prescrizione della pretesa.
 
Altra importante annotazione riguarda il rapporto tra il termine per la conservazione degli atti della riscossione (articolo 26, comma 5, Dpr n. 602/1973) e la prova degli atti interruttivi della prescrizione. L’articolo 26 prevede, infatti, che “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”, ma, precisa la Cassazione (pronuncia n. 7648/2017), “per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovano pieno e continuativo vigore – se necessario anche oltre i cinque anni – le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio; con la conseguenza che l’agente per la riscossione sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt’altra l’osservanza dell’art. 2697 c.c., non derogato dalla norma speciale”.

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