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Giurisprudenza

Esiti penali e raddoppio termini: dalla Ctp sì alla linea dell’Agenzia

La tesi sostenuta dall’ufficio delle Entrate è stata suffragata da un’ampia documentazione probatoria

Riconosciuta la piena fondatezza della ricostruzione fornita dall’Agenzia delle Entrate riguardo a un’operazione immobiliare effettuata nel 2003, mediante cui un contribuente conseguì una plusvalenza “estero su estero” di oltre 13,5 milioni e per la quale la Commissione tributaria provinciale di Lodi ha stabilito che siano da pagare imposte, sanzioni e interessi
 
Il fatto
A seguito dell’acquisizione della società Alfa, il gruppo Omega (di cui il contribuente è amministratore) diventa proprietario di un pacchetto di oltre 50 immobili conferiti, nell’anno 2002, nel veicolo societario Beta Srl, controllato da una società “cassaforte immobiliare” del medesimo gruppo.
Nel 2003, le quote di Beta Srl (e gli immobili) passano di mano, vendute alla società off-shore Ypsilon, in cui, come provato dal fisco lodigiano, il contribuente è socio occulto.
L’ultimo passaggio è la vendita del veicolo Beta Srl alla Zeta per un ammontare pari a circa 65 milioni di euro, parte dei quali vengono però girati alla Ypsilon “in nero” estero su estero: si tratta per l’appunto della plusvalenza conseguita dal contribuente, a cui aggiungere i relativi interessi (calcolati al tasso ufficiale medio di sconto) percepiti all’estero nell’annualità 2004.
 
Svolgimento del processo
La ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate di Lodi è stata suffragata da un’ampia documentazione probatoria, costituita dalle dichiarazioni confessorie rese dal contribuente nell’ambito di un procedimento penale a proprio carico, dalla relativa sentenza di patteggiamento del 2008 vertente anche sull’operazione immobiliare, nonché dall’indicazione dei conti correnti utilizzati dal medesimo soggetto per muovere denaro all’estero.
 
Del tutto destituita di ogni fondamento è stata invece ritenuta la tesi difensiva del contribuente, il quale, oltre a produrre certificazioni di un istituto di credito elvetico sottoscritte da un professionista già condannato con sentenza di primo grado a 6 anni di reclusione per riciclaggio, ha strenuamente sostenuto che “l’ipotetica plusvalenza” non sia a egli riferibile. Per la difesa, inoltre, la questione de quo sarebbe da considerarsi già chiusa, avendo la off-shore Ypsilon proceduto a sanare la situazione per mezzo di un “ravvedimento operoso”.
 
Il responso
Tra le varie questioni su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Ctp di Lodi, particolare attenzione merita la massima sull’applicazione dell’articolo 37, commi 24 e 26, del Dl 223/2006, considerato che l’avviso di accertamento è stato notificato al contribuente il 29 dicembre del 2009 e da questi ricevuto il 7 gennaio 2010.
Secondo la difesa di parte, infatti, all’atto dell’emissione degli avvisi di accertamento l’Agenzia delle Entrate era già decaduta dai relativi poteri accertativi.
Ciò in quanto, per i legali del contribuente, il presupposto che dà luogo al raddoppio dei termini (la cui legittimità viene altresì negata) è da ancorare al momento effettivo nel quale l’ufficio denunciava alla procura della Repubblica l’avvenuta commissione di reati tributari di cui al Dlgs 74/2000, vale a dire al mese di gennaio del 2010 e, dunque, ben oltre i termini dell’articolo 43, comma primo, del Dpr 600/1973.
 
Di diverso avviso è stato il Collegio giudicante, secondo il quale:
Non è questa la corretta interpretazione della norma: non a questo il legislatore si riferiva quando, nel 2006, introduceva questa norma. Deve venire in considerazione, invece, la oggettiva violazione di norme penali ad opera del contribuente, commessa certamente nel 2003 a seguito della vicenda della vendita delle quote della Beta Srl con il pagamento in nero estero su estero, la quale non solo cagionò la denuncia del predetto all’Autorità Giudiziaria per tale fatto, e non rileva quale sia stata in concreto la procura della Repubblica ad essere informata per prima della notizia criminis, né che quest’ultima ne venne a conoscenza tramite diversa fonte, ma mise in atto quel meccanismo che portò dapprima alla emanazione (ed esecuzione) dell’ordinanza di custodia cautela in carcere, [… omissis…], quindi alla emanazione della pena su concorde richiesta delle parti. Questo perché lo scopo della norma era proprio quello di garantire il recupero dell’imposta evasa tutte le volte che, come nel caso di specie, il procedimento penale precedeva, e non seguiva l’accertamento tributario”.
 
Per il Giudice tributario, inoltre, la denuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, comunicata nel gennaio del 2010, venne fatta unicamente per dovere d’ufficio, in quanto la vicenda criminosa, ben più complessa, era già a conoscenza della locale procura della Repubblica, considerato che:
  • l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del contribuente risale all’anno 2005
  • la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti risulta depositata nell’anno 2008.
 
Per quanto concerne l’altro aspetto rilevante della controversia, avendo appurato che la società off-shore faceva capo al contribuente in tutto e per tutto quale “schermo societario”, la Commissione tributaria di Lodi ha ritenuto, da un lato, irrilevante il “ravvedimento operoso” effettuato dall’interposta e, dall’altro, di fondamentale importanza il fatto che il ricorrente ometteva di dichiarare al Fisco i redditi del 2003, nonché i relativi frutti maturati nel 2004, conseguiti “in nero” e con riscossione “estero su estero”.
 
Sulla base di queste e altre motivazioni, il Giudice tributario ha quindi respinto i ricorsi riuniti esperiti dal ricorrente, condannando questi altresì al ristoro delle spese di giudizio sostenute dall’ufficio.
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