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Giurisprudenza

Esclusa la deducibilità del costo
estraneo alla perdita di avviamento

Inoltre, l’adesione al condono previsto dalla legge 289/2002 non impedisce, come stabilisce la norma stessa, l’operatività dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni

La somma pagata al conduttore in base a un accordo transattivo non è deducibile, a differenza dell’onere correlato alla perdita di avviamento commerciale di un immobile concesso in locazione.
È quanto statuito dalla sentenza 3208 del 23 maggio 2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio.
 
La fattispecie
Un contribuente persona fisica impugna una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, mediante la quale l’ufficio recupera a tassazione un costo indeducibile concesso al conduttore nell’ambito di una locazione commerciale.
Il contribuente lamenta, in via preliminare, l’illegittimità del controllo posto in essere, considerato l’intervenuto condono di cui all’articolo 9 della legge 289/2002; nel merito, contesta la pretesa impositiva, nel senso di ritenere la somma in questione un onere effettivamente deducibile, in quanto correlato alla perdita di avviamento commerciale di un immobile concesso in locazione commerciale.
 
Sia la Ctp che la Ctr confermano la tesi del contribuente, nel presupposto dell’intervenuto condono.
 
Impugna in Cassazione l’ufficio. La Corte suprema, con la sentenza 12483/2014, afferma il principio di diritto in base al quale l’adesione del contribuente alla definizione automatica di cui all’articolo 9 della legge 289/2002 non impedisce l’operatività del controllo formale, considerato che lo stesso articolo 9 fa salvi gli effetti dei controlli di cui agli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973. Pertanto, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Ctr, per la decisione nel merito.
Riassume il contribuente, insistendo sulla deducibilità del costo.
 
La pronuncia della Commissione regionale
La Ctr, in sede di riassunzione, preso atto del principio di diritto stabilito dalla Cassazione sulla legittimità del controllo formale ancorché sia intervenuto il condono previsto dalla legge 289/2002 e considerato quanto dedotto e prodotto dalla parte, ritiene fondato e meritevole di accoglimento l’appello dell’ufficio, statuendo in ordine all’indeducibilità fiscale del costo in quanto versato in base a un accordo transattivo e non espressamente riferito alla perdita dell’avviamento.
 
Osservazioni
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera h, del Tuir, sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini Irpef, “le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di abitazione”; trattasi, invero, di immobili adibiti all’esercizio di attività commerciale, industriale e artigiana, che comporti il contatto diretto e continuo con il pubblico dei consumatori.
 
Nel caso di specie, la Ctr attesta che la somma versata dal contribuente alla società conduttrice, in occasione della scrittura privata prodotta agli atti, è stata versata a titolo transattivo per la rinuncia, da parte della medesima società, a qualsiasi maggiore pretesa relativa all’avviamento commerciale. Ne deriva che la somma indicata in dichiarazione come onere deducibile, non può essere legittimamente dedotta, non riferendosi alla perdita dell’avviamento commerciale, come asserito dalla parte contribuente, ma a un accordo transattivo.
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