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Giurisprudenza

Esproprio, fa reddito diverso
l’indennità riscossa dal 1992

Ai fini fiscali, infatti, rileva esclusivamente la maggiore capacità contributiva maturata con il possesso delle somme e non la data del titolo giustificativo dell’attribuzione patrimoniale

esproprio

La Ctr per la Calabria, con la sentenza n. 1868/04/2019 del 23 maggio scorso, ha stabilito che le plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio sono ascrivibili alla categoria dei redditi diversi e sono, quindi, soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Così il collegio regionale calabrese ha specificato la natura reddituale delle somme percepite in seguito a procedimenti espropriativi dalla data di entrata in vigore della legge n. 413/1991.
 
Fatto
La vertenza è pervenuta avanti alla Ctp di Cosenza a seguito di impugnazione, da parte di alcuni contribuenti, nei confronti di un ufficio calabrese dell’Agenzia delle entrate e di un ente di edilizia residenziale pubblica, del silenzio rifiuto formatosi sulla loro istanza di rimborso relativa alla ritenuta Irpef del 20% che l’ente aveva applicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 e seguenti, della legge n. 413/1991, sull’indennità di esproprio loro corrisposta.
 
Processo civile
Nel proprio ricorso tributario, i soggetti espropriati precisavano che, con atto di citazione notificato nel 1983, avevano convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Rossano, l’ente di edilizia residenziale pubblica espropriante, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni, a seguito dell’acquisizione di un suolo di loro proprietà, avvenuta alla fine degli anni ‘70 del secolo scorso.
Il giudice adito aveva accolto la domanda e aveva condannato l’ente al risarcimento.
Tuttavia, per eseguire la sentenza, i privati si erano dovuti rivolgere al Tar Calabria, che aveva ordinato l’ottemperanza al giudicato e aveva nominato un commissario ad acta, il quale aveva quantificato il credito complessivo, da liquidarsi in favore dei creditori.
Il commissario, infine, aveva trattenuto su tale somma le ritenute di legge a titolo di imposta, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, legge n. 413/1991.
 
Processo tributario
I ricorrenti – riferivano nel giudizio tributario – ritenevano violata la norma da ultimo richiamata, che assoggettava, secondo la loro interpretazione, alla ritenuta del 20% soltanto i pagamenti avvenuti in conseguenza di atti successivi al 31 dicembre 1998 mentre nel caso in esame la procedura espropriativa e gli atti erano ben precedenti rispetto a tale data.
Di contrario avviso si mostrava l’ufficio, che riteneva infondate le doglianze dei contribuenti.
La Ctp di Cosenza concordava con la prospettazione dell’Agenzia delle entrate.
La lite, allora, a seguito di gravame notificato dai privati, che insistevano per la violazione dell’articolo 11 della legge n. 413/1991, perveniva alla Ctr Calabria.
 
Opinione dei giudici calabresi
Secondo il Collegio regionale calabro, la percezione delle somme da parte degli appellanti, avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge n. 413/91, rientra legittimamente nella disciplina generale delle plusvalenze, così come delineata dai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 11 della suddetta legge.
 
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 81, comma 1, lettera b) del Tuir, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera f) della legge n. 413/1991, infatti, stabilisce che sono redditi diversi le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momenti della cessione.
L’articolo 11, comma 5, della legge su richiamata sancisce, in particolare, che si applicano le disposizioni di dell’articolo 81, comma 1, lettera b) del Tuir per quanto riguarda le plusvalenze derivanti dalla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio di altre somme percepite in seguito a cessioni volontarie, in caso di procedimento espropriativo. Il comma 6, dell’articolo 11, specifica che le indennità di occupazione e gli interessi dovuti sulle somme di cui al comma 5, sono redditi diversi e concorrono alla formazione del reddito imponibile. Il successivo comma 7, infine, prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, da operarsi a cura degli enti eroganti.
 
Caso in esame
Nella vertenza in commento, ragiona la Ctr, in base all’interpretazione letterale della norma di riferimento, tutte le somme percepite dal gennaio del 1992, data di entrata in vigore della legge n. 413/1991, in dipendenza di procedimenti espropriativi, sono assoggettati a imposizione, rilevando, infatti, ai fini della tassazione, esclusivamente la maggiore capacità contributiva manifestata dal possesso del reddito e non la data del titolo giustificativo dell’attribuzione patrimoniale.
Invero, osserva il Collegio di seconde cure, tanto il quinto, quanto il settimo comma dell’articolo 11 richiamato fanno chiaro riferimento alla “percezione di somme” da parte del soggetto passivo e alla “corresponsione” da parte del sostituto d’imposta.
 
Conclusioni
Le osservazioni che precedono hanno determinato il rigetto dell’appello dei contribuenti da parte della Ctr, poiché la percezione delle somme da parte dei contribuenti, avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge 413/91, non poteva che rientrare nella disciplina generale delle plusvalenze, così come delineata dai commi 5, 6, e 7, dell'art.11 della legge 413/1991.
In caso contrario, ossia collegando il percepimento delle somme alla data dell'atto dell'esproprio, sarebbe stato derogato in materia, senza un orientamento in tal senso della voluntas legis, il criterio generale di cassa, che fa riferimento al momento in cui l'importo reddituale viene realizzato.

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