Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Esigibilità Iva ed effettuazione
di prestazione hanno tempi diversi

La controversia, all'attenzione dei giudici Ue e su cui è sorto il dubbio interpretativo, riguarda la determinazione del momento in cui l’imposta viene riscossa

posta tradizionale
Si tratta di una richiesta di pronuncia pregiudiziale che verte sull’interpretazione dell’articolo 66, della direttiva 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto. La controversia in oggetto riguarda una fattispecie nella quale il dubbio è sorto in merito alla determinazione del momento in cui diventa esigibile l’imposta.
 
Il procedimento principale
La società a responsabilità limitata ricorrente si occupa del servizio di distribuzione, trasporto e spedizione della corrispondenza. Per i clienti che acquistano numerosi servizi la relativa fattura viene emessa secondo una frequenza concordata tra le parti. Ai fini della determinazione del momento in cui sorge l’imposta la società non specifica la tipologia di servizio a cui il corrispettivo si riferisce. Di conseguenza, essendo le fatture emesse a ridosso della chiusura del  periodo di imposta, l’imposta del mese viene iscritta nei registri e nelle dichiarazioni Iva per il mese della prestazione di servizi. In tale contesto, veniva richiesto un parere individuale sulle disposizioni fiscali applicabili soprattutto in considerazione della circostanza se, in caso di ritardo del pagamento della fattura, e trascorsi trenta giorni, si potesse considerare quale momento del sorgere del debito d’imposta quello di emissione della fattura. Per tutta risposta le autorità tributarie facevano sapere come la questione vada trattata facendo distinzione tra tipologia di servizio prestata. Per i servizi di trasporto e spedizione, in particolare, l’imposta deve essere indicata nella dichiarazione relativa al mese in cui è sorto il debito di imposta. Pertanto, non deve essere preso in considerazione il mese in cui la fattura viene emessa. Ecco che allora, era proposto ricorso al tribunale amministrativo in merito al diritto, con riferimento ai servizi prestati, di considerare ai fini Iva, il fatturato nel periodo di imposta durante il quale è stata emessa la fattura. A seguito del respingimento del ricorso amministrativo, la società decideva di portare la questione di fronte ai giudici della corte di cassazione. Questi ultimi, nell’esaminare il ricorso, decidevano di sospendere il procedimento e di attendere il responso dei togati europei in merito al dubbio interpretativo sull’articolo 66 della direttiva Iva.
 
La questione pregiudiziale
La questione sottoposta all’attenzione dei giudici europei sostanzialmente riguarda l’interpretazione dell’articolo 66, della direttiva Iva in riferimento ad una normativa nazionale che prevede che l’Iva diventi esigibile non oltre il trentesimo giorno dall’effettuazione della prestazione a prescindere dalla data di emissione della fattura e dalla intera liquidazione della stessa.
 
Le osservazioni della Corte
Le disposizioni comunitarie sull’imposta sul valore aggiunto, in particolare il citato articolo 66, stabilisce che l’imposta diventa esigibile nel momento stesso in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta. Ai sensi dell’articolo 63, invece, il fatto generatore dell’imposta si verifica, e l’imposta diventa esigibile alla data di effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi. Di nuovo all’articolo 66, inoltre, si legge come gli Stati membri possano prevedere che l’Iva diventi esigibile, al verificarsi del fatto generatore, in uno dei tre momenti quali non oltre quello dell’emissione della fattura, dell’incasso del prezzo o entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell’imposta. Si sottolinea, pertanto, come l’articolo 66 costituisca una disposizione di deroga ed in quanto tale deve essere interpretato restrittivamente. Come da precedenti interpretazioni della stessa Corte di giustizia europea, nella discrezionalità lasciata allo Stato membro di optare per la deroga prevista all’articolo 66, si consente di stabilire che l’imposta diventi esigibile entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell’imposta. È pur vero, inoltre, che il legislatore dell’Unione non ha previsto alcuna facoltà per uno Stato membro che fissa un termine in cui l’imposta diventa esigibile. Alla luce di quanto considerato, la previsione nella quale il debito di imposta sorge non oltre il trentesimo giorno, dalla data di prestazione del servizio, non si conforma alle disposizioni della direttiva Iva. Una diversa interpretazione, infine, comporterebbe che le previsioni di cui all’articolo 66, lettera b), fossero idonee a stabilire il termine in cui l’imposta diventi esigibile.
 
Il verdetto finale
I giudici della Corte di giustizia europea, nel rispondere alla questione sollevata, si sono espressi nel senso che l’articolo 66, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che non è compatibile con il diritto comunitario quella normativa nazionaleche preveda l’esigibilità di un’imposta, come l’imposta sul valore aggiunto, non oltre il trentesimo giorno calcolato a partire dalla data di prestazione di tali servizi a prescindere dalla data di emissione della fattura e del relativo pagamento.


Fonte:
Data della sentenza
16 maggio 2013
Numero della causa
C‑191/12
Nome delle parti
Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/esigibilita-iva-ed-effettuazione-prestazione-hanno-tempi-diversi